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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/11/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281-quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3417 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15 luglio 1961, residente in [...], elettivamente domiciliato a Pescara, in via Misticoni n. 3, presso e nello studio dell'Avv.
RI EO, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte opponente -
e
(P. IVA: Controparte_1
, con sede legale a Roma (RM), in via Giulio Vincenzo Bona n. P.IVA_1
110, in persona del dott. , quale Vice Presidente e Controparte_2
Amministratore Delegato della Società, in virtù di quanto stabilito dall'art. 26 del vigente Statuto Sociale, nonché in forza di delibera del Consiglio di
Amministrazione di detta Società in data 21 aprile 2017, munito dei necessari poteri in virtù di atto autenticato dal Notaio di Roma del 15 Persona_1 giugno 2017, rep. n. 371348, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3 in data 26 giugno 2017 al n. 17507, e del dott. , quale Chief Persona_2 CP_1
Officer della Società, in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione di detta Società in data 26 aprile 2018, munito dei necessari poteri in virtù di atto
1 autenticato dal Notaio di Roma del 31 maggio 2018, rep. n. Persona_1
372936, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3 in data 28 giugno
2018 al n. 16779, elettivamente domiciliata a Roma, in via Virgilio, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Parenti, che la rappresenta e difende giusta procura generale in calce al presente atto, per atto Notaio di Roma, Per_1 in data 15 febbraio 2019, rep. n. 373987 e racc. 9590 in atti;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somma di denaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter
c.p.c. in data 8 settembre 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. depositato in data 28 settembre 2022 avanti al Tribunale di Teramo, Controparte_1
(d'ora in avanti, per ragioni di mera comodità, anche solo
[...]
“ ) ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1058/2022 CP_3
(nell'ambito del giudizio monitorio rubricato al R.G. n. 2746/2022) nei confronti della società e di con cui è stato CP_4 Parte_1 intimato a questi, in solido fra loro, di pagare la somma di € 27.828,41 (oltre interessi, spese del procedimento per esborsi e per compensi professionali, nonché rimborso forfettario 15%, IVA e CPA e successive occorrende) a titolo di mancato pagamento dei canoni relativi al contratto di locazione finanziaria n. 2337028 avente ad oggetto l'autovettura RC EN Modello S 63 AMG
4MATIC LUNGA, telaio WDD2221781A196978, stipulato fra e la CP_3 società dichiarata fallita nel dicembre 2022, verso la quale CP_4 [...]
relativo Amministratore Unico, si era costituito fideiussore. Parte_1
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 17 ottobre 2022
e notificato in data 21 ottobre 2022, ha spiegato opposizione Parte_1 mediante atto di citazione ritualmente notificato, con il quale, convenendo in giudizio la società ingiungente, ha chiesto, “in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del fideiussore e rimettere le parti dinanzi al giudice
2 competente, ovvero innanzi al Tribunale di Pescara, quale giudice del foro del consumatore, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta ancora per tutte le ragioni, qui integralmente richiamate e ribadite, dedotte nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché invalido, nullo, illegittimo e comunque privo di qualsiasi effetto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
In sintesi, il sig. dopo aver dedotto che si è costituito Parte_1 fideiussore per le obbligazioni assunte da con il contratto di leasing CP_4 in qualità di consumatore, cioè per scopi estranei all'attività professionale, sollevando, per l'effetto, eccezione di incompetenza del Tribunale di Teramo in favore di quello di Pescara quale giudice del foro della propria residenza, avente vis attractiva anche verso la coobbligata, ha contestato nel merito, con un unico motivo di opposizione, la fondatezza della pretesa ex adverso vantata di
€ 27.828,41 per mancato pagamento dei canoni relativi al citato contratto di leasing, sostenendo che parte opposta “non ha allegato nessuna prova circa la reale sussistenza del credito azionato, non avendo depositato documentazione alcuna comprovante con certezza granitica il proprio credito”.
Con comparsa del 27 marzo 2024, si è costituita in giudizio che CP_3 ha chiesto il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché la reiezione della spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma integrale del provvedimento monitorio, oltre che la condanna di controparte “al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. o, comunque, al pagamento, in favore della società opposta, di una somma determinata in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 20 aprile
2023, il giudice all'epoca titolare del fascicolo ha ritenuto prima facie infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente ed ha concesso sia la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, sia i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando la causa al 18 gennaio
2024 per la valutazione delle richieste istruttorie.
