Sentenza 15 gennaio 2026
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Cass. pen., sez. V, 15/01/2026, sentenza n. 1761. LA MASSIMA «La consolidata giurisprudenza di legittimità qualifica come atti pub... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PERLA LORI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l’imputato, l’Avv. LUIGI PALMIERI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1761 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 21/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Parma in data 11 maggio 2022, VI UE AL fu condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 479, 476, cpv., cod. pen. a lui contestati, rispettivamente, al capo J) del procedimento originariamente iscritto al n. 734/2016 R.G. Dib., limitatamente ai fatti ivi ascritti ai punti 3, 4, 5 e 10, nonché al capo C) del procedimento originariamente iscritto al n. 1103/2018 R.G. Dib. Con lo stesso provvedimento il primo Giudice dichiarò non doversi procedere, nei confronti dell’imputato, in ordine ai reati di cui all’art. 120 cod. pen. mil. pace, contestati al capo J), punti 3, 4 e 5 del procedimento n. 734/2016 R. G. Dib., perché estinto per prescrizione. 2. Con sentenza in data 7 marzo 2025, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso VI UE AL in relazione al reato di cui al capo C) del procedimento originariamente iscritto al n. 1103/2018 DIB. per essere detto reato estinto per prescrizione, rideterminando, per l’effetto, la pena in 2 anni e 4 mesi di reclusione. 3. VI UE AL ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Luigi Palmieri, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità delle fattispecie di falso in relazione ai fatti descritti al capo J), sub 3, 4, 5, e 10 dell’imputazione. Secondo la difesa, tali fatti integrerebbero il delitto di violata consegna previsto dall’art. 120 cod. pen. mil. pace., che secondo la sentenza non assorbirebbe, però, le condotte di falso. Nel confutare tale conclusione, il ricorso muove dalla nozione di consegna dettata dall’art. 730, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (a mente del quale essa «è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio»), la nozione quale presupporrebbe che il comportamento sia imposto al militare non da una generica norma legislativa o regolamentare, ma da un provvedimento individuale e concreto di cui sia destinatario il singolo militare ad opera dell’autorità gerarchicamente sovraordinata. Lo stesso art. 120 cod. pen. 3 mil. pace., nel quale si parla di consegna avuta, avallerebbe tale conclusione. L’art. 30 del Regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri, secondo cui «i militari che eseguono servizi esterni devono essere muniti di un ordine di servizio», il quale tradurrebbe in un atto formale l’azione di comando del comandante di stazione, unico titolato a modificare eventualmente il contenuto della consegna. In questa prospettiva, il mancato rispetto degli orari indicati nell’ordine di servizio e l’arbitraria interruzione del servizio stesso avrebbe costituito una violazione integrante la fattispecie prevista dall’art. 120 cod. pen. mil. pace. Sotto altro profilo, la motivazione della sentenza di appello sarebbe contraddittoria, posto che, da un lato, si affermerebbe che il resoconto compilato dai militari comandati sarebbe equivalente al memoriale giornaliero;
e, dall’altro lato, si assumerebbe che l’ordine di servizio sia un «atto interno», privo, pertanto, di rilevanza pubblica poiché non destinato all’esterno, sicché, in realtà, esso non potrebbe reputarsi «del tutto equivalente» al «memoriale giornaliero». 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, con riferimento al trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla contestata aggravante, tenuto conto del «comportamento collaborativo processuale dell’AL» (pag. 15 sentenza). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dalle questioni che attengono alla responsabilità dell’imputato, deve innanzitutto ritenersi infondato il primo motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dei delitti di fatto contestati al capo J), punti 3, 4 e 5 (atteso che la condotta contestata al capo J.10 attiene alla falsa attestazione dell’origine del controllo ivi indicato e non la violazione di un ordine di servizio, cui si riferiscono, invece, le odierne censure). 