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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3826/2024 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 1185/2024 TRA
, in Parte_1 persona legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in , Parte_1 alla via Pietro Carrese 28, presso lo studio dell'Avv. Coppola Mario che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado in atti APPELLANTE E
, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), al CP_1
Viale Europa 127, presso lo studio dell'Avv. Iezza Francesco che unitamente agli Avv.ti Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino la rappresentano e difendono, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATA NONCHÈ in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Raffaello n. 68, presso lo studio dell'Avv. Nathalie Mensitieri che la rappresenta e difende giusta procura agli atti APPELLATA
******** CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 4 dicembre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, CP_1 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, il sito in Castellammare di Parte_1
Stabia (NA) alla via F. Petrarca n. 53, in persona del legale rapp.te p.t., al fine di farne dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., nella produzione dell'evento lesivo verificatosi in data 08.7.2019, alle ore 11.00 circa, in alla e, per l'effetto, Parte_1 Parte_1 sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, diretti e mediati, ad ogni modo ricollegabili alle lesioni patite dall'istante, quantificati in euro 4.990,48. A tal fine, l'attrice assumeva che, nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva, in qualità di pedone, , giunta all'altezza del Parte_1 civico n. 53 cadeva rovinosamente al suolo, precisamente nella parte antistante il portone di ingresso al fabbricato condominiale, a causa della presenza su di esso di un dissesto del manto stradale non visibile e non segnalato, poiché, nell'occasione, la buca era coperta da materiale pubblicitario. In conseguenza del predetto evento, l'attrice riportava lesioni personali tali da costringerla a recarsi presso il P.O. “San Leonardo”, ASL NA3 SUD, di , ove le Parte_1 veniva diagnosticato “contusione/distorsione caviglia dx.” con prognosi di gg. 5 s.c.; seguivano ulteriori visite mediche a causa delle complicazioni scaturire. In particolare, allegava relazione medica di parte, a firma del dott. ove i Persona_1 postumi invalidanti venivano quantificati nella misura del 3,5% del danno biologico. Tanto premesso, la deduceva per il descritto evento lesivo l'esclusiva CP_1 responsabilità del convenuto , che costituiva in mora con missiva Parte_1
p.e.c. del 10.6.2020. Nel giudizio così instauratosi, iscritto al n. 3452/2020 di R.G., si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, il Parte_1
, in persona dell'amministratore legale rapp.te p.t., contestando la
[...] domanda attorea in punto di an e di quantum ed instando per il suo rigetto poiché palesemente destituita di qualsivoglia fondamento giuridico – fattuale;
chiedeva, in ogni caso, di poter chiamare in garanzia la Controparte_3 dalla quale il condominio risultava garantito per la responsabilità civile verso terzi in virtù di polizza assicurativa sottoscritta con la medesima. Autorizzata tale chiamata in garanzia, veniva evocata in giudizio, con atto di citazione notificato in data 8.6.2021, la che, a sua volta, Controparte_2 si costituiva in data 28.6.2022, eccependo il difetto di legittimazione passiva del e, in ogni caso, contestando nel merito l'assunto attoreo. Parte_1
La causa, istruita con produzione documentale e prova testi, sulle conclusioni rassegnate in data 18.1.2024, veniva riservata per la decisione. Il Giudice di Pace di Gragnano, con sentenza n. 1185/2024, emessa in data 15.6.2024 e depositata in Cancelleria l'8.8.2024, accoglieva la domanda attorea, dichiarando il concorso di colpa nella causazione del sinistro in esame nella misura del 30% per l'attrice ed il 70% per il convenuto condominio e, per l'effetto, condannava quest'ultimo al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 4.965,04, oltre interessi dalla domanda. Conseguentemente, il veniva, altresì, Parte_1 Parte_1 condannato alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice e liquidate in euro 125,00 per spese, nonché euro 236,00 per la fase di studio, euro 252,00 per la fase introduttiva, euro 352,00 per la fase istruttoria ed euro 425,00 per la fase decisoria, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA se dovute, con attribuzione;
rigettava, infine, la domanda di manleva proposta dal convenuto condominio nei confronti della Controparte_2
compensando le spese tra la società e l'attrice.
[...]
