Sentenza 20 giugno 2025
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00714/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2025, proposto da
RA IR, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Tempio Pausania n. 41 del 27 febbraio 2024 RG n. 491/2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. TI RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
La ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna per l’esecuzione della
Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 41 del 27 febbraio 2024, passata in giudicato, con cui il giudice ha accertato il suo diritto all’assegnazione della “ Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l’anno scolastico 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 e 2021/2023” , ed ha condannato il Ministero dell’Istruzione a consentire, la generazione del buono spesa a favore di parte ricorrente della somma corrispondente alle annualità.
Nelle more del giudizio, con l’avvenuta erogazione delle somme spettanti, è cessata la materia del contendere in quanto la ricorrente ha ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante il venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317).
Il 16 aprile 2026 la sig.ra IR ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell’amministrazione scolastica alla refusione delle spese del giudizio per soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori antistatari nonché con restituzione del contributo unificato.
Al Collegio non resta che provvedere in conformità.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione per il principio della soccombenza virtuale, nella contenuta misura di cui in dispositivo che tiene conto della serialità della causa e del comportamento processuale dell’amministrazione che ha determinato la composizione bonaria della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione dele stesse in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TI RU |
IL SEGRETARIO