3 In assenza di queste ultime, la causa è stata istruita in via documentale ed è stata rinviata dall'allora titolare per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 aprile 2026, anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto in data 12 marzo 2024 titolare del fascicolo, all'udienza dell'8 settembre 2025.
Quindi, alla predetta udienza, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito di note scritte e la casa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione spiegata deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma dell'ingiunzione di pagamento di cui al decreto n. 1058/2022.
Come già condivisibilmente rilevato in sede di prima udienza dal precedente giudice istruttore, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente in favore del Tribunale di Pescara (quale foro di residenza dell'opponente, autoqualificatosi come consumatore) deve essere rigettata.
Infatti, dalla visura camerale di allegata dall'opposta alla CP_4
comparsa di costituzione, si evince che il sig. era, all'epoca Parte_1 della sottoscrizione del contratto di leasing e lo è tutt'ora, Amministratore Unico della società debitrice principale (la quale, tra l'altro, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo il 23 dicembre 2022), per cui la carica societaria in tali termini esclude in radice la possibilità di qualificarlo, in relazione alla fideiussione prestata, alla stregua di un consumatore, che, secondo le definizione legislativa, agisce per scopi estranei alla propria attività professionale;
del resto, nel negozio di locazione finanziaria versato in atti, il sig. è indicato quale “Utilizzatore” del veicolo, che, per espressa Parte_1 disposizione contrattuale, è stato concesso in leasing “da utilizzare nel quadro della propria attività professionale” (cfr. prima pagina del contratto di leasing).
Di conseguenza, esclusa l'applicazione il foro del consumatore, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 19 c.p.c., giacché, come prescritto dall'art. 21 del contratto di locazione finanziaria, “ove sia la
Concedente ad agire in giudizio la stessa avrà facoltà di adire, a propria insindacabile scelta, il foro di Roma ovvero il foro del luogo in cui la Concedente abbia una sede secondaria o un'unità locale ovvero ancora uno qualsiasi dei fori previsti dagli artt. 19,
20 e 21 del codice di procedura civile”, per cui, avendo la società debitrice
4 principale sede legale a Teramo (come risulta dalla visura in atti), la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., è stata correttamente radicata avanti all'intestato Tribunale.
Passando al merito, al fine di comprendere le ragioni della reiezione dell'opposizione interposta dal sig. è utile rammentare che Parte_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis
Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), deve fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e venendo al caso per cui è processo, la società opposta, attrice in senso sostanziale, ha efficacemente soddisfatto il proprio onere probatorio, avendo allegato l'altrui inadempimento e dimostrato la fonte del proprio diritto di credito mediante la produzione in giudizio – peraltro sin dalla fase monitoria – (i) del titolo negoziale, e cioè il contratto di locazione finanziaria n. 2337028 stipulato in data 20 aprile 2016 fra essa RC EN
Financial Services Italia S.p.A. e l'opponente, (ii) della fattura di vendita, (iii)
5 del piano di ammortamento finanziario, del (iv) contratto di fideiussione e (v) dell'estratto conto, nel quale sono analiticamente indicate le singole voci contrattualmente dovute, e segnatamente: € 4.900,00 per ciascuna delle n. 2
“addizionali erariale” non corrisposte dall'Utilizzatore per l'annualità 2020 e
2021; € 1.569,09 per n. 3 tasse di proprietà non corrisposte e contrattualmente dovute dall'Utilizzatore; € 2.931,03 per rata canone non pagata per la mensilità marzo 2020; € 158,60 è relativo alle “spese perizia riconsegna” contrattualmente pattuite ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto che prevede a carico dell'Utilizzatore il pagamento di commissioni e/o spese contrattuali tra le quali la somma di € 130,00 + IVA per le spese perizia riconsegna;
€ 91,50 per spese per conto terzi maturate al momento della riconsegna del veicolo;
€
8.899,29 ed € 4.378,95 per oneri di riconsegna si riferiscono ai danni accertati in sede di riconsegna del veicolo oggetto di leasing, come quantificati dalla perizia in allegato ed alla perdita finanziaria a seguito della ricollocazione del veicolo sul mercato, il tutto per un importo complessivo pari ad € 27.828,41, corrispondente alla somma oggetto di ingiunzione.
Senonché, mentre parte opposta, come visto, ha utilmente fornito la prova del fatto costitutivo del credito azionato in via monitoria, sia sotto il profilo dell'an che sotto quello del quantum, parte opponente, invece, si è semplicemente limitata a svolgere deduzioni che, per la loro estrema e palese genericità, non si rivelano invero neppure in astratto impeditive dello stesso, essendo inidonee a paralizzare la pretesa di controparte, in quanto prive di consistenza, non risultando supportate da alcuna dimostrazione, ed anzi addirittura apertamente smentite dal compendio probatorio in atti.
Infatti, parte opponente, oltre a semplicemente affermare - in maniera errata - che “a nulla serve dimostrare l'esistenza di contratto di leasing auto per poter agire per presunte posizioni debitorie.” (p. 4 citazione) e - in maniera lapidaria e tautologica - che l'estratto conto “si contesta in ogni punto e nulla prova” (p. 5 citazione), senza esplicitarne le ragioni ed ancora - in maniera generica - che
“Gli importi richiesti non sono pertanto dovuti, non risultando peraltro provati” (p. 5 citazione), nulla ha utilmente aggiunto o eccepito, rivelandosi oltretutto inesatta la riferita circostanza secondo cui “la società versa ad oggi CP_4 in concordato”, risultando invece dalla visura in atti che è stata dichiarata fallita da questo Tribunale il 23 dicembre 2022 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa
6 dell'opposta).
Di conseguenza, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, deve essere rigettata l'opposizione spiegata da con conseguente Parte_1 integrale conferma del decreto monitorio oggetto della stessa.
Quanto alla domanda ex art. 96, primo comma c.p.c. formulata da posto che la responsabilità aggravata prevista dal co. I della citata CP_3 disposizione normativa costituisce una ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
e che, come tale, soggiace ai relativi principi che governano la distribuzione dell'onus probandi, è la parte che la fa valere in giudizio a dover fornire la prova dei relativi elementi costitutivi, e cioè l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave di controparte soccombente ed il danno patito, sia dal punto di vista dell'an che dal punto di vista del quantum.
Ebbene, nel caso di specie, l'opposta istante non ha sicuramente assolto all'onere di allegare quanto meno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato, con la conseguenza per cui la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata deve essere rigettata con riguardo all'ipotesi regolata dal primo comma della disposizione in commento.
Senonché, ritiene il Tribunale di poter condannare l'opponente ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile), che consente al giudice di liquidare, anche d'ufficio, a carico della parte soccombente, una somma ulteriore rispetto alle spese del giudizio, comma, il terzo, oltretutto espressamente richiamato anche dall'opposta in comparsa.
Al riguardo, deve infatti darsi atto della contrapposizione di due orientamenti giurisprudenziali: secondo una prima tesi, la condanna ai sensi del III comma dell'art. 96 c.p.c. configura “una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ., Sentenza n.
3830 del 15/2/2021; Cass. civ., sez. II, sentenza n. 24125 del 30 ottobre 2020; Cass. civ., ordinanza n. 20018 del 24 settembre 2020; Cass. civ., ordinanza n. 29812
7 del 18 novembre 2019); in altri termini, il comma III dell'art. 96 c.p.c. rappresenta una sanzione vera e propria, come tale estranea al modello della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c. con finalità riparatoria, volta a punire la condotta di chi, abusando dello strumento processuale, provoca una distorsione del giusto processo consacrato dall'art. 111 della Costituzione.
Alla esposta interpretazione ermeneutica, si contrappone un diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma III c.p.c. va ricondotta, come per i primi due commi, al modello della responsabilità aquiliana, con valenza risarcitoria, implicando dunque la prova della sussistenza del danno, della condotta colposa e del nesso di causalità.
Il descritto contrasto può reputarsi fondamentalmente superato da una recente pronuncia della Corte Costituzionale (la sentenza n. 139/2019), che ha riconosciuto una funzione “mista” al III comma dell'art. 96 del codice di rito civile, di cui, da un lato, viene affermata la “natura sanzionatoria dell'abuso del processo, commesso dalla parte soccombente”, dal momento che la norma si riferisce alla condanna al “pagamento di una somma” (segnando così una netta differenza terminologica rispetto al “risarcimento dei danni”), adottabile anche d'ufficio
(così confermando ulteriormente la “finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici”), e, dall'altro lato, tuttavia, è messa in luce la concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa, dal momento che la condanna al “pagamento della somma” è prevista “a favore della controparte” (ovviamente il riferimento è alla versione ratione temporis applicabile).
Da ciò consegue che la responsabilità aggravata ex art. 96, comma III
c.p.c., pur perseguendo una finalità punitiva, non identifica una sanzione in senso stretto;
infatti, sebbene non sia prevista la domanda di parte né la prova del danno, il terzo comma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente – richiamando così i presupposti del primo comma – sebbene interpretati dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso per cui l'elemento soggettivo deve essere individuato nel concetto di abuso del processo, quale manifesta infondatezza della domanda, della difesa o dell'eccezione proposta, e quindi quale utilizzo improprio dello strumento processuale.
Sul punto, si è di recente espressa la Corte di Cassazione che, alla luce
8 dei principi giurisprudenziali largamente consolidati (ex multis, cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., sentenza n. 32001 del 28 ottobre 2022), ha elevato ad indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, ad abuso del diritto di impugnazione – “la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri
e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 28448 del
12 ottobre 2023).
In definitiva, è possibile concludere che, ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma III c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
III, ordinanza n. 19948 del 12 luglio 2023; Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 9912 del 2018; Tribunale di Napoli, sez. II, sentenza n. 8227 del 2 dicembre 2020;
Tribunale di Roma, sentenza n. 13553 del 5 ottobre 2020).
Del resto, proprio in procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in cui sono state sollevate, dalla parte opponente, eccezioni o allegazioni oltremodo generiche, la giurisprudenza di merito si è espressa nel senso che,
“in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate;
a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato” (cfr. sentenza del Tribunale di Monza n. 487 del 2 marzo 2020, richiamata dalla recente sentenza del Tribunale Di Milano n. 5255 del 19 giugno
2025) ed ancora “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la temerarietà
9 dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un certo successo), impone la condanna
d'ufficio dell'attrice-opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art.
96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa” (cfr. Tribunale di Udine, con sentenza n. 1039 del 22 agosto 2018).
Pertanto, nel caso per cui è processo, alla luce di quanto sopra esposto e quindi della palese inconsistenza delle difese coltivate dall'odierna opponente per come sopra rilevato, l'entità della condanna deve essere rapportata ad un importo adeguato a rimuovere il vantaggio che il litigante – soccombente – in malafede o colpa grave ha tratto dalla sua condotta temeraria, tenendo in considerazione il valore della causa, le condizioni economiche delle parti in lite,
l'effettiva durata del processo;
traendo spunto dall'ora soppresso disposto dell'art. 385, comma IV c.p.c. (che ancorava la liquidazione all'importo delle spese del giudizio, consentendo la condanna in misura “non superiore al doppio dei massimi tariffari”), inoltre, si ritiene di far ricorso alla pronuncia solo in casi gravi di evidente abuso del diritto di azione o di difesa e di limitare, altresì, il quantum ad una somma non superiore alle stesse spese legali.
Pertanto, il sig. deve essere condannato, ai sensi dell'art. 96, Parte_1 comma III c.p.c., – nella versione ratione temporis applicabile – al pagamento, in favore della società opposta, di una somma di denaro, che si liquida in via equitativa nella misura, indicata in dispositivo, pari ad 1/10 (un decimo) delle spese di lite.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per tutte le fasi, in ragione della limitatissima attività istruttoria espletata (di natura esclusivamente documentale), dell'attività difensiva in concreto svolta e dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui parte opponente, risultata totalmente soccombente nell'odierno giudizio di opposizione, deve essere condannata anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c., liquidate in € 1.305,00 per compensi
10 e in € 286,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 3417/2022 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata da e per l'effetto Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1058/2022 (emesso dal Tribunale di Teramo nell'ambito del giudizio rubricato al R.G. n. 2746/2022) oggetto della presente opposizione, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. RIGETTA la domanda ex art. 96, comma I c.p.c. proposta da
Controparte_1
3. CONDANNA, ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c. nella versione ratione temporis vigente, al pagamento, in favore di Parte_1 in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, della somma equitativamente determinata di € 380,90;
4. CONDANNA alla refusione, in favore di Parte_1 in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di € 3.809,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio per €
1.305,00 a titolo di compensi e € 286,00 per esborsi.
