CASS
Sentenza 9 febbraio 2022
Sentenza 9 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2022, n. 4474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4474 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2022 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA AR RR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/04/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4474 Anno 2022 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 12/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/04/2021, pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova applicava a AR RR la pena concordata per il reato di cui agli artt. 81, cpv, cod.pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashsish), disponendo, ai sensi dell'art. 240 cod.pen., la confisca dello stupefacente, dei bilancini e del denaro in sequestro. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR RR, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla confisca facoltativa della somma di denaro, lamentando che il Giudice aveva espresso una motivazione carente perché non aveva esplicitato le ragioni in base alle quali la somma in sequestro rappresentava il profitto del reato;
inoltre, non erano stati valutati gli elementi addotti dalla difesa che dimostravano la provenienza lecita di parte del denaro sequestrato;
infine, era evidente che il denaro in sequestro eccedeva manifestamente il profitto del reato ascritto al AR. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 133 cod.pen. e 444 cod.proc.pen., lamentando che il Giudice non aveva motivato in punto di entità della pena comminata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Va ricordato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez.U,n.21368 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, Rv.279348 - 01; Sez. U. del 26/09/2019, Savin e altri;
Sez.3, n.4252 del 15/01/2019, Rv. 274946 - 01; Sez. 3, n.15525 del 15/02/2019, Rv. 275862 - 01). Tanto osservato, risulta integrato il vizio motivazionale dedotto. 2 Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il Tribunale ha disposto la confisca facoltativa ex art 240, comma 1, cod.pen. del denaro in sequestro in quanto provento dell'attività di spaccio (e non la confisca obbligatoria di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ora trasfuso nell'art. 240-bis cod.pen., richiamato dall'art. 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990) esponendo una motivazione apparente, in quanto meramente assertiva e priva di specifiche argomentazioni quanto alle ragioni, sia fattuali che giuridiche, sulle quali è stata fondata l'adozione della misura ablativa. Ne consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame, limitatamente alla somma di denaro confiscata. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Va, infatti, rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, I in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Genova. Così deciso il 12/01/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4474 Anno 2022 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 12/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/04/2021, pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova applicava a AR RR la pena concordata per il reato di cui agli artt. 81, cpv, cod.pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashsish), disponendo, ai sensi dell'art. 240 cod.pen., la confisca dello stupefacente, dei bilancini e del denaro in sequestro. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR RR, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla confisca facoltativa della somma di denaro, lamentando che il Giudice aveva espresso una motivazione carente perché non aveva esplicitato le ragioni in base alle quali la somma in sequestro rappresentava il profitto del reato;
inoltre, non erano stati valutati gli elementi addotti dalla difesa che dimostravano la provenienza lecita di parte del denaro sequestrato;
infine, era evidente che il denaro in sequestro eccedeva manifestamente il profitto del reato ascritto al AR. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 133 cod.pen. e 444 cod.proc.pen., lamentando che il Giudice non aveva motivato in punto di entità della pena comminata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Va ricordato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez.U,n.21368 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, Rv.279348 - 01; Sez. U. del 26/09/2019, Savin e altri;
Sez.3, n.4252 del 15/01/2019, Rv. 274946 - 01; Sez. 3, n.15525 del 15/02/2019, Rv. 275862 - 01). Tanto osservato, risulta integrato il vizio motivazionale dedotto. 2 Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il Tribunale ha disposto la confisca facoltativa ex art 240, comma 1, cod.pen. del denaro in sequestro in quanto provento dell'attività di spaccio (e non la confisca obbligatoria di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ora trasfuso nell'art. 240-bis cod.pen., richiamato dall'art. 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990) esponendo una motivazione apparente, in quanto meramente assertiva e priva di specifiche argomentazioni quanto alle ragioni, sia fattuali che giuridiche, sulle quali è stata fondata l'adozione della misura ablativa. Ne consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame, limitatamente alla somma di denaro confiscata. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Va, infatti, rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, I in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Genova. Così deciso il 12/01/2022