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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2023/22187
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 22187/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 22187/2023 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con il patrocinio dell'avv. ANTONIO BOVINO, elettivamente domiciliati in Corso
[...]
Francia n. 92, 10143 Torino presso il difensore
RICORRENTI
contro
, con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO SAVERIO Controparte_1
ARGENIO, elettivamente domiciliata in Piazza Aldo Moro n. 29, 71121 Foggia presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, dichiarare tenuta e condannare alla restituzione ed al pagamento in favore dei Controparte_1
ricorrenti, pro quota – 1/3 ciascuno ex art. 566 c.c.-, per le causali di cui in ricorso, dell'importo complessivo di € 19.165,06 oltre interessi di legge dalla data dei pagamenti al saldo effettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c. nonché al rimborso di tutte le spese sostenute dai ricorrenti per il procedimento di mediazione avviato e conclusosi negativamente per la mancata partecipazione agli incontri successivi al primo, senza giustificato motivo, per un totale di
€ 1.904,14. Con vittoria delle spese di causa ed accessori di legge.
In estremo subordine, dichiarare non dovuta dal Signor alla Signora Parte_4 [...]
la somma di € 4.805,01, come rendicontata e documentata dalla convenuta nella CP_1
memoria di costituzione, non essendo le spese ivi rendicontate e documentate riconducibili a debiti del Signor , in assenza comunque di prova che la stessa convenuta abbia Parte_4 effettivamente pagato con denaro proprio i debiti di cui alle spese da lei stessa rendicontate, nonché, dichiarare nulle le due donazioni costituite dai due bonifici disposti dal Signor Parte_4
in favore di di cui in ricorso per mancanza di forma ai sensi degli artt. Controparte_1
770 e 782 c.c.; di conseguenza, condannare alla restituzione ed al Controparte_1
pagamento in favore dei ricorrenti, pro quota – 1/3 ciascuno ex art. 566 c.c.-, dell'importo complessivo di € 19.165,06 nonché al rimborso di tutte le spese sostenute dai ricorrenti per il procedimento di mediazione avviato e conclusosi negativamente per la mancata partecipazione agli incontri successivi al primo, senza giustificato motivo, per un totale di € 1.904,14.
Con vittoria delle spese di causa ed accessori di legge”.
Parte convenuta
“Voglia l'adito Tribunale di Torino, reietta ogni avversa domanda ed eccezione, rigettare integralmente la domanda proposta dai ricorrenti in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria
(omissis)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 18.12.2023 gli odierni ricorrenti adivano questo Tribunale asserendo: che in data 05.08.2022 decedeva, senza lasciare testamento, il sig.
[...]
; che l'asse ereditario del medesimo comprendeva il saldo del conto corrente attivato Parte_4 presso Banca Unicredit, pari ad € 1.205,95; che al momento del decesso, non era Parte_4
titolare di altri beni mobili e immobili;
che gli stessi ricorrenti erano gli eredi legittimi;
che Parte_3
Per_ succedeva per rappresentazione a favore della madre , premorta e figlia del
[...] Parte_4
de cuius;
che tutti i ricorrenti avevano accettato l'eredità ai sensi degli artt. 475 e 476 c.c., dichiarandosi eredi con raccomandata del 22.09.2023; che figlia del de Controparte_1 cuius e chiamata all'eredità, con atto notarile del 16.06.2023 e in pendenza del procedimento ex art. 481 c.c. promosso dagli altri eredi di fronte a questo stesso Tribunale, rinunciava all'eredità; che da un conto corrente intestato al de cuius ed attivato presso Intesa Sanpaolo di Torino, i ricorrenti apprendevano che aveva effettuato due versamenti, privi di causale, a favore Parte_4 della di lui figlia;
che i versamenti erano stati eseguiti tramite due bonifici di valore € 10.000,00 (del
10.07.2018) ed € 9.156,06 (del 27.06.2019); che, nonostante le richieste presentate dai ricorrenti,
l'odierna resistente non rendeva conto, né comunicava giustificazione o causale che avessero legittimato l'incasso dei bonifici. I ricorrenti agiscono in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla resistente nonché per la condanna della medesima al rimborso delle spese di mediazione, non essendosi presentata all'incontro del 13.03.2023 di fronte all'organo di mediazione.
