CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 12910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12910 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) OS CO, nato a [...] il [...], 2) FO NI, nata a [...] il [...], parti civili nel procedimento penale a carico di: AN IN, nata a [...] il [...] ED AC, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RA GA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha rigettato l’istanza proposta dalle parti civili ricorrenti con la quale era stato chiesto di poter restituire le somme ricevute a titolo di provvisionale ed oggetto di sequestro conservativo disposto con la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Torino in data 22 novembre 2023, poi riformata dalla Corte di appello, con sentenza del 2 luglio 2025, che ha assolto gli imputati revocando le statuizioni civili, sentenza non passata in giudicato perché gravata dal ricorso del Penale Sent. Sez. 2 Num. 12910 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/03/2026 Procuratore generale e delle parti civili.
2. Le parti civili ricorrenti avevano chiesto alla Corte di appello, nell’originaria istanza, di indicare le modalità con le quali le somme andavano restituite, facendole confluire nel compendio oggetto di sequestro conservativo in origine disposto dal primo giudice. La Corte di appello, nel rigettare l’istanza, ha precisato che l’originario sequestro conservativo era venuto meno, posto che in data 2 luglio 2024, dietro richiesta delle parti, le somme a loro attribuite a titolo di provvisionale erano state dissequestrate e non era stato costituito alcun nuovo vincolo.
2.Ricorrono per cassazione le parti civili MO RC e SF IE, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto che il sequestro conservativo fosse venuto meno nonostante la mancata impugnazione in allora di tale provvedimento e la non definitività della sentenza assolutoria della Corte di appello di Torino, in quanto gravata da ricorso per cassazione. Il dissequestro delle somme operato dal primo giudice, non avrebbe potuto intaccare il sequestro conservativo e doveva ritenersi un atto abnorme, cosicchè andava tutelato l’obbligo restitutorio in capo alle parti civili con modalità tali da assicurare il ripristino della garanzia in favore delle stesse e dell’RI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve darsi atto, preliminarmente, che le parti civili hanno fatto pervenire in cancelleria la loro rinuncia all’impugnazione, priva di vizi formali, sicché i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RA GA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha rigettato l’istanza proposta dalle parti civili ricorrenti con la quale era stato chiesto di poter restituire le somme ricevute a titolo di provvisionale ed oggetto di sequestro conservativo disposto con la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Torino in data 22 novembre 2023, poi riformata dalla Corte di appello, con sentenza del 2 luglio 2025, che ha assolto gli imputati revocando le statuizioni civili, sentenza non passata in giudicato perché gravata dal ricorso del Penale Sent. Sez. 2 Num. 12910 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/03/2026 Procuratore generale e delle parti civili.
2. Le parti civili ricorrenti avevano chiesto alla Corte di appello, nell’originaria istanza, di indicare le modalità con le quali le somme andavano restituite, facendole confluire nel compendio oggetto di sequestro conservativo in origine disposto dal primo giudice. La Corte di appello, nel rigettare l’istanza, ha precisato che l’originario sequestro conservativo era venuto meno, posto che in data 2 luglio 2024, dietro richiesta delle parti, le somme a loro attribuite a titolo di provvisionale erano state dissequestrate e non era stato costituito alcun nuovo vincolo.
2.Ricorrono per cassazione le parti civili MO RC e SF IE, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto che il sequestro conservativo fosse venuto meno nonostante la mancata impugnazione in allora di tale provvedimento e la non definitività della sentenza assolutoria della Corte di appello di Torino, in quanto gravata da ricorso per cassazione. Il dissequestro delle somme operato dal primo giudice, non avrebbe potuto intaccare il sequestro conservativo e doveva ritenersi un atto abnorme, cosicchè andava tutelato l’obbligo restitutorio in capo alle parti civili con modalità tali da assicurare il ripristino della garanzia in favore delle stesse e dell’RI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve darsi atto, preliminarmente, che le parti civili hanno fatto pervenire in cancelleria la loro rinuncia all’impugnazione, priva di vizi formali, sicché i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2