1.1. Avverso tale sentenza ha proposto gravame, con atto ritualmente notificato, il identificato come in epigrafe, al fine di ottenerne l'integrale riforma Parte_1 tanto avendo riguardo al rigetto della domanda di manleva dal medesimo avanzata in primo grado, quanto in relazione all'accoglimento della domanda attorea. Segnatamente, ha denunciato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che la caduta in discorso ebbe a verificarsi, non in area condominiale, bensì in area pubblica e che l'inverso non risulterebbe affatto provato da parte attrice;
di talché ne conseguirebbero vizi tanto processuali, in punto di legittimazione passiva, che nel merito, per carenza di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Per altro verso, è eccepito, altresì, l'ingiustizia e la contraddittorietà della sentenza laddove il giudice di prime cure ha posto a fondamento del rigetto della domanda di manleva un'asserita mancanza di prova del perfezionamento della notifica nei confronti della della denuncia del sinistro in discorso, che non sarebbe stato Controparte_2 contestato da detta compagnia e risulterebbe, anzi, smentito dalla documentazione in atti. Si è costituta con propria comparsa di costituzione e risposta la CP_1 quale, resistendo alle avverse difese ed eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché l'infondatezza dello stesso in fatto e in diritto, ne ha chiesto il rigetto con la conferma della sentenza impugnata. Si è costituita altresì la la quale, in via principale, ha reiterato le Controparte_2 difese espletate in primo grado in punto di carenza di legittimazione passiva del condominio assicurato, con conseguente inammissibilità della domanda di garanzia dal medesimo avanzata nei suoi confronti;
in via subordinata, che chiesto la riforma dell'impugnata sentenza con conseguente rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto ed, in via ulteriormente gradata, per la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno;
ha chiesto, in ogni caso, di confermare la sentenza appellata in relazione alla non operatività della manleva del
[...]
in Castellammare di Stabia (NA) ex art. 1915 c.c.. Infine, nella Parte_1 denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della domanda di garanzia del ha chiesto porre le spese legali del a carico Parte_1 Parte_1 dello stesso. Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rese dalle parti all'udienza del 4.12.2025. 2. In limine litis, va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2.1. Ancora, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.2. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non sono richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nel caso di specie, nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello va, pertanto, dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate.
3. Tanto premesso, va innanzitutto rilevata la correttezza del percorso giuridico seguito dal giudice di prime cure allorché ha inquadrato la fattispecie de qua nell'alveo di operatività dell'art. 2051 c.c. in quanto in atti vi è prova della legittimazione passiva del convenuto e, altresì, della titolarità in capo Parte_1 allo stesso della qualità di custode dell'area in oggetto. Va, difatti, rilevato che parte attrice in primo grado ha fornito idonea prova delle circostanze dedotte e, in particolare, che l'area in discorso, ove la medesima rovinava al suolo, si debba qualificare come di proprietà Infatti, dal CP_4 quadro probatorio complessivamente emerso risulta chiaro che la buca esistente sul piano di calpestio del marciapiede è collocata all'interno dell'area di pertinenza dello stabile Difatti, dalla relazione tecnica depositata CP_4 da parte attrice in primo grado, corredata dalla mappa catastale dei luoghi, emerge incontrovertibilmente che il punto esatto ove l'attrice è caduta ricade interamente nello spazio trapezoidale individuato catastalmente come pertinente alla particella 348, che individua il fabbricato condominiale. La tesi è confortata, come evidenzia la documentazione fotografica, dalla presenza di diversa pavimentazione dell'area (piastrellata in cemento) rispetto al suolo pubblico (in asfalto) e dalla presenza dei paletti in ferro, tra i quali quello in precedenza infisso nel punto di caduta, posizionati all'interno della suddetta area con funzione di dissuasori di sosta e di delimitazione della proprietà. Invero, deve sottolinearsi che sul punto parte appellante, pur genericamente contestando tali conclusioni, nulla ha prodotto sotto il profilo probatorio. Quanto al punto esatto ove la caduta è avvenuta, non sono emersi elementi per ritenere che la testimonianza resa in primo grado dal teste , Testimone_1 indifferente alle parti in causa, risulti contraddittoria così come dedotto da parte appellante. Anzi, il teste ha precisato nella sua dichiarazione che un'anziana signora aveva posto il piede destro su del materiale pubblicitario che copriva una buca in alcun modo segnalata, così come dedotto dall'attrice in citazione, e che l'unica buca esistente che si rileva dalla documentazione fotografica è proprio quella ove era precedentemente infisso uno dei paletti di delimitazione, di cui sopra. Pertanto, ritenuta provata la proprietà dell'area in discorso in capo al Parte_1 nonché il nesso eziologico tra la buca de qua, che costituiva insidia o trabocchetto, e la caduta dell'attrice che avveniva nella predetta area, deve confermarsi il giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del Parte_1 appellante, con conseguente rigetto del primo motivo d'appello.
