Sentenza 3 dicembre 1998
Massime • 1
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, se è certo che gli scarichi degli insediamenti produttivi devono esser autorizzati anche se recapitano in pubbliche fognature, è consequenziale ritenere che, nel caso in cui lo scarico venga effettuato senza che la autorizzazione sia stata rilasciata, si configuri il reato di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319. In proposito occorre tenere presente che l'art. 21 citato, nel fare riferimento agli scarichi nelle acque di cui all'art. 1, nel suolo e nel sottosuolo, in definitiva richiama la disposizione di cui alla lett. a) dell' art. 1, che riguarda anche gli scarichi in pubbliche fognature. Ed invero non può ritenersi che il mancato espresso riferimento allo scarico in pubbliche fognature da parte dell' art. 21 corrisponda ad una precisa scelta del legislatore di sottrarre dal regime penale un tale tipo di scarico, se effettuato senza autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/1998, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TONINI Paolo Maria Presidente del 3.12.1998
1. Dott. PAPADIA Umberto Consigliere SENTENZA
2. " ZO DO " N. 3725
3. " MO OL " REGISTRO GENERALE
4. " GR LO " N. 29016/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DI PA VI, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 27.1.98 dal OR di Nocera Inferiore, sezione distaccata di Sarno, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Wladimiro De Nunzo che ha concluso per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite ed in subordine per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 27.1.98 il OR di Nocera Inferiore, sezione distaccata di Sarno, condannava Di MA VI alla fine di L. 600.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 21 L. 319/76 allo stesso ascritto.
Contro la sentenza l'imputato ha proposto appello, da qualificare ricorso per cassazione perché riguardante sentenza inappellabile, ed ha dedotto che il OR avrebbe dovuto procedere al suo proscioglimento dato che lo scarico delle acque reflue nella rete fognaria non integra gli estremi del reato di cui all'art. 21 L.319/76, che un tale fatto era stato depenalizzato e che in ogni caso era maturato il termine di prescrizione.
Ha poi lamentato che il OR non aveva accertato la eventuale sussistenza di una autorizzazione in sanatoria e che a lui era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena sebbene non richiesto.
Motivi della decisione
La questione centrale che il ricorso propone riguarda la configurabilità del reato di cui all'art. 21 L. 319/76, nel caso di scarichi di insediamenti produttivi in pubbliche fognature, in considerazione dei contrasti che si registrano in giurisprudenza. Gli altri motivi dedotti dal ricorrente, infatti, sono palesemente infondati.
Ed invero, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, è da escludere che il reato a lui contestato sia prescritto ove si consideri che esso è stata accertato il 13.7.94 e che, ai fini della prescrizione, al termine ordinario di tre anni, fissato dall'art. 157 n. 5 c.p., occorre aggiungere anno uno e mesi sei per effetto della interruzione della prescrizione.
Parimenti priva di fondamento è la doglianza che Di MA, secondo la quale il OR avrebbe dovuto accertare se era stata a lui rilasciata una autorizzazione in sanatoria, dato che la stessa non sarebbe idonea ad escludere la punibilità del reato commesso. In ordine poi alla concessa sospensione condizionale della pena a nulla rileva che il ricorrente sostenga che il beneficio non era stato da lui richiesto e che sarebbe per lui sfavorevole. La sospensione condizionale della pena va disposta d'ufficio dal giudice, a norma di quanto disposto dall'art. 533 3^ co. c.p.p., ancorché non sia stata richiesta dall'imputato, se ritiene che sussistono le condizioni per concederla. Nè può dirsi che nel caso di condanna a pena pecuniaria il giudice deve tener conto che l'imputato può avere interesse a richiedere l'applicazione del beneficio nel caso di una futura condanna a pena detentiva. Un tale interesse non può essere preso in considerazione dal giudice poiché una sua valutazione finirebbe con l'agevolare la commissione di più gravi reati da parte dell'imputato e peraltro sarebbe in palese contraddizione con la effettuata prognosi di non reiterazione dell'attività criminosa (Cass. S.U.
2.6.94 n. 6563). Meritevole invece di particolare attenzione è il motivo con il quale il ricorrente sostiene che lo scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura non integra gli estremi di reato. Trattasi di una tesi che trova conforto in numerose pronunce di questa Corte (Cass. Sez. III 28.9.98 n. 2814, Cass. Sez. IV 28.4.98 n. 5014, Cass. Sez. III 12.2.98 n. 1790, Cass. Sez. III 12.2.98 n. 8935, Cass. Sez. III 8.4.97 n. 5524), anche se non mancano altre che hanno espresso un opposto avviso (Cass. Sez. III 5.3.98 n. 2845, Sez. III 2.12.97 n. 11043, Cass. Sez. III 29.4.97 n. 4010, Cass. Sez. III 14.11.96 n. 3482). A favore della tesi sostenuta dal ricorrente può certo dirsi che è un dato incontestabile che l'art. 21 L. 319/76 punisce chi apre o comunque effettua scarichi "nelle acque indicate nell'art. 1 della presente legge, sul suolo e nel sottosuolo" senza la prescritta autorizzazione e non ha anche riferimento agli scarichi nelle pubbliche fognature, Parimenti è incontestabile che, per il principio di riserva di legge che caratterizza la responsabilità penale, quale sancito dall'art. 1 c.p., nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge.