In data 05.04.2024 si costituiva in giudizio asserendo: che una parte della Controparte_1 somme percepite dalla stessa, nello specifico €4.805,01, era stata corrisposta dal padre Parte_4
a titolo di rimborso delle spese sostenute a favore del medesimo e della moglie
[...] [...]
che dal 05.04.2018 al mese di agosto 2021 la resistente aveva prestato assistenza al CP_2
proprio genitore, considerato il disinteresse degli altri figli;
che nel medesimo periodo aveva percepito mensilmente € 360,00 dal genitore assistito in ragione della stessa attività assistenziale prestata;
che la detta somma era proporzione alle condizioni economiche di , il quale percepiva Parte_4 una pensione di anzianità pari ad € 1.300,00 mensili;
che, di conseguenza, i due bonifici eseguiti a favore della resistente erano caratterizzati da spirito di “liberalità”; che i detti trasferimenti erano stati autorizzati dal direttamente presso l'Istituto Bancario ove lo stesso era titolare Parte_4
del conto corrente da cui era stata prelevata la somma poi versata.
La resistente agisce in giudizio contestando, in fatto e in diritto, quanto affermato dalle controparti, atteso lo spirito di liberalità e la “causa” di rimborso delle somme percepite.
Le domande dei ricorrenti risultano fondate e devono essere accolte.
La parte resistente ha dichiarato che la somma complessiva risultante dai due bonifici contestati è stata versata a suo favore da a titolo di rimborso di spese anticipate per € 4.805,01 Parte_4
e a titolo di “liberalità d'uso” per € 14.360,05.
In merito si rileva che, in relazione a tale importo, sono condivisibili le affermazioni dei ricorrenti secondo cui “le ricevute depositate in atti sono tutte intestate, ad eccezione di due, alla Signora
che seppur moglie del Signor è evidente soggetto Controparte_2 Parte_4 diverso rispetto al dante causa dei ricorrenti” (pag. 1 memoria ricorrenti). Parte resistente non ha, in proposito, dato prova di avere anticipato le somme successivamente rimborsate da Parte_4
.
[...]
Le due eccezioni sopra indicate, invece, sono rappresentate dal saldo della morosità per canoni e
Contr spese spettanti ad proprietaria pro tempore dell'immobile in cui risiedeva Parte_4
(doc. 22 resistente) e dalla fattura relativa all'adeguamento catastale dell'immobile sito in Via Lucera
83/M, Foggia (doc. 23 resistente). Tuttavia, tali elementi sono privi di efficacia probatoria in quanto sconnessi ai bonifici azionati in giudizio. Infatti, il saldo della morosità risulta avvenuto in data
27.12.2019, vale a dire in periodo successivo all'esecuzione dei due bonifici impugnati. In merito alla fattura, l'immobile oggetto dell'adeguamento catastale era di proprietà della stessa ricorrente e, di conseguenza, il pagamento della stessa non giustificava un eventuale rimborso da parte di Parte_4
.
[...]
In relazione alla somma pari ad € 14.360,05, parte resistente afferma che questa corrisponde al totale dei trasferimenti di denaro che il padre ha eseguito mensilmente per motivi di Parte_4
“liberalità”, da intendersi ai sensi dell'art. 770 comma 2 c.c., in considerazione delle prestazioni e ai servizi di assistenza resi dalla figlia a suo favore in un apprezzabile intervallo di tempo (05.04.2018- agosto 2021). Tale ricostruzione, tuttavia, non risulta condivisibile.
Sul tema si consideri quanto espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione;
al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente” (Cass. n.
41480/2021). In altre parole, ciò che caratterizza la previsione di cui all'art. 770 comma 2 c.c. è la presenza di usi ovvero di doveri morali e sociali che giustificano il trasferimento patrimoniale.
Nel caso di specie, le attività svolte dalla parte resistente a favore di non hanno Parte_4 fatto sorgere in capo a quest'ultimo doveri di natura morale e/o sociale tali da giustificare il passaggio di ricchezza per cui si procede. Di conseguenza risulta inapplicabile il dettato dell'art. 770 comma 2
c.c.