2.1. Va premesso, al riguardo, che all’esito del giudizio di merito è stato ritenuto provato che l’imputato avesse falsamente attestato di avere svolto il servizio di pattugliamento del 28 giugno 2013 dalle 14:30 alle 20:30, senza dare atto, nella sezione dell’ordine di servizio n. 67/6 contenente il resoconto del servizio svolto, dell’interruzione dello stesso alle ore 19:45 circa per ragioni personali, in tal modo rappresentando uno svolgimento del servizio effettivo diverso da quello risultante dal resoconto successivamente compilato (capo J, n. 3); di avere falsamente attestato che, durante il servizio di perlustrazione del 24 luglio 2013, dalle 22:00 alle 04:00, si trovava, dalle 22:05 alle 22:50, dalle 1:10 alle 1:30 e dalle 3:18 alle 3:35, «in sede per problemi fisiologici […] a seguito di 4 stato influenzale», mentre invece si trovava a casa, nonché per avere redatto una relazione di servizio, con prot. 30/17-2013 del 26 luglio 2013 nella quale attestava falsamente di aver tardato l’inizio del servizio di perlustrazione per «una urgenza fisiologica dovuta all’evidente stato influenzale» (capo J, n. 4);·di avere svolto il servizio di perlustrazione del 18 ottobre 2013, dalle 22:00 alle 04:00, senza dare atto dell’interruzione temporanea alle 00:30 circa, nonché dell’interruzione anticipata del servizio alle 02:50 circa, rappresentando uno svolgimento del servizio effettivo diverso da quello riportato nel relativo ordine come successivamente compilato (capo J, n. 5); di avere falsamente attestato, il 7 aprile 2014, mediante l’inserimento nel Sistema di Indagine (S.D.I.), di aver effettuato un controllo in data 7 aprile 2014 in Traversetolo, su richiesta del «112», laddove, secondo quanto risultava dal cd. «mattinale» della centrale operativa, in quella data non era stata effettuata alcuna richiesta di intervento al numero di emergenza «112» in relazione alla predetta località (capo J, n. 10). Tali fatti sono stati ritenuti integranti, oltre che il delitto di violata consegna previsto dall’art. 120 cod. pen. mil. pace, anche di quello di falso ideologico, aggravato a sensi dell’art. 476, cpv., cod. pen., essendo le false annotazioni contenute sia nel memoriale predisposto dal Comando dell’Arma dei Carabinieri, nel quale sono riportati, oltre all’ordine di servizio che registra i comandi impartiti e i servizi, interni ed esterni, assegnati ai militari dipendenti, i resoconti di quei servizi, attestandone l’effettivo svolgimento, e che, dunque, ha natura di atto pubblico fidefaciente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento generale dell’Arma, sia nello stesso ordine di servizio, al quale va parimenti riconosciuta natura di atto pubblico ai sensi dell’art. 30 dello stesso Regolamento. All’uopo, è stato correttamente sottolineato che il delitto di falso contestato può essere commesso anche in forma omissiva nel caso in cui il pubblico ufficiale renda un’attestazione incompleta, idonea ad attribuire al tenore dell’atto un senso diverso, di modo che l’enunciato assuma, nel suo complesso, un significato contrario al vero o negativo dell’esistenza di dati rilevanti. E, tuttavia, come ricordato il delitto di violata consegna è stato dichiarato descritto fin dal giudizio di primo grado. 2.2. Secondo la difesa dalle condotte contestate ad AL sarebbe, però, derivata unicamente l’integrazione del delitto previsto dall’art. 120 cod. pen. mil. pace, atteso che il mancato rispetto degli orari e dei comandi impartiti nell’ordine di servizio configurerebbe soltanto una violata consegna. L’assunto non è però condivisibile. Infatti, deve ribadirsi che è certamente corretta l’affermazione secondo cui la mancata osservanza dei comandi contenuti nell’ordine di servizio integri la suddetta fattispecie, la quale ricorre, ai sensi dell’art. 120, cod. pen. mil. pace quando «il militare […] viola la consegna avuta». E ciò proprio per le ragioni illustrate nel ricorso, che ha sottolineato come il delitto in esame postuli, appunto, 5 l’esistenza di una «consegna», costituita, ai sensi dell’art. 730, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»), «dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio» e, dunque, da una regola prevista da una norma legislativa o regolamentare veicolata e resa specifica da un provvedimento individuale e concreto di cui sia destinatario il singolo militare ad opera dell’autorità gerarchica. Consegna che, per quanto riguarda i militari dell’Arma dei Carabinieri che eseguono servizi esterni, è contenuta in un ordine di servizio, secondo quanto previsto dall’art. 30 del regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri, a mente del quale «i militari che eseguono servizi esterni (pattuglie, perlustrazioni, ecc.) devono essere muniti di un ordine di servizio», nel quale sono indicati gli orari di inizio e fine del servizio e i compiti specifici assegnati. E, del resto, anche le sentenze di merito sono pervenute alla medesima conclusione, ritenendo commesso il delitto in questione e ritenendo, nondimeno, che esso si fosse prescritto, dato che i fatti risalivano al giugno, luglio e ottobre 2013 e che, dunque, ai sensi dell’art. 157 cod. pen. il termine di prescrizione era spirato in data 11 maggio 2022. Tuttavia, gli argomenti difensivi non forniscono adeguata esplicazione delle ragioni per cui nelle condotte ascritte all’imputato non ricorrerebbero, accanto ai delitti di violata consegna, anche i delitti di falso di cui agli artt. 479, 476, cpv., cod. pen.; né dei motivi per i quali gli ordini di servizio contenenti la falsa rappresentazione del servizio svolto non siano qualificabili, dal punto di vista penale, come atti pubblici. 