Ma ancor prima di considerare se, sulla base di tali rilievi, è da escludere che lo scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura integri gli estremi di reato, occorre chiarire i principi fondamentali che regolano il regime degli scarichi, quale delineato dalla legge 319/76, come modificata dalla legge 172/95. Anzitutto è da mettere in evidenza che la legge 319/76 fissa una regola di carattere generale, espressamente sancita dall'art.9, per cui "tutti gli scarichi debbono essere autorizzati". A tale disciplina non si sottraggono gli scarichi di insediamenti produttivi, anche nel caso in cui recapitano in pubbliche fognature, e non soltanto perché gli artt. 12 e 13 della legge dettano per tali scarichi specifiche condizioni per la loro ammissibilità. È certo che lo scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura richiede la prescritta autorizzazione ove si consideri che l'art. 15 della legge, nel prevedere che sia rilasciata una autorizzazione provvisoria, in attesa di quella definita, fa espresso riferimento agli scarichi di insediamenti produttivi in pubbliche fognature, prevedendo, ai numeri 2) e 3) del nono comma, i limiti di accettabilità che devono essere rispettati.
Or se è certo che gli scarichi di insediamenti produttivi devono essere autorizzati anche se recapitano in pubbliche fognature, sembra conseguenziale dover ritenere che, nel caso in cui lo scarico viene effettuato senza che l'autorizzazione sia stata rilasciata, trovi applicazione le norma di cui all'art. 21 1^ co L. 319/76. L'argomento letterale utilizzato da chi sostiene la tesi opposta non sembra decisivo poiché la citata norma deve essere interpretata alla luce di tutte le disposizioni contenute nella legge, tenendo presene che l'art. 21, nel far riferimento agli scarichi "nelle acque di cui all'art. 1, sul suolo o nel sottosuolo" in definitiva richiama la deposizione di cui alla lettera a) dell'art. 1, che riguarda anche gli scarichi in pubbliche fognature.
Ed invero non può ritenersi che il mancato esplicito riferimento allo scarico in pubbliche fognature da parte dell'art. 21 1^ co. corrisponda ad una precisa scelta del legislatore, che ha voluto così sottrarre dal regime penale un tale tipo di scarico, se effettuato senza autorizzazione.
Occorre considerare che la legge 319/76, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 172/95, prevede in tutti i casi di scarichi senza autorizzazione una sanzione penale o una sanzione amministrativa, con la sola eccezione degli scarichi civili in pubblica fognatura per i quali l'art. 14 della legge prevede che essi sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti locali. Quindi, a seguire la tesi del ricorrente, la legge 319/76, pur sottoponendo gli scarichi di mediamenti produttivi in pubbliche fognature all'obbligo della autorizzazione, solo per cui non prevederebbe alcuna sanzione nel caso in cui l'autorizzazione non è richiesta, sebbene un tale tipo di scarico è sottoposto dall'art. 12 co. 1 n. 2) della legge a rigide condizioni di ammissibilità. Ma v'è di più. Non si vede come si possa affermare che lo scarico di mediamento produttivo in pubblica fognatura non integra gli estremi di reato se si considera quanto disposto dall'art. 23 della legge.
Tale norma prevede come reato il fatto di chi apre o effettua uno scarico prima che l'autorizzazione da lui richiesta sia concessa e precisa altresì che si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 nel caso in cui l'autorizzazione è negata.
La norma fa riferimento, senza distinzione alcuna, a tutte le ipotesi in cui per l'effettuazione dello scarico è richiesta l'autorizzazione. Quindi sembra incontestabile che essa trova applicazione anche nel caso di scarico di mediamento produttivo in pubblica fognatura dato che per esso è necessaria l'autorizzazione. Ed allora, accedendo alla tesi del ricorrente, si verificherebbe questa assurda situazione: se chi effettua lo scarico proveniente da mediamento produttivo in una pubblica fognatura non richiede l'autorizzazione, non commette reato alcuno;
se invece richiede l'autorizzazione ed effettua lo scarico prima che la stessa sia rilasciata o dopo che è stata negata risponde penalmente rispettivamente a norma dell'art. 23 o a norma dell'art. 21 della legge, in buona sostanza commetterebbe reato solo nel caso in cui, per essere rispettoso della legge, richiede l'autorizzazione. Può poi aggiungersi che se, a norma di quanto disposto dall'art. 23, chi effettua lo scarico dopo che l'autorizzazione è stata a lui negata risponde penalmente a norma dell'art. 21, sarebbe assai singolare che una tale norma non trovi applicazione nel caso in cui l'autorizzazione addirittura non è richiesta.
Ne consegue che il OR correttamente ha affermato la responsabilità del Di MA per il reato a lui contestato e, pertanto, il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1999