Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00696/2026REG.PROV.COLL.
N. 04397/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4397 del 2023, proposto da PP RE, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo D’DR e Marco Longobardi, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
BI Di AN, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
Comune di Volla, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione II, 7 dicembre 2022, n. 7628/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di BI Di AN e del Comune di Volla;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere DR RI IC e viste le conclusioni del Comune come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha accolto il ricorso dell’odierno appellato e, per l’effetto, ha annullato il permesso di costruire in sanatoria emesso in relazione a interventi su un immobile di proprietà.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con permesso di costruire n. 1 del 2 maggio 2019 il Comune di Volla ha autorizzato un intervento di demolizione e ricostruzione, con il beneficio dell’ampliamento volumetrico ai sensi della l.r. 28 dicembre 2009, n. 19 (c.d. “piano casa”), dell’immobile di proprietà dell’appellante.
2.2. Il titolo è stato impugnato dal proprietario dell’immobile confinante dinanzi al T.a.r. per la Campania, il quale, accogliendo il ricorso, lo ha annullato con sentenza 31 agosto 2020, n. 3693, ritenendo che l’edificio, al momento del rilascio del permesso, non fosse conforme al suo stato legittimo, poiché ampliato rispetto a quanto previsto nell’originaria licenza edilizia n. 1503 del 1974.
2.3. L’interessata ha presentato un’istanza di accertamento di conformità, che il Comune ha accolto con provvedimento n. 4 del 20 novembre 2020, rilasciando il titolo in sanatoria.
2.4. Il vicino ha impugnato anche questo titolo dinanzi al T.a.r. per la Campania, il quale, con ordinanza 20 maggio 2022, n. 3439, ha disposto una verificazione volta ad accertare se il progetto allegato alla domanda di sanatoria fosse uguale a quello presentato per il rilascio del permesso di costruire annullato.
3. Con sentenza 7 dicembre 2022, n. 7628, il Tribunale, preso atto degli esiti della verificazione, ha accolto il ricorso, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto dirimente il fatto che « l’istanza formulata dalla ricorrente aveva ad oggetto non un accertamento della conformità di opere preesistenti, ed ultimate, ma in sostanza l’autorizzazione alla realizzazione di interventi edilizi, neanche di minima rilevanza, consistenti nella “trasformazione” dell’esistente immobile, per la edificazione di un “immobile unifamiliare in cemento armato composto da un piano completamente interrato e da un piano terra esistente dove sarà posta un’abitazione” ».
4. La proprietaria ha presentato appello contro la decisione.
Nel giudizio di secondo grado si sono costituiti il Comune di Volla e il proprietario dell’immobile confinante, ricorrente in primo grado, per resistere al gravame nonché riproponendo i motivi del ricorso di primo grado non esaminati o assorbiti.
All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Si dà atto che il 16 dicembre 2025, dunque dopo il passaggio in decisione della causa, si è costituito un nuovo difensore dell’appellante, senza tuttavia che sia stato specificato – né nell’atto di costituzione, né nella procura prodotta con esso – che questi è stato nominato in sostituzione del primo avvocato.
5. Il gravame si fonda su un unico motivo, con cui si deduce: « OMESSA PRONUNCIA IN RELAZIONE AD ECCEZIONI E DIFESE SVOLTE DALL’APPELLANTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO ».
In particolare, si sostiene che il T.a.r. non abbia adeguatamente tenuto conto del fatto che il volume oggetto del titolo (consistente nella sopraelevazione di un fabbricato in origine costituito dal solo piano terra) sarebbe consentito nella sottozona in cui si trova l’immobile, ai sensi del regolamento edilizio comunale.
6. Il motivo è infondato.
Dalla verificazione svolta nel giudizio di primo grado emerge che « con il PdC n. 04/2020, che si configura come un accertamento di conformità ex art. 36 del DPR 380/01, si chiede preliminarmente di sanare alcune volumetrie prive di titolo edilizio, per poi riproporre lo stesso intervento di cui al PdC n. 01/2019, annullato dal TAR Campania con Sentenza n°3693/2020 […] Lo stato di progetto di cui al PdC n°04/2020 è praticamente identico a quello di cui al PdC n°01/2019 ».
In altre parole, la proprietaria ha inteso chiedere un permesso ai sensi dell’art. 36 del t.u. dell’edilizia per realizzare il medesimo intervento oggetto del titolo che in precedenza era stato annullato dal T.a.r..
Tuttavia, come condivisibilmente osservato dal giudice di prime cure, l’istituto dell’accertamento di conformità è volto a sanare gli abusi “formali”, ossia ad attestare la “doppia” conformità, alla disciplina esistente al momento della realizzazione e a quella vigente al tempo del rilascio del titolo, di opere realizzate in assenza di titolo ma comunque legittime; non può invece essere utilizzato per legittimare l’esecuzione di opere nuove (come si evince dal testo della disposizione, che fa riferimento agli interventi “realizzati”).
Il privato avrebbe quindi dovuto seguire un duplice procedimento: prima accertare la conformità dell’immobile così come esistente; quindi, con una seconda istanza, prevederne la demolizione e ricostruzione sulla base dei volumi effettivamente legittimi.
7. L’appello è quindi meritevole di rigetto.
8. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, l’appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore di BI Di AN, nella misura indicata in dispositivo, mentre può disporsi la compensazione nei confronti del Comune, il quale aveva emesso l’atto che è stato annullato con la sentenza del T.a.r..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore di BI Di AN, nella misura di euro 3.500 (tremilacinquecento/00), oltre oneri e accessori come per legge; compensa le spese nei confronti del Comune di Volla.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN Di AR, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
DR RI IC, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR RI IC | AN Di AR |
IL SEGRETARIO