Per converso, alla luce del principio di diritto sopra espresso, si ritiene che il trasferimento di ricchezza avvenuto a favore della resistente sia idoneo ad integrare una donazione remuneratoria ai sensi all'art. 770 comma 1 c.c.
Fermo quanto esposto fino ad ora, è necessario ora verificare se la stessa donazione accertata possiede i requisiti di forma stabiliti dalla legge. Sul punto, parte resistente ha invocato l'art. 783 c.c., in forza del quale “La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca
l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione”. Il secondo comma precisa, inoltre, che “La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”.
Nel caso di specie si deve escludere la modicità del passaggio di ricchezza contestato dai ricorrenti proprio in relazione alle condizioni economiche in cui versava . Infatti, come Parte_4 opportunamente sottolineato dagli stessi ricorrenti (pagg.
2-3 memoria ricorrenti), il sig. Parte_4
percepiva una pensione di circa € 1.300,00 al mese, non era proprietario di alcun immobile
[...]
Contr e risultava moroso nel pagamento dei canoni mensili nei confronti di , proprietaria pro tempore dell'immobile in cui risiedeva (doc. 22 resistente).
In definitiva, considerato che la donazione effettuata a favore della parte resistente non presenta i caratteri della modicità, che la stessa quindi avrebbe dovuto presentare la forma dell'atto pubblico ex art. 782 c.c. e che la medesima formalità non è stata ottemperata, la stessa donazione è da dichiararsi nulla. Ne consegue che deve essere condannata, per le ragioni esposte, alla Controparte_1
restituzione delle somme indebitamente percepite ex art. 2033 c.c. e al versamento degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per quanto concerne le spese di mediazione, atteso che le parti ricorrenti non hanno dato prova dell'avvenuto pagamento delle fatture emesse dal difensore e dall'organo di mediazione, sono da liquidarsi ai sensi del DM n. 55/2014 e non nell'ammontare dai medesimi indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna alla restituzione pro quota ex art. 566 c.c., a favore dei ricorrenti, Controparte_1
dell'importo € 19.165,06 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
2.540,00 (di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria,
€ 851,00 per fase decisionale), le spese per fase di attivazione e negoziazione della procedura di mediazione, liquidabili in € 662,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 22187/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 22187/2023 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con il patrocinio dell'avv. ANTONIO BOVINO, elettivamente domiciliati in Corso
[...]
Francia n. 92, 10143 Torino presso il difensore
RICORRENTI
contro
, con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO SAVERIO Controparte_1
ARGENIO, elettivamente domiciliata in Piazza Aldo Moro n. 29, 71121 Foggia presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, dichiarare tenuta e condannare alla restituzione ed al pagamento in favore dei Controparte_1
ricorrenti, pro quota – 1/3 ciascuno ex art. 566 c.c.-, per le causali di cui in ricorso, dell'importo complessivo di € 19.165,06 oltre interessi di legge dalla data dei pagamenti al saldo effettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c. nonché al rimborso di tutte le spese sostenute dai ricorrenti per il procedimento di mediazione avviato e conclusosi negativamente per la mancata partecipazione agli incontri successivi al primo, senza giustificato motivo, per un totale di
€ 1.904,14. Con vittoria delle spese di causa ed accessori di legge.
In estremo subordine, dichiarare non dovuta dal Signor alla Signora Parte_4 [...]
la somma di € 4.805,01, come rendicontata e documentata dalla convenuta nella CP_1
memoria di costituzione, non essendo le spese ivi rendicontate e documentate riconducibili a debiti del Signor , in assenza comunque di prova che la stessa convenuta abbia Parte_4 effettivamente pagato con denaro proprio i debiti di cui alle spese da lei stessa rendicontate, nonché, dichiarare nulle le due donazioni costituite dai due bonifici disposti dal Signor Parte_4
in favore di di cui in ricorso per mancanza di forma ai sensi degli artt. Controparte_1
770 e 782 c.c.; di conseguenza, condannare alla restituzione ed al Controparte_1
pagamento in favore dei ricorrenti, pro quota – 1/3 ciascuno ex art. 566 c.c.-, dell'importo complessivo di € 19.165,06 nonché al rimborso di tutte le spese sostenute dai ricorrenti per il procedimento di mediazione avviato e conclusosi negativamente per la mancata partecipazione agli incontri successivi al primo, senza giustificato motivo, per un totale di € 1.904,14.
Con vittoria delle spese di causa ed accessori di legge”.
Parte convenuta
“Voglia l'adito Tribunale di Torino, reietta ogni avversa domanda ed eccezione, rigettare integralmente la domanda proposta dai ricorrenti in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria
(omissis)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 18.12.2023 gli odierni ricorrenti adivano questo Tribunale asserendo: che in data 05.08.2022 decedeva, senza lasciare testamento, il sig.
[...]
; che l'asse ereditario del medesimo comprendeva il saldo del conto corrente attivato Parte_4 presso Banca Unicredit, pari ad € 1.205,95; che al momento del decesso, non era Parte_4
titolare di altri beni mobili e immobili;
che gli stessi ricorrenti erano gli eredi legittimi;
che Parte_3
Per_ succedeva per rappresentazione a favore della madre , premorta e figlia del
[...] Parte_4
de cuius;
che tutti i ricorrenti avevano accettato l'eredità ai sensi degli artt. 475 e 476 c.c., dichiarandosi eredi con raccomandata del 22.09.2023; che figlia del de Controparte_1 cuius e chiamata all'eredità, con atto notarile del 16.06.2023 e in pendenza del procedimento ex art. 481 c.c. promosso dagli altri eredi di fronte a questo stesso Tribunale, rinunciava all'eredità; che da un conto corrente intestato al de cuius ed attivato presso Intesa Sanpaolo di Torino, i ricorrenti apprendevano che aveva effettuato due versamenti, privi di causale, a favore Parte_4 della di lui figlia;
che i versamenti erano stati eseguiti tramite due bonifici di valore € 10.000,00 (del
10.07.2018) ed € 9.156,06 (del 27.06.2019); che, nonostante le richieste presentate dai ricorrenti,
l'odierna resistente non rendeva conto, né comunicava giustificazione o causale che avessero legittimato l'incasso dei bonifici. I ricorrenti agiscono in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla resistente nonché per la condanna della medesima al rimborso delle spese di mediazione, non essendosi presentata all'incontro del 13.03.2023 di fronte all'organo di mediazione.
In data 05.04.2024 si costituiva in giudizio asserendo: che una parte della Controparte_1 somme percepite dalla stessa, nello specifico €4.805,01, era stata corrisposta dal padre Parte_4
a titolo di rimborso delle spese sostenute a favore del medesimo e della moglie
[...] [...]
che dal 05.04.2018 al mese di agosto 2021 la resistente aveva prestato assistenza al CP_2
proprio genitore, considerato il disinteresse degli altri figli;
che nel medesimo periodo aveva percepito mensilmente € 360,00 dal genitore assistito in ragione della stessa attività assistenziale prestata;
che la detta somma era proporzione alle condizioni economiche di , il quale percepiva Parte_4 una pensione di anzianità pari ad € 1.300,00 mensili;
che, di conseguenza, i due bonifici eseguiti a favore della resistente erano caratterizzati da spirito di “liberalità”; che i detti trasferimenti erano stati autorizzati dal direttamente presso l'Istituto Bancario ove lo stesso era titolare Parte_4
del conto corrente da cui era stata prelevata la somma poi versata.
La resistente agisce in giudizio contestando, in fatto e in diritto, quanto affermato dalle controparti, atteso lo spirito di liberalità e la “causa” di rimborso delle somme percepite.
Le domande dei ricorrenti risultano fondate e devono essere accolte.
La parte resistente ha dichiarato che la somma complessiva risultante dai due bonifici contestati è stata versata a suo favore da a titolo di rimborso di spese anticipate per € 4.805,01 Parte_4
e a titolo di “liberalità d'uso” per € 14.360,05.
In merito si rileva che, in relazione a tale importo, sono condivisibili le affermazioni dei ricorrenti secondo cui “le ricevute depositate in atti sono tutte intestate, ad eccezione di due, alla Signora
che seppur moglie del Signor è evidente soggetto Controparte_2 Parte_4 diverso rispetto al dante causa dei ricorrenti” (pag. 1 memoria ricorrenti). Parte resistente non ha, in proposito, dato prova di avere anticipato le somme successivamente rimborsate da Parte_4
.
[...]
