Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG. 1580/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12/06/2025) nella causa n. 1580 /2024 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to LUBINU LUIGI, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dagli Avv.ti SPIGA PAOLO e DI TUCCI ROBERTO, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente , già titolare di rendita ha dedotto di Parte_1 CP_1 aver presentato domanda amministrativa di revisione in data 19/04/2023 e che l' con provvedimento del 26/06/2023 (cfr. doc.4), ha riconosciuto al CP_1 ricorrente un danno biologico complessivo del 44% derivante dalle seguenti malattie professionali: “deficit del mediano al polso bilateralmente” con un danno biologico del 6%, “ridotta articolarità delle spalle bilateralmente” con un danno biologico dell'8%, “lombalgia cronica con saltuaria irradiazione sciatalgica” con un danno biologico del 6% e “calo dell'udito bilaterale” con un danno biologico del 27%; che l' , anche a seguito di opposizione, ha confermato la CP_2 percentuale riconosciuta in sede di revisione (44%)(cfr. doc.8); non condividendo il giudizio dell' e deducendo un aggravamento della CP_2 lombalgia cronica con saltuaria irradiazione sciatalgica per l'insorgenza di una neuropatia sensitiva agli arti inferiori con postumi della malattia valutabili in misura non inferiore al 10%, ha convenuto in giudizio l' al fine di: CP_1
“- accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito un aggravamento del danno biologico complessivo derivante dalle proprie malattie professionali, nella misura indicata in espositiva o nella diversa misura ritenuta di giustizia, e per l'effetto:
- condannare l' alla rifusione delle spese del CP_1 presente giudizio più accessori di legge, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario”;
− parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto CP_1
l'integrale rigetto;
− la causa è stata istruita con espletamento di CTU medico legale.
Rilevato che:
− il nominato c.t.u. dott. , all'esito di analisi approfondita e condotta alla Per_1 stregua dei migliori criteri della scienza medica, con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, ha affermato che:
“Alla data odierna, in base alle notizie anamnestiche e alla valutazione clinica corredata da certificazioni e da esami radiologici, si possono trarre le seguenti considerazioni: E' stata presa visione della documentazione presente in atti, rappresentata da esame RMN del rachide lombare (risalente al 2022) dalla quale emerge una condizione di artrosi di entità moderata-modesta e di protrusioni discali multiple ritenute di grado modesto e in assenza di compressioni radicolari, e di esame Elettromiografico degli arti inferiori (2023) dal quale emerge un quadro compatibile con una sofferenza delle vie sensitive.
Non risulta in atti nessuna certificazione medica (non sarebbe stata eseguita nessuna visita specialistica negli ultimi anni), ad eccezione di valutazione medico- legale del patronato (eseguita unicamente in atti) nella quale si chiede una rivalutazione della percentuale di danno biologico precedentemente assegnato per la patologia rachidea, nella misura del 10%.
E' stato valutato clinicamente il periziando rilevando una obiettività dal punto di vista ortopedico di scarsa rilevanza, in completa assenza di deficit sensitivo- motori. Ritengo opportuno segnalare, alla luce del fatto che la richiesta di aggravamento viene motivato con la diagnosi di una presunta neuropatia sensitiva degli arti inferiori unicamente in base al referto di un esame elettromiografico, che una corretta e completa valutazione medico-legale assume caratteristiche molto più complesse e deriva dalla somma degli aspetti clinici, anamnestici e strumentali.
Alla luce dei suddetti aspetti è da ritenersi che la patologia in oggetto sia responsabile, per criterio analogico proporzionale col cod. 213 delle "tabelle delle menomazioni" approvate con D.M. 12 luglio 2000, di un danno biologico nella misura del 6% (sei per cento) del totale, confermando la valutazione già precedentemente definita in ambito . CP_1 Ritenuto che:
- l'ausiliario ha concluso il suo elaborato, congruamente e logicamente motivato, confermando le valutazioni dell' e non risultano pervenute osservazioni da CP_1 parte dei consulenti di parte;
- la domanda deve, pertanto, essere respinta;
- stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. svolta da parte ricorrente, le spese di giudizio sono irripetibili;
- le spese di CTU, liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 13/06/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso