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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 315 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Daniele Gatto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in LI, alla Via
Garibaldi n. 105 appellante e
(c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atto, dall'Avv. Silvia Francesca Colosimo ed elettivamente domiciliata in Campi Salentina (LE) presso lo studio dell'Avv. Cosimo Maci in Via Fratelli
Cervi, 21 appellata
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
**********
1 MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 786/2024, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 28.02.2024, non notificata, il
Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta con atto di citazione del 25.10.2021 da
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_2
2. Ed invero. conveniva in giudizio la assumendo
[...] Parte_1 Controparte_2 di aver effettuato in data 30.09.2020 un rifornimento di gasolio alla vettura BMW tg. EX119NX, di sua proprietà, presso la stazione di servizio Q8 di LI (distributore Q8 PV 8637), sito alla Via Salvatore
Fitto, gestita dalla società convenuta. Deduceva che, in seguito all'immissione del carburante,
l'autovettura percorreva pochi km, salvo poi arrestarsi completamente il giorno seguente a causa di un'avaria del sistema di alimentazione. Aggiungeva che la causa di tale problematica era da ricondursi all'utilizzo di carburante non conforme alla norma UNI-En 590/2017 poiché sporco, impuro e contaminato da acqua, così come emerso dalla analisi del gasolio, effettuate da una società altamente specializzata.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta, quale rivenditore diretto del carburante non conforme e titolare della stazione di servizio Q8, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, al risarcimento dei danni materiali subiti alle parti meccaniche del veicolo, quantificati in € 5.211,34, oltre ad € 500,00 a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, la società eccepiva, in via preliminare, Controparte_1 la decadenza dal diritto di garanzia sia ex art. 1495 c.c., avendo il denunciato i vizi Parte_1 tardivamente (15.12.2020), ben oltre il termine di otto giorni previsto dagli artt. 1490 e 1495 c.c., sia ai sensi dell'art. 132 del Codice del Consumo, in forza del quale il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data scoperta del difetto. Nel merito, contestava le pretese di controparte, sottolineando l'idoneità del carburante, così come attestato dalle giacenze di stampa computerizzate rilasciate dalle sonde immerse nel prodotto, che avrebbero certamente bloccato l'erogazione qualora il carburante fosse stato contaminato, nonché dalle bolle di consegna. Rilevava la carenza del nesso di causalità tra il rifornimento effettuato dall'attore e i danni patiti dal Parte_1
Contestando anche il quantum della pretesa risarcitoria, il convenuto chiedeva il rigetto delle richieste di controparte.
3. All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante produzione documentale, prova orale e CTU tecnica, il primo giudice, in via preliminare, disattendeva l'eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia, sollevata dalla convenuta, avendo l'attore denunciato tempestivamente la non conformità del carburante, in conformità dei termini di cui all'art. 132 del Codice del Consumo.
Nel merito, il Tribunale rigettava la domanda attorea valorizzando e condividendo le conclusioni del
CTU, il quale, pur non essendosi pronunciato in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il
2 rifornimento effettuato nel settembre 2020 e i danni riscontrati il giorno seguente, in ragione dell'impossibilità di disporre del mezzo, aveva comunque rilevato l'astratta capacità del carburante sporco di danneggiare il motore del veicolo, elencando, a tal uopo, possibili indici sintomatici, quali, a titolo esemplificativo, la difficoltà di avviare la vettura, la rumorosità del motore, l'andatura non lineare del veicolo, specie in fase di accelerazione, la perdita di potenza, ecc., evenienze che richiederebbe l'arresto immediato della marcia. Tali circostanze, pur in assenza dell'autovettura in questione e pur in mancanza di ulteriori accertamenti, apparivano idonee ad escludere la sussistenza della correlazione causale tra il rifornimento eseguito presso la Q8 di LI e l'evento verificatosi il 01.10.2020, considerando che il veicolo aveva percorso, dopo il rifornimento, quasi 19,585 km il 30.09.2020 e il 01.10.2020 altri 8,621 km, per un totale di 28,206.
Conseguentemente, il Tribunale respingeva la domanda del ponendo le spese del giudizio e Parte_1 quelle di CTU a carico dell'attore soccombente.
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4. Con atto di citazione notificato il 02.04.24 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
1. Contraddittorietà e illogicità della motivazione – errata interpretazione della normativa vigente e delle risultanze della CTU: l'appellante si duole che il primo giudice, sulla scorta di una erronea lettura della CTU, abbia escluso il nesso di causalità tra il rifornimento effettuato il 30.09.2020 e l'evento verificatosi il giorno successivo. Invero, il primo giudice, in maniera contraddittoria, ha dapprima condiviso le conclusioni cui è pervenuto il consulente, senza poi considerare che il CTU non ha portato a termine l'incarico. Quest'ultimo, infatti, non avrebbe né confermato né escluso la sussistenza della correlazione causale, stante l'impossibilità di effettuare ulteriori verifiche sul mezzo, circostanza peraltro nota già al momento di conferimento dell'incarico. Ciononostante, a parere del la risposta al quesito relativo alla sussistenza Parte_1 del nesso di causalità sarebbe implicitamente positiva, come si evince dai chiarimenti forniti dallo stesso perito. Conseguentemente, il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato la mancata risposta come esclusione della sussistenza del nesso di causalità, laddove, invece, il consulente ha ritenuto compatibili i gravi danni patiti dal con l'utilizzo del carburante sporco, impuro Parte_1
e contaminato. Chiede, qualora dovesse rendersi necessaria, disporsi nuova CTU tecnico/meccanica al fine di accertare la causa dei danni riscontrati sull'autovettura.
2. Sul riparto dell'onere probatorio in relazione alla fattispecie del c.d. danno da carburante sporco – sull'onere probatorio in capo al danneggiato - Richiamo principi
SS.UU. n. 13533/2001 – Cass. Civ. 3373/2010: il deducente, richiamati molteplici arresti di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio in merito al c.d. danno da carburante sporco, in forza dei quali l'attore deve solo provare di aver acquistato il carburante presso la stazione di
3 servizio della convenuta e che tale carburante è stato immesso nella vettura poi oggetto di riparazione, sostiene di aver assolto a tale incombente, dimostrando altresì di aver acquistato un prodotto non conforme alla norma UNI EN 590/2017. Deporrebbero in tal senso le dichiarazioni dei testi escussi, la posizione rilevata dall'autovettura dal GPS, la documentazione fotografica e le risultanze della CTU. Di contro, l'appellata non avrebbe prodotto alcuna prova liberatoria in senso contrario, atta a dimostrare di aver venduto un prodotto con le qualità sue proprie. A sostegno di quanto argomentato, assume che dalla bolla di consegna depositata dalla società appellata emergerebbe la carenza di qualsivoglia verifica da parte della convenuta sulla presenza o meno di acqua nei serbatoi, laddove, invece, nella successiva bolla di consegna del 07.10.2020, vi è prova di tale controllo, circostanza da intendersi quale confessione di un mancato comportamento diligente da parte della stessa.
5- Si è costituita in giudizio la società eccependo, anche in questa sede, Controparte_1
l'intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c. dell'azione proposta e contestando, nel merito, le avverse doglianze stante il deficit probatorio in ordine al nesso causale tra il rifornimento effettuato il 30.09.2020
e i danni riscontrati sul veicolo il giorno successivo.
6- All'udienza del 03 ottobre 2024, il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 18.11.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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7- Nell'ottica della ragione liquida va esaminata con precedenza rispetto alle censure proposte in appello la eccezione decadenza dalla garanzia per i vizi ex art. 1495 cc, disattesa dal tribunale ma riproposta dalla appellata nella sua comparsa di costituzione in appello. CP_3
8- Giova ricordare che la parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale per far valere le domande o le eccezioni non accolte in primo grado, ma si può limitare a riproporle. Tale riproposizione - che può essere operata in qualsiasi forma - deve essere specifica, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese già svolte e/o alle conclusioni presentate al primo giudice ( Cassazione civile sez. II, 08/11/2024, n.28802). La specificità e l'univocità, sono requisiti della «riproposizione» rilevanti agli effetti della valutazione della presunzione di rinuncia di cui all'articolo 346 cpc ma ciò non implica che la parte sia tenuta a ritrascrivere o riportare per esteso i fatti costitutivi delle domande già proposte in primo grado e già rientranti nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio in ragione della natura del processo di secondo grado quale revisio prioris istantiae, salvo - appunto - che una riproposizione delle stesse debba escludersi per effetto di un'inidonea manifestazione di volontà in tal
4 senso ( Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, n.2670). Sussiste, pertanto, a carico della parte l'onere di riproporre tali domande ed eccezioni nel giudizio di appello in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame. quindi che, pur vittoriosa, ha però visto respingere una delle sue eccezioni, non ha proposto CP_3 appello incidentale perché non ha interesse ad appellare, ma ha assolto all'onere sulla stessa gravante, manifestando in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre l'eccezione di decadenza respinta nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all'art. 346 Cpc.
9- L'eccezione di decadenza è fondata.
Assume che il primo atto interruttivo della decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1495 cc CP_3
e/o anche ex art. 132 Cod. del Consumo sarebbe occorso tardivamente, soltanto il 15.1.2020, laddove il primo giudice ha individuato tale atto, invece, nella Pec del 27.11.2020, ritenendola però tempestiva sol perché ha ritenuto di applicare a tale decadenza il termine, di cui all'art. 130 Cod. del Consumo di 2 mesi dalla data del contratto di compravendita.
Tale soluzione non è però convincente e si presta alle censure di parte appellata.
Effettivamente, se il primo atto interruttivo è certamente la Pec del 27.11.2020, prodotta in atti con attestazione di ricezione della Pec;
tuttavia, tale atto è intervenuto ben oltre il termine di decadenza della garanzia per vizi ex art. 1495 cc, avendo errato il tribunale a fare applicazione dei termini di cui alla disciplina del codice del consumo. Ed invero, se pure in astratto potrebbe trovare applicazione, ai fini che qui interessano, la disciplina consumeristica, trattandosi di contratto compravendita concluso tra consumatore e professionista, tuttavia va osservato che, vertendosi in materia di vizi o difetti di cose da consumare e non da godere ed avendo parte attrice agito solo per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi di non conformità che inficiano la res compravenduta – gasolio - , tale azione non rientra nel novero delle ipotesi di tutela di cui all'art. 130 cod. cons. ( il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi), sicché torna correttamente ad applicarsi l'art. 1494 e s.s. c.c., anche in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 135 cod. cons., secondo cui “ i rimedi di cui all'articolo 135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del bene venduto in conformità a quanto previsto dagli articoli 129 e 130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto”.
La tutela accordata al consumatore dall'articolo 130 del decreto legislativo n. 206 del 2005 non sostituisce, quindi, ma si aggiunge, agli ordinari rimedi previsti dal codice civile, onde il consumatore ha il pieno diritto di agire anche per il risarcimento del danno, derivante da inadempimento. Infatti, in tema di
5 vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile – come nella specie ove si controverte di gasolio non conforme – ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2005, e al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell'ordinamento, secondo quanto disposto dall'articolo 135, comma 2, del medesimo codice del consumo ( così Cassazione civile sez. II, 28/08/2024, n.23238).
Sotto tale aspetto, il diritto al risarcimento del danno, che può essere fatto valere in via autonoma (Cass. civ., n. 14986/2021), presuppone comunque rispetto dei termini di cui all'art. 1495 c.c. : il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta;
nella specie, tale scoperta può farsi risalire alla data del 21.10.2020 e cioè all'esito delle analisi di laboratorio che accertavano la non conformità del gasolio alle norme in materia, sicché la denuncia doveva essere effettuata entro i successivi 8 giorni: la Pec del 27.11.2020 è quindi tardiva, facendo applicazione corretta della norma di cui all'art. 1495 cc invocata da . CP_3
Tale considerazione è dirimente per la definizione della lite essendo pregiudiziale la questione relativa alla intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta.
10. Tutte le censure esposte in appello, che si appuntano avverso la decisione di rigetto per mancanza di prova del nesso causale, restano conseguentemente assorbite.
L'appello va pertanto disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, da integrare nella sua motivazione.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
12. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con atto di citazione notificato il 02.04.2024 nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce
[...]
n. 786/2024 pubblicata in data 28.02.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
2. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della società Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge e di tariffa con distrazione in favore dell'Avv. Silvia Francesca Colosimo, procuratore distrattario;
6 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 315 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Daniele Gatto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in LI, alla Via
Garibaldi n. 105 appellante e
(c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atto, dall'Avv. Silvia Francesca Colosimo ed elettivamente domiciliata in Campi Salentina (LE) presso lo studio dell'Avv. Cosimo Maci in Via Fratelli
Cervi, 21 appellata
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
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1 MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 786/2024, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 28.02.2024, non notificata, il
Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta con atto di citazione del 25.10.2021 da
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_2
2. Ed invero. conveniva in giudizio la assumendo
[...] Parte_1 Controparte_2 di aver effettuato in data 30.09.2020 un rifornimento di gasolio alla vettura BMW tg. EX119NX, di sua proprietà, presso la stazione di servizio Q8 di LI (distributore Q8 PV 8637), sito alla Via Salvatore
Fitto, gestita dalla società convenuta. Deduceva che, in seguito all'immissione del carburante,
l'autovettura percorreva pochi km, salvo poi arrestarsi completamente il giorno seguente a causa di un'avaria del sistema di alimentazione. Aggiungeva che la causa di tale problematica era da ricondursi all'utilizzo di carburante non conforme alla norma UNI-En 590/2017 poiché sporco, impuro e contaminato da acqua, così come emerso dalla analisi del gasolio, effettuate da una società altamente specializzata.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta, quale rivenditore diretto del carburante non conforme e titolare della stazione di servizio Q8, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, al risarcimento dei danni materiali subiti alle parti meccaniche del veicolo, quantificati in € 5.211,34, oltre ad € 500,00 a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, la società eccepiva, in via preliminare, Controparte_1 la decadenza dal diritto di garanzia sia ex art. 1495 c.c., avendo il denunciato i vizi Parte_1 tardivamente (15.12.2020), ben oltre il termine di otto giorni previsto dagli artt. 1490 e 1495 c.c., sia ai sensi dell'art. 132 del Codice del Consumo, in forza del quale il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data scoperta del difetto. Nel merito, contestava le pretese di controparte, sottolineando l'idoneità del carburante, così come attestato dalle giacenze di stampa computerizzate rilasciate dalle sonde immerse nel prodotto, che avrebbero certamente bloccato l'erogazione qualora il carburante fosse stato contaminato, nonché dalle bolle di consegna. Rilevava la carenza del nesso di causalità tra il rifornimento effettuato dall'attore e i danni patiti dal Parte_1
Contestando anche il quantum della pretesa risarcitoria, il convenuto chiedeva il rigetto delle richieste di controparte.
3. All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante produzione documentale, prova orale e CTU tecnica, il primo giudice, in via preliminare, disattendeva l'eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia, sollevata dalla convenuta, avendo l'attore denunciato tempestivamente la non conformità del carburante, in conformità dei termini di cui all'art. 132 del Codice del Consumo.
Nel merito, il Tribunale rigettava la domanda attorea valorizzando e condividendo le conclusioni del
CTU, il quale, pur non essendosi pronunciato in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il
2 rifornimento effettuato nel settembre 2020 e i danni riscontrati il giorno seguente, in ragione dell'impossibilità di disporre del mezzo, aveva comunque rilevato l'astratta capacità del carburante sporco di danneggiare il motore del veicolo, elencando, a tal uopo, possibili indici sintomatici, quali, a titolo esemplificativo, la difficoltà di avviare la vettura, la rumorosità del motore, l'andatura non lineare del veicolo, specie in fase di accelerazione, la perdita di potenza, ecc., evenienze che richiederebbe l'arresto immediato della marcia. Tali circostanze, pur in assenza dell'autovettura in questione e pur in mancanza di ulteriori accertamenti, apparivano idonee ad escludere la sussistenza della correlazione causale tra il rifornimento eseguito presso la Q8 di LI e l'evento verificatosi il 01.10.2020, considerando che il veicolo aveva percorso, dopo il rifornimento, quasi 19,585 km il 30.09.2020 e il 01.10.2020 altri 8,621 km, per un totale di 28,206.
Conseguentemente, il Tribunale respingeva la domanda del ponendo le spese del giudizio e Parte_1 quelle di CTU a carico dell'attore soccombente.
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4. Con atto di citazione notificato il 02.04.24 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
1. Contraddittorietà e illogicità della motivazione – errata interpretazione della normativa vigente e delle risultanze della CTU: l'appellante si duole che il primo giudice, sulla scorta di una erronea lettura della CTU, abbia escluso il nesso di causalità tra il rifornimento effettuato il 30.09.2020 e l'evento verificatosi il giorno successivo. Invero, il primo giudice, in maniera contraddittoria, ha dapprima condiviso le conclusioni cui è pervenuto il consulente, senza poi considerare che il CTU non ha portato a termine l'incarico. Quest'ultimo, infatti, non avrebbe né confermato né escluso la sussistenza della correlazione causale, stante l'impossibilità di effettuare ulteriori verifiche sul mezzo, circostanza peraltro nota già al momento di conferimento dell'incarico. Ciononostante, a parere del la risposta al quesito relativo alla sussistenza Parte_1 del nesso di causalità sarebbe implicitamente positiva, come si evince dai chiarimenti forniti dallo stesso perito. Conseguentemente, il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato la mancata risposta come esclusione della sussistenza del nesso di causalità, laddove, invece, il consulente ha ritenuto compatibili i gravi danni patiti dal con l'utilizzo del carburante sporco, impuro Parte_1
e contaminato. Chiede, qualora dovesse rendersi necessaria, disporsi nuova CTU tecnico/meccanica al fine di accertare la causa dei danni riscontrati sull'autovettura.
2. Sul riparto dell'onere probatorio in relazione alla fattispecie del c.d. danno da carburante sporco – sull'onere probatorio in capo al danneggiato - Richiamo principi
SS.UU. n. 13533/2001 – Cass. Civ. 3373/2010: il deducente, richiamati molteplici arresti di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio in merito al c.d. danno da carburante sporco, in forza dei quali l'attore deve solo provare di aver acquistato il carburante presso la stazione di
3 servizio della convenuta e che tale carburante è stato immesso nella vettura poi oggetto di riparazione, sostiene di aver assolto a tale incombente, dimostrando altresì di aver acquistato un prodotto non conforme alla norma UNI EN 590/2017. Deporrebbero in tal senso le dichiarazioni dei testi escussi, la posizione rilevata dall'autovettura dal GPS, la documentazione fotografica e le risultanze della CTU. Di contro, l'appellata non avrebbe prodotto alcuna prova liberatoria in senso contrario, atta a dimostrare di aver venduto un prodotto con le qualità sue proprie. A sostegno di quanto argomentato, assume che dalla bolla di consegna depositata dalla società appellata emergerebbe la carenza di qualsivoglia verifica da parte della convenuta sulla presenza o meno di acqua nei serbatoi, laddove, invece, nella successiva bolla di consegna del 07.10.2020, vi è prova di tale controllo, circostanza da intendersi quale confessione di un mancato comportamento diligente da parte della stessa.
5- Si è costituita in giudizio la società eccependo, anche in questa sede, Controparte_1
l'intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c. dell'azione proposta e contestando, nel merito, le avverse doglianze stante il deficit probatorio in ordine al nesso causale tra il rifornimento effettuato il 30.09.2020
e i danni riscontrati sul veicolo il giorno successivo.
6- All'udienza del 03 ottobre 2024, il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 18.11.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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7- Nell'ottica della ragione liquida va esaminata con precedenza rispetto alle censure proposte in appello la eccezione decadenza dalla garanzia per i vizi ex art. 1495 cc, disattesa dal tribunale ma riproposta dalla appellata nella sua comparsa di costituzione in appello. CP_3
8- Giova ricordare che la parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale per far valere le domande o le eccezioni non accolte in primo grado, ma si può limitare a riproporle. Tale riproposizione - che può essere operata in qualsiasi forma - deve essere specifica, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese già svolte e/o alle conclusioni presentate al primo giudice ( Cassazione civile sez. II, 08/11/2024, n.28802). La specificità e l'univocità, sono requisiti della «riproposizione» rilevanti agli effetti della valutazione della presunzione di rinuncia di cui all'articolo 346 cpc ma ciò non implica che la parte sia tenuta a ritrascrivere o riportare per esteso i fatti costitutivi delle domande già proposte in primo grado e già rientranti nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio in ragione della natura del processo di secondo grado quale revisio prioris istantiae, salvo - appunto - che una riproposizione delle stesse debba escludersi per effetto di un'inidonea manifestazione di volontà in tal
4 senso ( Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, n.2670). Sussiste, pertanto, a carico della parte l'onere di riproporre tali domande ed eccezioni nel giudizio di appello in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame. quindi che, pur vittoriosa, ha però visto respingere una delle sue eccezioni, non ha proposto CP_3 appello incidentale perché non ha interesse ad appellare, ma ha assolto all'onere sulla stessa gravante, manifestando in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre l'eccezione di decadenza respinta nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all'art. 346 Cpc.
9- L'eccezione di decadenza è fondata.
Assume che il primo atto interruttivo della decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1495 cc CP_3
e/o anche ex art. 132 Cod. del Consumo sarebbe occorso tardivamente, soltanto il 15.1.2020, laddove il primo giudice ha individuato tale atto, invece, nella Pec del 27.11.2020, ritenendola però tempestiva sol perché ha ritenuto di applicare a tale decadenza il termine, di cui all'art. 130 Cod. del Consumo di 2 mesi dalla data del contratto di compravendita.
Tale soluzione non è però convincente e si presta alle censure di parte appellata.
Effettivamente, se il primo atto interruttivo è certamente la Pec del 27.11.2020, prodotta in atti con attestazione di ricezione della Pec;
tuttavia, tale atto è intervenuto ben oltre il termine di decadenza della garanzia per vizi ex art. 1495 cc, avendo errato il tribunale a fare applicazione dei termini di cui alla disciplina del codice del consumo. Ed invero, se pure in astratto potrebbe trovare applicazione, ai fini che qui interessano, la disciplina consumeristica, trattandosi di contratto compravendita concluso tra consumatore e professionista, tuttavia va osservato che, vertendosi in materia di vizi o difetti di cose da consumare e non da godere ed avendo parte attrice agito solo per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi di non conformità che inficiano la res compravenduta – gasolio - , tale azione non rientra nel novero delle ipotesi di tutela di cui all'art. 130 cod. cons. ( il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi), sicché torna correttamente ad applicarsi l'art. 1494 e s.s. c.c., anche in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 135 cod. cons., secondo cui “ i rimedi di cui all'articolo 135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del bene venduto in conformità a quanto previsto dagli articoli 129 e 130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto”.
La tutela accordata al consumatore dall'articolo 130 del decreto legislativo n. 206 del 2005 non sostituisce, quindi, ma si aggiunge, agli ordinari rimedi previsti dal codice civile, onde il consumatore ha il pieno diritto di agire anche per il risarcimento del danno, derivante da inadempimento. Infatti, in tema di
5 vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile – come nella specie ove si controverte di gasolio non conforme – ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2005, e al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell'ordinamento, secondo quanto disposto dall'articolo 135, comma 2, del medesimo codice del consumo ( così Cassazione civile sez. II, 28/08/2024, n.23238).
Sotto tale aspetto, il diritto al risarcimento del danno, che può essere fatto valere in via autonoma (Cass. civ., n. 14986/2021), presuppone comunque rispetto dei termini di cui all'art. 1495 c.c. : il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta;
nella specie, tale scoperta può farsi risalire alla data del 21.10.2020 e cioè all'esito delle analisi di laboratorio che accertavano la non conformità del gasolio alle norme in materia, sicché la denuncia doveva essere effettuata entro i successivi 8 giorni: la Pec del 27.11.2020 è quindi tardiva, facendo applicazione corretta della norma di cui all'art. 1495 cc invocata da . CP_3
Tale considerazione è dirimente per la definizione della lite essendo pregiudiziale la questione relativa alla intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta.
10. Tutte le censure esposte in appello, che si appuntano avverso la decisione di rigetto per mancanza di prova del nesso causale, restano conseguentemente assorbite.
L'appello va pertanto disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, da integrare nella sua motivazione.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
12. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con atto di citazione notificato il 02.04.2024 nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce
[...]
n. 786/2024 pubblicata in data 28.02.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
2. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della società Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge e di tariffa con distrazione in favore dell'Avv. Silvia Francesca Colosimo, procuratore distrattario;
6 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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