Le due eccezioni sopra indicate, invece, sono rappresentate dal saldo della morosità per canoni e
Contr spese spettanti ad proprietaria pro tempore dell'immobile in cui risiedeva Parte_4
(doc. 22 resistente) e dalla fattura relativa all'adeguamento catastale dell'immobile sito in Via Lucera
83/M, Foggia (doc. 23 resistente). Tuttavia, tali elementi sono privi di efficacia probatoria in quanto sconnessi ai bonifici azionati in giudizio. Infatti, il saldo della morosità risulta avvenuto in data
27.12.2019, vale a dire in periodo successivo all'esecuzione dei due bonifici impugnati. In merito alla fattura, l'immobile oggetto dell'adeguamento catastale era di proprietà della stessa ricorrente e, di conseguenza, il pagamento della stessa non giustificava un eventuale rimborso da parte di Parte_4
.
[...]
In relazione alla somma pari ad € 14.360,05, parte resistente afferma che questa corrisponde al totale dei trasferimenti di denaro che il padre ha eseguito mensilmente per motivi di Parte_4
“liberalità”, da intendersi ai sensi dell'art. 770 comma 2 c.c., in considerazione delle prestazioni e ai servizi di assistenza resi dalla figlia a suo favore in un apprezzabile intervallo di tempo (05.04.2018- agosto 2021). Tale ricostruzione, tuttavia, non risulta condivisibile.
Sul tema si consideri quanto espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione;
al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente” (Cass. n.
41480/2021). In altre parole, ciò che caratterizza la previsione di cui all'art. 770 comma 2 c.c. è la presenza di usi ovvero di doveri morali e sociali che giustificano il trasferimento patrimoniale.
Nel caso di specie, le attività svolte dalla parte resistente a favore di non hanno Parte_4 fatto sorgere in capo a quest'ultimo doveri di natura morale e/o sociale tali da giustificare il passaggio di ricchezza per cui si procede. Di conseguenza risulta inapplicabile il dettato dell'art. 770 comma 2
c.c.
Per converso, alla luce del principio di diritto sopra espresso, si ritiene che il trasferimento di ricchezza avvenuto a favore della resistente sia idoneo ad integrare una donazione remuneratoria ai sensi all'art. 770 comma 1 c.c.
Fermo quanto esposto fino ad ora, è necessario ora verificare se la stessa donazione accertata possiede i requisiti di forma stabiliti dalla legge. Sul punto, parte resistente ha invocato l'art. 783 c.c., in forza del quale “La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca
l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione”. Il secondo comma precisa, inoltre, che “La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”.
Nel caso di specie si deve escludere la modicità del passaggio di ricchezza contestato dai ricorrenti proprio in relazione alle condizioni economiche in cui versava . Infatti, come Parte_4 opportunamente sottolineato dagli stessi ricorrenti (pagg.
2-3 memoria ricorrenti), il sig. Parte_4
percepiva una pensione di circa € 1.300,00 al mese, non era proprietario di alcun immobile
[...]
Contr e risultava moroso nel pagamento dei canoni mensili nei confronti di , proprietaria pro tempore dell'immobile in cui risiedeva (doc. 22 resistente).
In definitiva, considerato che la donazione effettuata a favore della parte resistente non presenta i caratteri della modicità, che la stessa quindi avrebbe dovuto presentare la forma dell'atto pubblico ex art. 782 c.c. e che la medesima formalità non è stata ottemperata, la stessa donazione è da dichiararsi nulla. Ne consegue che deve essere condannata, per le ragioni esposte, alla Controparte_1
restituzione delle somme indebitamente percepite ex art. 2033 c.c. e al versamento degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per quanto concerne le spese di mediazione, atteso che le parti ricorrenti non hanno dato prova dell'avvenuto pagamento delle fatture emesse dal difensore e dall'organo di mediazione, sono da liquidarsi ai sensi del DM n. 55/2014 e non nell'ammontare dai medesimi indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna alla restituzione pro quota ex art. 566 c.c., a favore dei ricorrenti, Controparte_1
dell'importo € 19.165,06 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
2.540,00 (di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria,
€ 851,00 per fase decisionale), le spese per fase di attivazione e negoziazione della procedura di mediazione, liquidabili in € 662,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna