Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
Parere interlocutorio 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01254/2026REG.PROV.COLL.
N. 00806/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2024, proposto da
TT BE, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5987/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. VI PO e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. 83 del 2021, del 15 luglio 2021 e notificata in data 22 luglio 2021, il Comune di Piano di Sorrento ha ingiunto all’odierna appellante la demolizione degli interventi abusivi (nuovo edificio, tettoie e volumi vari, ed un muro) realizzati sull’area di cui è comproprietaria, censita a catasto al foglio 7, particella 118, sub. 8 e alla particella 1177. Seguivano due atti di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4- bis , del DPR 6 giugno 2001, n. 380, di cui ai provvedimenti in data 16 novembre 2021, n. 110, e 30 marzo 2022, n. 22.
2. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 4618 del 2021, proposto dinanzi al Tar Campania (Sezione Settima), l’odierna appellante ha impugnato il provvedimento deducendo:
- con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 6 della L. m. 241 del 1990, l’eccesso di potere: sviamento, illogicità, contraddittorietà, carenza istruttoria, perplessità, violazione del giusto procedimento.
- con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6 bis, 10, 27, 31 e 37 del DPR n. 380 del 2001, la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 31 del 2017 e del d.lgs. n. 42 del 2004, l’eccesso di potere: sviamento, illogicità, violazione del giusto procedimento, illogicità manifesta.
3. Il Tar adito, con la sentenza n. 5987 pubblicata in data 3 novembre 2023 e qui appellata, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, come proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo ha respinto, condannando i ricorrenti alle spese processuali.
4. Avverso tale pronuncia è insorta la sig.ra TT RT, con atto di appello notificato in data 2 gennaio 2024, depositato in data 30 gennaio 2024, a mezzo del quale ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado.
4.1 Con il primo motivo, deduce l’ “Error in judicando rispetto alla definizione dei motivi di impugnativa declinati in prime cure e rispetto alla lettera d) dell’art. 88 c.p.a. - Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli articoli: 3 e 7 della Legge 241/1990; illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del DPR 380/2001; eccesso di potere per: sviamento, violazione del principio del giusto procedimento, carenza di motivazione, mancata valutazione dei fatti, travisamento degli stessi, carenza di istruttoria”.
4.2 Con il secondo motivo, l’appellante deduce l’“Error in judicando rispetto ai motivi aggiunti e alle argomentazioni che li hanno sostenuti e rispetto alla lettera d) dell’art. 88 c.p.a. - Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’articolo 31, comma 4 bis del DPR 380 del 2001; illegittimità per violazione e falsa applicazione degli articoli: 3, 7 e 10 bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per: sviamento, violazione del principio del giusto procedimento, carenza di motivazione, mancata valutazione dei fatti, travisamento degli stessi, carenza di istruttoria”.
5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 31 gennaio 2024 per il rigetto del ricorso proposto in appello.
6. Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. L’appello è infondato.
8. In relazione al primo motivo di appello va evidenziato come gli abusi contestati siano plurimi e collocati in un’area vincolata ed interessata che ricade in Zona 4 (Riqualificazione insediativa ed ambientale di primo grado) del PUT, nonché in Zona E/4 (Agricola ordinaria) del PRG; peraltro l’intero territorio del Comune di Piano di Sorrento è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.M. 15.02.1962, ed è quindi sottoposto a vincolo paesaggistico.
8.1 Gli interventi abusivi contestati sono plurimi e consistono in “demolizione e ricostruzione di precedenti corpi di fabbrica di minori dimensioni e sagoma, in assenza di titoli abilitanti, di superfici pari a circa mq 500 su due livelli per un volume complessivo di mc 1710, il tutto con scheletro a grezzo”. In particolare, in sede di sopralluogo si riscontrava: “Realizzazione di un manufatto con struttura in C.A., ubicato all’interno del fondo di proprietà del nominato in oggetto nei pressi di un altro fabbricato non oggetto di lavori in corso, disposto su due livelli non direttamente collegati tra loro, di cui uno completamente fuori terra mentre l’altro è seminterrato; ha sagoma irregolare e tra l’altro diversa tra i due livelli di cui si compone. Il solaio intermedio è del tipo latero cementizio mentre la copertura è ancora in fase di impostazione a tetto a doppia falda con struttura di travi in legno poggianti sul telaio in C.A. Dal punto di vista planovolumetrico il fabbricato in corso di realizzazione ha pressappoco la seguente consistenza: 1) Piano seminterrato Superficie lorda pari a circa mq. 222; Volume lordo pari a circa mc. 750. 2) Piano fuori terra Superficie lorda pari a circa mq. 278; Volume lordo pari a circa mc. 960. Il tutto corrispondente ad una superficie complessiva di mq 500 circa ed un volume complessivo pari a circa mc. 1710”.
8.2 A fronte di tali presupposti, le conclusioni di cui alla sentenza impugnata appaiono conformi ai consolidati orientamenti invocati, a mente dei quali in linea generale, in caso di vincolo paesaggistico sull’area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in sua assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 8/11/2021, n. 7426).
8.3 Analogamente, la valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale e non in termini atomistici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/2/2021, n. 1350). Infatti, la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione.
8.4 In caso di abuso edilizio, specie in ambito vincolato, non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato.
8.5 Inoltre, l’ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica infatti un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. III, 30/4/2025 , n. 3695).
8.6 Infine, la spontanea demolizione successiva non assume il rilievo invocato, avendo il provvedimento – la cui legittimità va valutata al momento dell’adozione e dei relativi effetti – esplicato la propria efficacia.
9. In relazione al secondo motivo di appello, se in linea di fatto nel caso in esame, nel corso del sopralluogo del 25 ottobre 2021, è stata riscontrata la mancata ottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 83 del 15 luglio 2021, in linea di diritto (cfr. Adunanza plenaria n. 16 del 2023) si tratta di sanzioni che vengono irrogate a causa del mancato adempimento all’ordine di demolire, ossia in ragione di un illecito ad effetti permanenti, che si consuma con lo scadere del termine di 90 giorni assegnato dall’autorità amministrativa con l’ordine di demolizione: il loro presupposto è l’accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione.
9.1 Deve, pertanto, concludersi nel senso che si è in presenza di un illecito ad effetti permanenti, in quanto la perdita del bene abusivo e dell’area di sedime consegue all’inerzia nel demolire protrattasi oltre il termine di 90 giorni assegnato dall’autorità. L’acquisto del bene avviene ope legis, sicché l’atto di accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa. Nessuna disposizione del medesimo art. 31 del testo unico dell'edilizia, richiede l'adozione di un provvedimento formale di accertamento dell'inottemperanza ad un ordine di demolizione. A questo scopo è evidentemente sufficiente un atto di carattere istruttorio, con funzione ricognitiva di un fatto afferente alla fase esecutiva del provvedimento repressivo (sul carattere meramente dichiarativo e non costitutivo di effetti dell'accertamento dell'inottemperanza ad un'ingiunzione a demolire cfr. ad es.: Cons. Stato, VI, 4 agosto 2025, n. 6879; 29 ottobre 2024, n. 8603; 12 aprile 2024, n. 3343; 19 marzo 2024, n. 2626; VII, 10 settembre 2025, n. 7272; sez. VII, 17 dicembre 2025, n. 10010).
10. L’appello va pertanto respinto.
11. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI RA, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
VI PO, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI PO | BI RA |
IL SEGRETARIO