4. Diversamente, va accolto l'ulteriore motivo spiegato in relazione all'operatività della garanzia scaturita dalla domanda di manleva proposta in primo grado. Occorre evidenziare, a tal riguardo, che la nel costituirsi Controparte_3 in primo grado, nulla ha eccepito sul rapporto assicurativo intercorso con il condominio, dichiarando espressamente che nella fattispecie aveva ricevuto comunicazione del sinistro e di essersi, pertanto, tempestivamente attivata. Tanto premesso, appare evidente l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado laddove ha rilevato officiosamente il mancato perfezionamento della comunicazione in discorso e su tale rilievo ha fondato la pronuncia di rigetto della domanda di manleva. Peraltro, l'odierno appellante ha, in primo grado, in ogni caso, fornito la prova della ricezione di tale denuncia, come emerge dalla distinta in atti. Quanto alla tardività di tale comunicazione, peraltro eccepita soltanto genericamente dalla va, invero, osservato che la Controparte_3 sentenza oggetto di gravame esclude la sussistenza di un profilo di colpa, oltre che di dolo, in capo al condominio, nella tardività della denuncia del sinistro inoltrata alla società assicurativa. Sul punto, giova, infatti, ribadire che la giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto, valorizzando la lettera della legge, chiarisce come l'esclusione della garanzia, ex artt. 1913 e 1915 c.c., debba scaturire da una condotta dolosa e non automaticamente dalla tardività della comunicazione;
laddove si rinvenga, invece, un'omissione colposa dell'obbligo di avviso in discorso, il diritto all'indennità non viene meno, potendo quest'ultima soltanto essere ridotta in ragione del pregiudizio sofferto;
in entrambe le fattispecie, in ogni caso, l'onere probatorio è addossato all'assicuratore, tenuto a dimostrare, nella prima ipotesi, l'intento fraudolento perseguito dall'assicurato, nella seconda che volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo, nonché il pregiudizio conseguentemente sofferto (Cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. III ord. N. 19071/2024). Nel caso di specie, alcun elemento probatorio atto ad ingenerare l'operatività delle norme in esame è stato fornito dalla società. Si ritiene, dunque, che, riguardo al rapporto di garanzia sussistente tra la e il , non risulta provata dalla Controparte_3 Parte_2 compagnia assicurativa l'esistenza dei presupposti necessari ad escludere il rapporto in questione, con la conseguenza che il secondo può, pertanto, essere manlevato da qualsiasi pretesa attorea, in parziale riforma della sentenza impugnata.