Così deciso in Teramo, il 28 novembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281-quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3417 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15 luglio 1961, residente in [...], elettivamente domiciliato a Pescara, in via Misticoni n. 3, presso e nello studio dell'Avv.
RI EO, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte opponente -
e
(P. IVA: Controparte_1
, con sede legale a Roma (RM), in via Giulio Vincenzo Bona n. P.IVA_1
110, in persona del dott. , quale Vice Presidente e Controparte_2
Amministratore Delegato della Società, in virtù di quanto stabilito dall'art. 26 del vigente Statuto Sociale, nonché in forza di delibera del Consiglio di
Amministrazione di detta Società in data 21 aprile 2017, munito dei necessari poteri in virtù di atto autenticato dal Notaio di Roma del 15 Persona_1 giugno 2017, rep. n. 371348, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3 in data 26 giugno 2017 al n. 17507, e del dott. , quale Chief Persona_2 CP_1
Officer della Società, in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione di detta Società in data 26 aprile 2018, munito dei necessari poteri in virtù di atto
1 autenticato dal Notaio di Roma del 31 maggio 2018, rep. n. Persona_1
372936, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3 in data 28 giugno
2018 al n. 16779, elettivamente domiciliata a Roma, in via Virgilio, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Parenti, che la rappresenta e difende giusta procura generale in calce al presente atto, per atto Notaio di Roma, Per_1 in data 15 febbraio 2019, rep. n. 373987 e racc. 9590 in atti;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somma di denaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter
c.p.c. in data 8 settembre 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. depositato in data 28 settembre 2022 avanti al Tribunale di Teramo, Controparte_1
(d'ora in avanti, per ragioni di mera comodità, anche solo
[...]
“ ) ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1058/2022 CP_3
(nell'ambito del giudizio monitorio rubricato al R.G. n. 2746/2022) nei confronti della società e di con cui è stato CP_4 Parte_1 intimato a questi, in solido fra loro, di pagare la somma di € 27.828,41 (oltre interessi, spese del procedimento per esborsi e per compensi professionali, nonché rimborso forfettario 15%, IVA e CPA e successive occorrende) a titolo di mancato pagamento dei canoni relativi al contratto di locazione finanziaria n. 2337028 avente ad oggetto l'autovettura RC EN Modello S 63 AMG
4MATIC LUNGA, telaio WDD2221781A196978, stipulato fra e la CP_3 società dichiarata fallita nel dicembre 2022, verso la quale CP_4 [...]
relativo Amministratore Unico, si era costituito fideiussore. Parte_1
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 17 ottobre 2022
e notificato in data 21 ottobre 2022, ha spiegato opposizione Parte_1 mediante atto di citazione ritualmente notificato, con il quale, convenendo in giudizio la società ingiungente, ha chiesto, “in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del fideiussore e rimettere le parti dinanzi al giudice
2 competente, ovvero innanzi al Tribunale di Pescara, quale giudice del foro del consumatore, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta ancora per tutte le ragioni, qui integralmente richiamate e ribadite, dedotte nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché invalido, nullo, illegittimo e comunque privo di qualsiasi effetto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
In sintesi, il sig. dopo aver dedotto che si è costituito Parte_1 fideiussore per le obbligazioni assunte da con il contratto di leasing CP_4 in qualità di consumatore, cioè per scopi estranei all'attività professionale, sollevando, per l'effetto, eccezione di incompetenza del Tribunale di Teramo in favore di quello di Pescara quale giudice del foro della propria residenza, avente vis attractiva anche verso la coobbligata, ha contestato nel merito, con un unico motivo di opposizione, la fondatezza della pretesa ex adverso vantata di
€ 27.828,41 per mancato pagamento dei canoni relativi al citato contratto di leasing, sostenendo che parte opposta “non ha allegato nessuna prova circa la reale sussistenza del credito azionato, non avendo depositato documentazione alcuna comprovante con certezza granitica il proprio credito”.
Con comparsa del 27 marzo 2024, si è costituita in giudizio che CP_3 ha chiesto il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché la reiezione della spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma integrale del provvedimento monitorio, oltre che la condanna di controparte “al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. o, comunque, al pagamento, in favore della società opposta, di una somma determinata in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 20 aprile
2023, il giudice all'epoca titolare del fascicolo ha ritenuto prima facie infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente ed ha concesso sia la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, sia i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando la causa al 18 gennaio
2024 per la valutazione delle richieste istruttorie.
3 In assenza di queste ultime, la causa è stata istruita in via documentale ed è stata rinviata dall'allora titolare per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 aprile 2026, anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto in data 12 marzo 2024 titolare del fascicolo, all'udienza dell'8 settembre 2025.
Quindi, alla predetta udienza, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito di note scritte e la casa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione spiegata deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma dell'ingiunzione di pagamento di cui al decreto n. 1058/2022.
Come già condivisibilmente rilevato in sede di prima udienza dal precedente giudice istruttore, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente in favore del Tribunale di Pescara (quale foro di residenza dell'opponente, autoqualificatosi come consumatore) deve essere rigettata.
Infatti, dalla visura camerale di allegata dall'opposta alla CP_4
comparsa di costituzione, si evince che il sig. era, all'epoca Parte_1 della sottoscrizione del contratto di leasing e lo è tutt'ora, Amministratore Unico della società debitrice principale (la quale, tra l'altro, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo il 23 dicembre 2022), per cui la carica societaria in tali termini esclude in radice la possibilità di qualificarlo, in relazione alla fideiussione prestata, alla stregua di un consumatore, che, secondo le definizione legislativa, agisce per scopi estranei alla propria attività professionale;
del resto, nel negozio di locazione finanziaria versato in atti, il sig. è indicato quale “Utilizzatore” del veicolo, che, per espressa Parte_1 disposizione contrattuale, è stato concesso in leasing “da utilizzare nel quadro della propria attività professionale” (cfr. prima pagina del contratto di leasing).
Di conseguenza, esclusa l'applicazione il foro del consumatore, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 19 c.p.c., giacché, come prescritto dall'art. 21 del contratto di locazione finanziaria, “ove sia la
Concedente ad agire in giudizio la stessa avrà facoltà di adire, a propria insindacabile scelta, il foro di Roma ovvero il foro del luogo in cui la Concedente abbia una sede secondaria o un'unità locale ovvero ancora uno qualsiasi dei fori previsti dagli artt. 19,
20 e 21 del codice di procedura civile”, per cui, avendo la società debitrice
4 principale sede legale a Teramo (come risulta dalla visura in atti), la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., è stata correttamente radicata avanti all'intestato Tribunale.
Passando al merito, al fine di comprendere le ragioni della reiezione dell'opposizione interposta dal sig. è utile rammentare che Parte_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis
Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), deve fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e venendo al caso per cui è processo, la società opposta, attrice in senso sostanziale, ha efficacemente soddisfatto il proprio onere probatorio, avendo allegato l'altrui inadempimento e dimostrato la fonte del proprio diritto di credito mediante la produzione in giudizio – peraltro sin dalla fase monitoria – (i) del titolo negoziale, e cioè il contratto di locazione finanziaria n. 2337028 stipulato in data 20 aprile 2016 fra essa RC EN
Financial Services Italia S.p.A. e l'opponente, (ii) della fattura di vendita, (iii)
5 del piano di ammortamento finanziario, del (iv) contratto di fideiussione e (v) dell'estratto conto, nel quale sono analiticamente indicate le singole voci contrattualmente dovute, e segnatamente: € 4.900,00 per ciascuna delle n. 2
“addizionali erariale” non corrisposte dall'Utilizzatore per l'annualità 2020 e
2021; € 1.569,09 per n. 3 tasse di proprietà non corrisposte e contrattualmente dovute dall'Utilizzatore; € 2.931,03 per rata canone non pagata per la mensilità marzo 2020; € 158,60 è relativo alle “spese perizia riconsegna” contrattualmente pattuite ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto che prevede a carico dell'Utilizzatore il pagamento di commissioni e/o spese contrattuali tra le quali la somma di € 130,00 + IVA per le spese perizia riconsegna;
€ 91,50 per spese per conto terzi maturate al momento della riconsegna del veicolo;
€
8.899,29 ed € 4.378,95 per oneri di riconsegna si riferiscono ai danni accertati in sede di riconsegna del veicolo oggetto di leasing, come quantificati dalla perizia in allegato ed alla perdita finanziaria a seguito della ricollocazione del veicolo sul mercato, il tutto per un importo complessivo pari ad € 27.828,41, corrispondente alla somma oggetto di ingiunzione.
Senonché, mentre parte opposta, come visto, ha utilmente fornito la prova del fatto costitutivo del credito azionato in via monitoria, sia sotto il profilo dell'an che sotto quello del quantum, parte opponente, invece, si è semplicemente limitata a svolgere deduzioni che, per la loro estrema e palese genericità, non si rivelano invero neppure in astratto impeditive dello stesso, essendo inidonee a paralizzare la pretesa di controparte, in quanto prive di consistenza, non risultando supportate da alcuna dimostrazione, ed anzi addirittura apertamente smentite dal compendio probatorio in atti.
Infatti, parte opponente, oltre a semplicemente affermare - in maniera errata - che “a nulla serve dimostrare l'esistenza di contratto di leasing auto per poter agire per presunte posizioni debitorie.” (p. 4 citazione) e - in maniera lapidaria e tautologica - che l'estratto conto “si contesta in ogni punto e nulla prova” (p. 5 citazione), senza esplicitarne le ragioni ed ancora - in maniera generica - che
“Gli importi richiesti non sono pertanto dovuti, non risultando peraltro provati” (p. 5 citazione), nulla ha utilmente aggiunto o eccepito, rivelandosi oltretutto inesatta la riferita circostanza secondo cui “la società versa ad oggi CP_4 in concordato”, risultando invece dalla visura in atti che è stata dichiarata fallita da questo Tribunale il 23 dicembre 2022 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa
6 dell'opposta).
Di conseguenza, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, deve essere rigettata l'opposizione spiegata da con conseguente Parte_1 integrale conferma del decreto monitorio oggetto della stessa.
Quanto alla domanda ex art. 96, primo comma c.p.c. formulata da posto che la responsabilità aggravata prevista dal co. I della citata CP_3 disposizione normativa costituisce una ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
e che, come tale, soggiace ai relativi principi che governano la distribuzione dell'onus probandi, è la parte che la fa valere in giudizio a dover fornire la prova dei relativi elementi costitutivi, e cioè l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave di controparte soccombente ed il danno patito, sia dal punto di vista dell'an che dal punto di vista del quantum.
Ebbene, nel caso di specie, l'opposta istante non ha sicuramente assolto all'onere di allegare quanto meno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato, con la conseguenza per cui la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata deve essere rigettata con riguardo all'ipotesi regolata dal primo comma della disposizione in commento.
Senonché, ritiene il Tribunale di poter condannare l'opponente ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile), che consente al giudice di liquidare, anche d'ufficio, a carico della parte soccombente, una somma ulteriore rispetto alle spese del giudizio, comma, il terzo, oltretutto espressamente richiamato anche dall'opposta in comparsa.
Al riguardo, deve infatti darsi atto della contrapposizione di due orientamenti giurisprudenziali: secondo una prima tesi, la condanna ai sensi del III comma dell'art. 96 c.p.c. configura “una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ., Sentenza n.
3830 del 15/2/2021; Cass. civ., sez. II, sentenza n. 24125 del 30 ottobre 2020; Cass. civ., ordinanza n. 20018 del 24 settembre 2020; Cass. civ., ordinanza n. 29812
7 del 18 novembre 2019); in altri termini, il comma III dell'art. 96 c.p.c. rappresenta una sanzione vera e propria, come tale estranea al modello della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c. con finalità riparatoria, volta a punire la condotta di chi, abusando dello strumento processuale, provoca una distorsione del giusto processo consacrato dall'art. 111 della Costituzione.
Alla esposta interpretazione ermeneutica, si contrappone un diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma III c.p.c. va ricondotta, come per i primi due commi, al modello della responsabilità aquiliana, con valenza risarcitoria, implicando dunque la prova della sussistenza del danno, della condotta colposa e del nesso di causalità.
Il descritto contrasto può reputarsi fondamentalmente superato da una recente pronuncia della Corte Costituzionale (la sentenza n. 139/2019), che ha riconosciuto una funzione “mista” al III comma dell'art. 96 del codice di rito civile, di cui, da un lato, viene affermata la “natura sanzionatoria dell'abuso del processo, commesso dalla parte soccombente”, dal momento che la norma si riferisce alla condanna al “pagamento di una somma” (segnando così una netta differenza terminologica rispetto al “risarcimento dei danni”), adottabile anche d'ufficio
(così confermando ulteriormente la “finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici”), e, dall'altro lato, tuttavia, è messa in luce la concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa, dal momento che la condanna al “pagamento della somma” è prevista “a favore della controparte” (ovviamente il riferimento è alla versione ratione temporis applicabile).
Da ciò consegue che la responsabilità aggravata ex art. 96, comma III
c.p.c., pur perseguendo una finalità punitiva, non identifica una sanzione in senso stretto;
infatti, sebbene non sia prevista la domanda di parte né la prova del danno, il terzo comma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente – richiamando così i presupposti del primo comma – sebbene interpretati dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso per cui l'elemento soggettivo deve essere individuato nel concetto di abuso del processo, quale manifesta infondatezza della domanda, della difesa o dell'eccezione proposta, e quindi quale utilizzo improprio dello strumento processuale.
Sul punto, si è di recente espressa la Corte di Cassazione che, alla luce
8 dei principi giurisprudenziali largamente consolidati (ex multis, cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., sentenza n. 32001 del 28 ottobre 2022), ha elevato ad indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, ad abuso del diritto di impugnazione – “la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri
e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 28448 del
12 ottobre 2023).
In definitiva, è possibile concludere che, ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma III c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
III, ordinanza n. 19948 del 12 luglio 2023; Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 9912 del 2018; Tribunale di Napoli, sez. II, sentenza n. 8227 del 2 dicembre 2020;
Tribunale di Roma, sentenza n. 13553 del 5 ottobre 2020).
Del resto, proprio in procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in cui sono state sollevate, dalla parte opponente, eccezioni o allegazioni oltremodo generiche, la giurisprudenza di merito si è espressa nel senso che,
“in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate;
a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato” (cfr. sentenza del Tribunale di Monza n. 487 del 2 marzo 2020, richiamata dalla recente sentenza del Tribunale Di Milano n. 5255 del 19 giugno
2025) ed ancora “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la temerarietà
9 dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un certo successo), impone la condanna
d'ufficio dell'attrice-opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art.
96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa” (cfr. Tribunale di Udine, con sentenza n. 1039 del 22 agosto 2018).
Pertanto, nel caso per cui è processo, alla luce di quanto sopra esposto e quindi della palese inconsistenza delle difese coltivate dall'odierna opponente per come sopra rilevato, l'entità della condanna deve essere rapportata ad un importo adeguato a rimuovere il vantaggio che il litigante – soccombente – in malafede o colpa grave ha tratto dalla sua condotta temeraria, tenendo in considerazione il valore della causa, le condizioni economiche delle parti in lite,
l'effettiva durata del processo;
traendo spunto dall'ora soppresso disposto dell'art. 385, comma IV c.p.c. (che ancorava la liquidazione all'importo delle spese del giudizio, consentendo la condanna in misura “non superiore al doppio dei massimi tariffari”), inoltre, si ritiene di far ricorso alla pronuncia solo in casi gravi di evidente abuso del diritto di azione o di difesa e di limitare, altresì, il quantum ad una somma non superiore alle stesse spese legali.
Pertanto, il sig. deve essere condannato, ai sensi dell'art. 96, Parte_1 comma III c.p.c., – nella versione ratione temporis applicabile – al pagamento, in favore della società opposta, di una somma di denaro, che si liquida in via equitativa nella misura, indicata in dispositivo, pari ad 1/10 (un decimo) delle spese di lite.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo
2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per tutte le fasi, in ragione della limitatissima attività istruttoria espletata (di natura esclusivamente documentale), dell'attività difensiva in concreto svolta e dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui parte opponente, risultata totalmente soccombente nell'odierno giudizio di opposizione, deve essere condannata anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c., liquidate in € 1.305,00 per compensi
10 e in € 286,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 3417/2022 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata da e per l'effetto Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1058/2022 (emesso dal Tribunale di Teramo nell'ambito del giudizio rubricato al R.G. n. 2746/2022) oggetto della presente opposizione, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. RIGETTA la domanda ex art. 96, comma I c.p.c. proposta da
Controparte_1
3. CONDANNA, ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c. nella versione ratione temporis vigente, al pagamento, in favore di Parte_1 in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, della somma equitativamente determinata di € 380,90;
4. CONDANNA alla refusione, in favore di Parte_1 in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di € 3.809,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio per €
1.305,00 a titolo di compensi e € 286,00 per esborsi.
Così deciso in Teramo, il 28 novembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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