Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/1998, n. 1136
CASS
Sentenza 3 dicembre 1998

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In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, se è certo che gli scarichi degli insediamenti produttivi devono esser autorizzati anche se recapitano in pubbliche fognature, è consequenziale ritenere che, nel caso in cui lo scarico venga effettuato senza che la autorizzazione sia stata rilasciata, si configuri il reato di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319. In proposito occorre tenere presente che l'art. 21 citato, nel fare riferimento agli scarichi nelle acque di cui all'art. 1, nel suolo e nel sottosuolo, in definitiva richiama la disposizione di cui alla lett. a) dell' art. 1, che riguarda anche gli scarichi in pubbliche fognature. Ed invero non può ritenersi che il mancato espresso riferimento allo scarico in pubbliche fognature da parte dell' art. 21 corrisponda ad una precisa scelta del legislatore di sottrarre dal regime penale un tale tipo di scarico, se effettuato senza autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/1998, n. 1136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1136
    Data del deposito : 3 dicembre 1998

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