5. La riforma della decisione del giudice di pace, comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche della richiesta di riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000); “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. civ., 1757/17). Nei rapporti tra il e la le spese Parte_1 Controparte_2 sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, riducendo del 35% i valori medi previsti nei parametri disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta il primo motivo di gravame;
B. condanna il , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese sostenute dalla convenuta nel presente grado di giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Francesco Iezza, Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino, dichiaratisi antistatari;
C. accoglie il secondo motivo di appello e, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Gragnano n. 1185/2024, accoglie la domanda di manleva avanzata dal nei Parte_1 confronti della Controparte_2
D. per l'effetto, condanna la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a manlevare il Parte_1
di tutto quanto sarà tenuto a pagare in favore
[...] dell'attrice per sorta capitale e spese;
E. condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese processuali di primo grado in favore di Parte_1
in persona del legale
[...] Parte_1 rappresentante p.t., che liquida in euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Mario Coppola dichiaratosi antistatario;
F. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore del
, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Mario Coppola dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, il 14 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, in Parte_1 persona legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in , Parte_1 alla via Pietro Carrese 28, presso lo studio dell'Avv. Coppola Mario che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado in atti APPELLANTE E
, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), al CP_1
Viale Europa 127, presso lo studio dell'Avv. Iezza Francesco che unitamente agli Avv.ti Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino la rappresentano e difendono, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATA NONCHÈ in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Raffaello n. 68, presso lo studio dell'Avv. Nathalie Mensitieri che la rappresenta e difende giusta procura agli atti APPELLATA
******** CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 4 dicembre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, CP_1 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, il sito in Castellammare di Parte_1
Stabia (NA) alla via F. Petrarca n. 53, in persona del legale rapp.te p.t., al fine di farne dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., nella produzione dell'evento lesivo verificatosi in data 08.7.2019, alle ore 11.00 circa, in alla e, per l'effetto, Parte_1 Parte_1 sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, diretti e mediati, ad ogni modo ricollegabili alle lesioni patite dall'istante, quantificati in euro 4.990,48. A tal fine, l'attrice assumeva che, nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva, in qualità di pedone, , giunta all'altezza del Parte_1 civico n. 53 cadeva rovinosamente al suolo, precisamente nella parte antistante il portone di ingresso al fabbricato condominiale, a causa della presenza su di esso di un dissesto del manto stradale non visibile e non segnalato, poiché, nell'occasione, la buca era coperta da materiale pubblicitario. In conseguenza del predetto evento, l'attrice riportava lesioni personali tali da costringerla a recarsi presso il P.O. “San Leonardo”, ASL NA3 SUD, di , ove le Parte_1 veniva diagnosticato “contusione/distorsione caviglia dx.” con prognosi di gg. 5 s.c.; seguivano ulteriori visite mediche a causa delle complicazioni scaturire. In particolare, allegava relazione medica di parte, a firma del dott. ove i Persona_1 postumi invalidanti venivano quantificati nella misura del 3,5% del danno biologico. Tanto premesso, la deduceva per il descritto evento lesivo l'esclusiva CP_1 responsabilità del convenuto , che costituiva in mora con missiva Parte_1
p.e.c. del 10.6.2020. Nel giudizio così instauratosi, iscritto al n. 3452/2020 di R.G., si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, il Parte_1
, in persona dell'amministratore legale rapp.te p.t., contestando la
[...] domanda attorea in punto di an e di quantum ed instando per il suo rigetto poiché palesemente destituita di qualsivoglia fondamento giuridico – fattuale;
chiedeva, in ogni caso, di poter chiamare in garanzia la Controparte_3 dalla quale il condominio risultava garantito per la responsabilità civile verso terzi in virtù di polizza assicurativa sottoscritta con la medesima. Autorizzata tale chiamata in garanzia, veniva evocata in giudizio, con atto di citazione notificato in data 8.6.2021, la che, a sua volta, Controparte_2 si costituiva in data 28.6.2022, eccependo il difetto di legittimazione passiva del e, in ogni caso, contestando nel merito l'assunto attoreo. Parte_1
La causa, istruita con produzione documentale e prova testi, sulle conclusioni rassegnate in data 18.1.2024, veniva riservata per la decisione. Il Giudice di Pace di Gragnano, con sentenza n. 1185/2024, emessa in data 15.6.2024 e depositata in Cancelleria l'8.8.2024, accoglieva la domanda attorea, dichiarando il concorso di colpa nella causazione del sinistro in esame nella misura del 30% per l'attrice ed il 70% per il convenuto condominio e, per l'effetto, condannava quest'ultimo al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 4.965,04, oltre interessi dalla domanda. Conseguentemente, il veniva, altresì, Parte_1 Parte_1 condannato alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice e liquidate in euro 125,00 per spese, nonché euro 236,00 per la fase di studio, euro 252,00 per la fase introduttiva, euro 352,00 per la fase istruttoria ed euro 425,00 per la fase decisoria, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA se dovute, con attribuzione;
rigettava, infine, la domanda di manleva proposta dal convenuto condominio nei confronti della Controparte_2
compensando le spese tra la società e l'attrice.
[...]
1.1. Avverso tale sentenza ha proposto gravame, con atto ritualmente notificato, il identificato come in epigrafe, al fine di ottenerne l'integrale riforma Parte_1 tanto avendo riguardo al rigetto della domanda di manleva dal medesimo avanzata in primo grado, quanto in relazione all'accoglimento della domanda attorea. Segnatamente, ha denunciato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che la caduta in discorso ebbe a verificarsi, non in area condominiale, bensì in area pubblica e che l'inverso non risulterebbe affatto provato da parte attrice;
di talché ne conseguirebbero vizi tanto processuali, in punto di legittimazione passiva, che nel merito, per carenza di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Per altro verso, è eccepito, altresì, l'ingiustizia e la contraddittorietà della sentenza laddove il giudice di prime cure ha posto a fondamento del rigetto della domanda di manleva un'asserita mancanza di prova del perfezionamento della notifica nei confronti della della denuncia del sinistro in discorso, che non sarebbe stato Controparte_2 contestato da detta compagnia e risulterebbe, anzi, smentito dalla documentazione in atti. Si è costituta con propria comparsa di costituzione e risposta la CP_1 quale, resistendo alle avverse difese ed eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché l'infondatezza dello stesso in fatto e in diritto, ne ha chiesto il rigetto con la conferma della sentenza impugnata. Si è costituita altresì la la quale, in via principale, ha reiterato le Controparte_2 difese espletate in primo grado in punto di carenza di legittimazione passiva del condominio assicurato, con conseguente inammissibilità della domanda di garanzia dal medesimo avanzata nei suoi confronti;
in via subordinata, che chiesto la riforma dell'impugnata sentenza con conseguente rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto ed, in via ulteriormente gradata, per la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno;
ha chiesto, in ogni caso, di confermare la sentenza appellata in relazione alla non operatività della manleva del
[...]
in Castellammare di Stabia (NA) ex art. 1915 c.c.. Infine, nella Parte_1 denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della domanda di garanzia del ha chiesto porre le spese legali del a carico Parte_1 Parte_1 dello stesso. Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rese dalle parti all'udienza del 4.12.2025. 2. In limine litis, va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2.1. Ancora, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.2. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non sono richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nel caso di specie, nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello va, pertanto, dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate.
3. Tanto premesso, va innanzitutto rilevata la correttezza del percorso giuridico seguito dal giudice di prime cure allorché ha inquadrato la fattispecie de qua nell'alveo di operatività dell'art. 2051 c.c. in quanto in atti vi è prova della legittimazione passiva del convenuto e, altresì, della titolarità in capo Parte_1 allo stesso della qualità di custode dell'area in oggetto. Va, difatti, rilevato che parte attrice in primo grado ha fornito idonea prova delle circostanze dedotte e, in particolare, che l'area in discorso, ove la medesima rovinava al suolo, si debba qualificare come di proprietà Infatti, dal CP_4 quadro probatorio complessivamente emerso risulta chiaro che la buca esistente sul piano di calpestio del marciapiede è collocata all'interno dell'area di pertinenza dello stabile Difatti, dalla relazione tecnica depositata CP_4 da parte attrice in primo grado, corredata dalla mappa catastale dei luoghi, emerge incontrovertibilmente che il punto esatto ove l'attrice è caduta ricade interamente nello spazio trapezoidale individuato catastalmente come pertinente alla particella 348, che individua il fabbricato condominiale. La tesi è confortata, come evidenzia la documentazione fotografica, dalla presenza di diversa pavimentazione dell'area (piastrellata in cemento) rispetto al suolo pubblico (in asfalto) e dalla presenza dei paletti in ferro, tra i quali quello in precedenza infisso nel punto di caduta, posizionati all'interno della suddetta area con funzione di dissuasori di sosta e di delimitazione della proprietà. Invero, deve sottolinearsi che sul punto parte appellante, pur genericamente contestando tali conclusioni, nulla ha prodotto sotto il profilo probatorio. Quanto al punto esatto ove la caduta è avvenuta, non sono emersi elementi per ritenere che la testimonianza resa in primo grado dal teste , Testimone_1 indifferente alle parti in causa, risulti contraddittoria così come dedotto da parte appellante. Anzi, il teste ha precisato nella sua dichiarazione che un'anziana signora aveva posto il piede destro su del materiale pubblicitario che copriva una buca in alcun modo segnalata, così come dedotto dall'attrice in citazione, e che l'unica buca esistente che si rileva dalla documentazione fotografica è proprio quella ove era precedentemente infisso uno dei paletti di delimitazione, di cui sopra. Pertanto, ritenuta provata la proprietà dell'area in discorso in capo al Parte_1 nonché il nesso eziologico tra la buca de qua, che costituiva insidia o trabocchetto, e la caduta dell'attrice che avveniva nella predetta area, deve confermarsi il giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del Parte_1 appellante, con conseguente rigetto del primo motivo d'appello.
