Decreto cautelare 16 maggio 2018
Ordinanza collegiale 13 giugno 2018
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2018
Sentenza 11 agosto 2023
Ordinanza collegiale 22 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01465/2026REG.PROV.COLL.
N. 07653/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7653 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Edmondo De Amicis n. 33;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13292/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. MA PO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Dott.ssa -OMISSIS-, partecipante al concorso per il reclutamento di 1148 Allievi Agenti del Corpo della Polizia di Stato (pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale del 26 maggio 2017), con ricorso iscritto al n. 5795/2018 R.R., impugnava dinanzi al Tar per il Lazio il giudizio di inidoneità della Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza espresso nei seguenti termini: « -OMISSIS- » e la conseguente esclusione dalla procedura.
Il Tar, acquisiti gli esiti della verificazione affidata al Policlinico militare di Roma che confermava il giudizio di inidoneità, respingeva il ricorso con sentenza n. 13292 dell’11 agosto 2023.
La sentenza veniva impugnata, con appello depositato il 22 settembre 2023, formulando il seguente capo d’impugnazione: « Error in iudicando del Giudice di prime cure laddove ha respinto il gravame in primo grado sulla base del richiamo, integrale e per relationem, della verificazione effettuata dal Policlinico Militare Celio di Roma [secondo cui pur in assenza di quadri patologici in grado di incidere sulle funzioni e sulle mansioni che l’appellante dovrebbe svolgere, come emerge per tabulas nelle risultanze cliniche riportate nella verificazione medesima, la sua inidoneità avrebbe dovuto essere giocoforza decretata sulla scorta della ritenuta inclusione di quella correzione chirurgica risalente a 25 anni orsono e definitivamente risolutiva di ogni difetto, non spiegandosi altrimenti i positivi esiti delle visite effettuate in sede di detta verificazione né, addirittura, la sua incondizionata idoneità alla pratiche di prestazioni sportive agonistiche, nel novero delle infermità di cui al punto 5, comma 1, lettera a], Tabella 1, allegata al D.M. 30 giugno 2003, n. 198, ossia quelle -OMISSIS-] nonostante la manifesta genericità del giudizio dell’organo verificatore per non aver specificato a quale dei tre precitati citati patologici [-OMISSIS-] fosse da ricondursi la posizione dell’appellante e laddove ha omesso di considerare l’assenza del fattore clinico dell’-OMISSIS- nel novero dei quadri patologici ritenuti dal cennato punto 5, comma 1, lettera a], Tabella 1, allegata al D.M. 30 giugno 2003, n. 198, come ostativi all’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato ».
Il Ministero dell’Interno, costituito in giudizio il 21 novembre 2023, confutava le avverse censure con memoria depositata il 6 giugno 2025, mentre l’appellante ribadiva le proprie censure con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 18 giugno successivo.
All’esito dell’udienza del 17 luglio 2025, con ordinanza n. 6459/2025, preso atto che « nella verificazione disposta dal Tar, pur concludendosi nel senso dell’inidoneità della ricorrente al proseguimento dell’iter concorsuale, le problematiche di cui questa sarebbe affetta vengono tuttavia qualificate “non rilevanti” e “non significative” », veniva disposta una nuova verificazione affidata al Rettore dell’Università La Sapienza di Roma con facoltà di sub delega ad « un Professore competente nello specifico settore medico », successivamente individuato nel Prof. Fabio Miraldi che depositava la propria relazione in data 8 gennaio 2026.
L’appellante, richiamato l’esito della verificazione, insisteva per l’accoglimento dell’appello con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 9 gennaio 2026.
L’amministrazione, ritenendo che l’integrazione istruttoria non avesse smentito l’esito concorsuale oggetto di contestazione, con nota datata 15 gennaio 2026, depositava le osservazioni del Medico Capo della Polizia di Stato alla bozza finale di verificazione riaffermando la legittimità del giudizio di non idoneità.
L’appellante controdeduceva sinteticamente alle difese da ultimo depositate con una seconda memoria ex art. 73 c.p.a. del 22 gennaio successivo.
Entrambe le parti replicavano alle avverse difese con memorie depositate il 29 gennaio 2026.
All’esito della pubblica udienza del 19 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi la tardività della seconda memoria ex art. 73 c.p.a. depositata dall’appellante in data 29 gennaio 2026 oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile (ore 15:36:57).
Quanto al merito dell’appello, come in parte anticipato, è controverso il giudizio di non idoneità fisica espresso dalla Commissione concorsuale e, in particolare, la riconducibilità di quanto riscontrato a carico dell’appellante alle ipotesi espressamente contemplate quali cause ostative all’accesso ai ruoli della Polizia di Stato dal « Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli » adottato con D.M. 30 giugno 2003, n. 198.
L’appellante, richiamato il punto 5 della tabella 1 del D.M. n. 198/2003 nella parte in cui riconosce quale causa di inidoneità, per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, « le infermità ed imperfezioni dell'-OMISSIS-: a) malattie -OMISSIS-; … » e affermato che le infermità ostative non possano essere che quelle espressamente menzionate, deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui assume acriticamente a fondamento della decisione il giudizio dell’Ente incaricato della verificazione, nonostante gli accertamenti diagnostici effettuati presso lo stesso Policlinico non abbiano disvelato quadri patologici tali da risultare impeditivi del corretto esercizio delle funzioni e mansioni proprie del ruolo cui l’appellante aspira.
Né l’ente chiariva a quale delle tre forme patologiche espressamente individuate dalla norma (malattia dell’endocardio, miocardio o pericardio) fosse riconducibile quanto accertato sullo stato della candidata.
L’appellante deduce quindi che l’amministrazione avrebbe erroneamente considerato la patologia « -OMISSIS- » in termini di malattia -OMISSIS-nonostante avesse documentato che si trattava di un « difetto » corretto chirurgicamente nel 1997 all’età di 5 anni e non comportante alcuna limitazione. Come comproverebbe il documentato conseguimento dell’idoneità all’esercizio di attività sportiva agonistica.
L’amministrazione, in sede di prime difese, richiama a sostegno dell’infondatezza dell’avverso appello i consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di insindacabilità dei giudizi espressione di discrezionalità tecnica in assenza di prova circa la loro macroscopica irragionevolezza o abnormità (che ritiene non essere stata fornita dall’appellante) e di irripetibilità e infungibilità degli accertamenti di idoneità svolti in sede concorsuale.
Ciò premesso deve procedersi ad una preliminare illustrazione del contesto normativo di riferimento.
L’art. 5 del citato Regolamento dispone che «…gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza »
L’art. 3 della medesima fonte, elencati alle lett. a), b) e c) del comma 1 « i requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e dei commissari … » (in sintesi, costituzione fisica e capacità visive), dispone al comma seguente che « costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell’allegata Tabella 1 ».
La richiamata Tabella (allegata al D.M.), per quanto qui di interesse, al punto 5 contempla fra le « cause di non idoneità per l’ammissione » ai ruoli della Polizia di Stato « le infermità ed imperfezioni dell'-OMISSIS- » specificandole nei seguenti termini:
« a) malattie dell'-OMISSIS-;
b) disturbi del ritmo e della conduzione dello stimolo a possibile incidenza sulla emodinamica. Ipertensione arteriosa;
c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;
d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale, varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose» .
Il carattere tecnico-discrezionale del giudizio, richiedente competenze proprie del sapere specialistico, comportava, come già evidenziato, il ricorso, da parte del Tar, ad una integrazione istruttoria disponendo una verificazione « in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti si cui si è fondata la predetta inidoneità ».
All’esito dell’accertamento l’Ente delegato, formalizzata la diagnosi rilevando un « -OMISSIS- non rilevante … » ed un « -OMISSIS- non significativo », si limitava ad affermare che « considerata la suddetta diagnosi la ricorrente è da considerarsi non idonea al proseguimento dell’iter concorsuale ».
La genericità e apparente contraddittorietà del suesposto giudizio, induceva la Sezione a disporre un nuovo approfondimento istruttorio mediante verificazione, in esito alla quale l’incaricato, precisato che l’esame effettuato non era volto ad accertare lo « stato attuale » della paziente ma « se la situazione alla data del 16/4/2018 fosse di una idoneità o meno alla partecipazione al Concorso », perveniva alle seguenti conclusioni:
- che « l’intervento a cui è stata sottoposta la ricorrente sicuramente non abbia provocato una infermità che si definisce come una malattia tale da immobilizzare l’individuo, o a renderlo totalmente o parzialmente inabile alle sue normali attività »;
- che « il difetto -OMISSIS-costituiva un difetto -OMISSIS-congenito prima che venisse corretto (25 anni dalla data su cui verte la contestazione) »;
- che la chiusura chirurgica» cui si sottoponeva l’appellante «ha corretto la patologia o, meglio, ha corretto la malattia dell’-OMISSIS- relative al difetto di -OMISSIS-stesso »;
- che le definizioni presenti nella diagnosi di «“-OMISSIS- non rilevante … e “-OMISSIS- non significativo” non costituiscono in nessun modo una limitazione fisica o psichica dell’attività della ricorrente e quindi assolutamente non costituiscono una infermità »;
- che la non perfetta « chiusura chirurgica » consentiva un « -OMISSIS-(PFO) presente nel 25% della popolazione » definibile in termini di « anomalia congenita, ma non una vera e propria malattia »;
- che nessuna delle condizioni rilevate « influiva minimamente sulla abilità dell’individuo in questione, l’-OMISSIS- quindi non aveva inabilità » e « al tempo dei fatti era idonea a partecipare al Concorso ».
A fronte delle suesposte considerazioni del TO delegato in appello, l’amministrazione richiama il già illustrato testo del punto 5 della tabella 1 del D.M. n. 198/2003, che evidenzierebbe come le « infermità ed imperfezioni dell’-OMISSIS- » causa di non idoneità siano le « malattie dell’-OMISSIS- » senza riferimento alla funzionalità dell’apparato, risultando quindi sufficiente a determinare il giudizio di inidoneità anche una semplice imperfezione che, peraltro, lo stesso TO avrebbe riconosciuto come sussistente.
L’appello è fondato.
In primis deve rilevarsi che il campo d’indagine va ristretto alla sussistenza o meno delle patologie di cui al richiamato punto 5, lett. a), della tabella 1 allegata al D.M. n. 198/2003, essendo estranea alla presente vicenda la contestazione di cause di inidoneità riconducibili alle successive lett. b), c) e d).
La circostanza trova conferma nella relazione del Medico Capo della Polizia di Stato, cui l’amministrazione affida da ultimo la propria difesa, che specifica la causa di inidoneità rilevante nella previsione di cui alla lett. a), ovvero in una imperfezione causativa di « malattie dell'-OMISSIS- ».
Quanto alla portata della disposizione in commento, deve inoltre ritenersi che la formulazione della disposizione sia univoca nel non ritenere preclusive all’immissione nei ruoli della Polizia di Stato le mere imperfezioni ma solo quelle determinanti « malattie dell’-OMISSIS- », che la Verificazione da ultimo disposta ha escluso esprimendosi in termini solo genericamente contestati dall’amministrazione.
Né, deve rilevarsi, tali malattie venivano diagnosticate dal TO delegato dal Tar che, come evidenziato, confermava l’esito concorsuale sulla base di generiche e contraddittorie affermazioni.
Per quanto precede l’appello deve essere accolto. In riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e devono essere annullati il giudizio e il successivo provvedimento di esclusione impugnati in quella sede, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo; oltre al pagamento delle spese di verificazione da liquidarsi con separato provvedimento all’esito del deposito, da parte del TO (cui non veniva corrisposto anticipo), della relativa nota spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il giudizio e il successivo provvedimento di esclusione impugnati in quella sede.
Condanna l’amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 oltre oneri di legge, e delle spese di verificazione da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dell’appellante nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR VO, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
MA PO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA PO | AR VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.