2.3. In proposito, l’unico passaggio del ricorso che appare conferente riguarda, invero, l’asserita contraddittorietà tra l’affermazione secondo cui il resoconto compilato dai militari sarebbe equivalente al memoriale giornaliero, avente pacifica rilevanza esterna, e quella secondo cui l’ordine di servizio sarebbe, invece, un «atto interno», destinato a non assumere, pertanto, rilevanza all’esterno. E, tuttavia, il ragionamento difensivo è destituito di fondamento. Sul punto, deve osservarsi, preliminarmente, che la consolidata giurisprudenza di legittimità qualifica come atti pubblici, la cui falsificazione può configurare l’integrazione del delitto di falso ideologico, anche gli atti cd. interni, sia che siano destinati a inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia che si collochino nel contesto di un complesso iter, ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (ex plurimis Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780 - 02). E che, lungo tale direttrice interpretativa, è stato costantemente affermato che le attestazioni contenute nel «memoriale di servizio giornaliero» dell’Arma dei Carabinieri, rivestendo il significato di ordine di servizio, ed essendo, 6 successivamente, destinate ad attestare la effettiva esecuzione del predetto ordine da parte del militare cui esso è rivolto, hanno natura di atto pubblico (Sez. 5, n. 45441 del 07/10/2019, Mencucci, Rv. 276992 - 01; Sez. 5, n. 29120 del 12/05/2015, Ghironi, non massimata;
Sez. 5, n. 14902 del 29/01/2009, Boccia, Rv. 243607 - 01; Sez. 5, n. 6541 del 21/01/2009, Montanari, non massimata;
Sez. 7, n. 237 del 18/11/2008, dep. 2009, Matani, non massimata;
Sez. 5, n. 14718 del 18/11/1999, Simionato, Rv. 215192 - 01; Sez. 5, n. 4969 del 17/03/1998, Palmeri, Rv. 210599 - 01). E ciò proprio perché devono essere considerati tali, non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi, ma anche quelli meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all’attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative cui egli è addetto (Sez. 5, n. 6872 del 17/03/1999, Piddiu, Rv. 213600 - 01; Sez. 6, n. 5403 del 15/11/1994, dep. 1995, Roncaglia, Rv. 201812 – 01). In proposito, la sentenza impugnata ha evidenziato che gli ordini di servizio in rilievo nella presente vicenda erano strutturati in una prima sezione descrittiva del servizio comandato e in una seconda sezione contenente il resoconto del servizio svolto, firmato dai militari comandati e controfirmato dal superiore;
e che, pertanto, la falsa attestazione, nel resoconto contenuto nell’ordine di servizio, di avere eseguito la consegna relativa all’orario o alle attività comandate, costituiva una condotta diversa dalla pur concorrente inosservanza della consegna stessa. Ed essendosi al cospetto di due condotte distinte, integranti violazioni di discipline distinte e incidendo su interessi giuridici differenti, deve concludersi che la violazione della consegna non assorba affatto la condotta di falsità ideologica e che, pertanto, sia nella specie configurabile un concorso di reati e non certo un concorso apparente di norme incriminatrici, come invece prospettato dalla difesa. Ne consegue, dunque, l’infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo, con cui il ricorso lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla contestata aggravante, tenuto conto del «comportamento collaborativo processuale dell’AL» (pag. 15 sentenza), è del tutto generico. Esso, infatti, non individua alcuno specifico vizio di motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a sollecitare un giudizio favorevole sul piano del bilanciamento di circostanze di segno diverso, chiaramente non consentito al Giudice di legittimità. Quand’anche, andando oltre la lettera del ricorso, si ritenesse che esso abbia dedotto un profilo di illogicità nel non avere accordato la prevalenza alle attenuanti generiche sull’aggravante contestata nonostante la condotta collaborativa dell’imputato, non potrebbe non rilevarsi che tale aspetto è stato, comunque, valutato dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato come il comportamento processuale di AL fosse già stato 7 apprezzato positivamente nel riconoscere l’equivalenza tra le suddette circostanze e come esso non potesse essere ulteriormente valorizzato, tenuto conto della gravità delle condotte ascritte all’imputato, essendo gli atti falsi destinati a occultare i comportamenti con cui egli si sottraeva, in maniera assai spregiudicata, ai propri doveri d’ufficio (v. pag. 15 della sentenza impugnata). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LO OL SA PE