4. Diversamente, va accolto l'ulteriore motivo spiegato in relazione all'operatività della garanzia scaturita dalla domanda di manleva proposta in primo grado. Occorre evidenziare, a tal riguardo, che la nel costituirsi Controparte_3 in primo grado, nulla ha eccepito sul rapporto assicurativo intercorso con il condominio, dichiarando espressamente che nella fattispecie aveva ricevuto comunicazione del sinistro e di essersi, pertanto, tempestivamente attivata. Tanto premesso, appare evidente l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado laddove ha rilevato officiosamente il mancato perfezionamento della comunicazione in discorso e su tale rilievo ha fondato la pronuncia di rigetto della domanda di manleva. Peraltro, l'odierno appellante ha, in primo grado, in ogni caso, fornito la prova della ricezione di tale denuncia, come emerge dalla distinta in atti. Quanto alla tardività di tale comunicazione, peraltro eccepita soltanto genericamente dalla va, invero, osservato che la Controparte_3 sentenza oggetto di gravame esclude la sussistenza di un profilo di colpa, oltre che di dolo, in capo al condominio, nella tardività della denuncia del sinistro inoltrata alla società assicurativa. Sul punto, giova, infatti, ribadire che la giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto, valorizzando la lettera della legge, chiarisce come l'esclusione della garanzia, ex artt. 1913 e 1915 c.c., debba scaturire da una condotta dolosa e non automaticamente dalla tardività della comunicazione;
laddove si rinvenga, invece, un'omissione colposa dell'obbligo di avviso in discorso, il diritto all'indennità non viene meno, potendo quest'ultima soltanto essere ridotta in ragione del pregiudizio sofferto;
in entrambe le fattispecie, in ogni caso, l'onere probatorio è addossato all'assicuratore, tenuto a dimostrare, nella prima ipotesi, l'intento fraudolento perseguito dall'assicurato, nella seconda che volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo, nonché il pregiudizio conseguentemente sofferto (Cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. III ord. N. 19071/2024). Nel caso di specie, alcun elemento probatorio atto ad ingenerare l'operatività delle norme in esame è stato fornito dalla società. Si ritiene, dunque, che, riguardo al rapporto di garanzia sussistente tra la e il , non risulta provata dalla Controparte_3 Parte_2 compagnia assicurativa l'esistenza dei presupposti necessari ad escludere il rapporto in questione, con la conseguenza che il secondo può, pertanto, essere manlevato da qualsiasi pretesa attorea, in parziale riforma della sentenza impugnata.
5. La riforma della decisione del giudice di pace, comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche della richiesta di riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000); “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. civ., 1757/17). Nei rapporti tra il e la le spese Parte_1 Controparte_2 sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, riducendo del 35% i valori medi previsti nei parametri disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta il primo motivo di gravame;
B. condanna il , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese sostenute dalla convenuta nel presente grado di giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Francesco Iezza, Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino, dichiaratisi antistatari;
C. accoglie il secondo motivo di appello e, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Gragnano n. 1185/2024, accoglie la domanda di manleva avanzata dal nei Parte_1 confronti della Controparte_2
D. per l'effetto, condanna la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a manlevare il Parte_1
di tutto quanto sarà tenuto a pagare in favore
[...] dell'attrice per sorta capitale e spese;
E. condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese processuali di primo grado in favore di Parte_1
in persona del legale
[...] Parte_1 rappresentante p.t., che liquida in euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Mario Coppola dichiaratosi antistatario;
F. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore del
, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Mario Coppola dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, il 14 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo