Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Ciotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Prefettura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura di Agrigento – Area Prima Ordine e Sicurezza Pubblica, n.-OMISSIS-, con il quale non è stata accolta l'istanza per il rilascio della licenza di porto d'arma corta per difesa personale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, coordinato e/o conseguente ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. UC GI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. -OMISSIS- ha proposto impugnazione per l’annullamento del decreto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento n.-OMISSIS- del 2 marzo 2024, con il quale non è stata accolta l’istanza per il rilascio della licenza di porto d’arma corta per difesa personale.
In fatto il ricorrente deduce di essere in quiescenza e di avere svolto servizio nella Polizia di Stato dal 15 marzo 1982 al 24 giugno 2018.
Con istanza del 23 giugno 2022, il sig. -OMISSIS- ha richiesto il rilascio del porto d’armi per difesa personale allegando ogni documentazione utile e necessaria al suo accoglimento.
In ordine a detta istanza, con nota n. 29653 del 19 aprile 2023, l’amministrazione lo informava dell’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’adozione di un provvedimento di diniego del rilascio del chiesto titolo di polizia.
Seguiva, in data 19 luglio 2023, la richiesta del ricorrente volta all’accesso agli atti relativa, in particolare, all’acquisizione della nota informativa redatta dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- in ordine alla pratica in questione.
Acquisita conoscenza della documentazione e del suo contenuto, in data 20 ottobre 2023, parte ricorrente rinnovava l’istanza di rilascio della chiesta licenza.
Nel perdurante silenzio della Prefettura, con comunicazione PEC del 26 febbraio 2024, il ricorrente sollecitava la definizione della pratica.
In data 5 marzo 2024, la Prefettura di Agrigento notificava al sig. -OMISSIS- il decreto di non accoglimento dell’istanza in questione gravato con il ricorso in epigrafe, supportato da un’unica censura con la quale si lamenta, tra le altre, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 del T.U.L.P.S.
In particolare, il ricorrente ritiene che la Prefettura non abbia adeguatamente ponderato tutti gli elementi evidenziati dall’istante nei propri scritti.
Infatti, il ricorrente rimarca che per oltre 36 anni ha svolto presso la Polizia di Stato servizio e che, nell’ambito della sua attività di prevenzione e repressione dei reati e di controllo del territorio, si è sovente contrapposto a soggetti appartenenti alle cosche mafiose dell’agrigentino, oltre che a delinquenti e malavitosi comuni. Inoltre, anche dopo il suo pensionamento e pur in epoca recente, è stato fatto oggetto di minacce e intimidazioni.
Pertanto, ritiene provato a sufficienza il “dimostrato bisogno” dell’arma come prescritto dalle norme di riferimento.
Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno - Prefettura di Agrigento, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In vista dell’odierna udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato memoria di replica ex art. 73 c.p.a., sostanzialmente ribadendo i propri assunti.
All'udienza pubblica del 22 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
In linea generale si fa presente come l’art. 42 T.U.L.P.S. prevede che il Prefetto ha facoltà di concedere solo in caso di dimostrato bisogno la licenza di portare rivoltelle o pistole, costituendo principio generale quello per cui la tutela dell’incolumità personale e dei beni contro i delitti è riservata istituzionalmente alle forze di Polizia, mentre l’autotutela può essere consentita solo in casi di estrema necessità, ove ogni altra via sia preclusa.
Il rilascio del porto d’armi per difesa personale rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia, disciplinate dal Capo III del Titolo I del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto di detenere armi, sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n.110/1975.
La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse” . Il predetto Giudice ha osservato, altresì, che “dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti” . Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, la suddetta Corte ha aggiunto, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, che “deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi” .
La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972).
Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa è peculiare rispetto a quella alla base degli altri provvedimenti permissivi. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato.
Con particolare riferimento al rilascio della licenza del porto d’arma per difesa personale, poi, l’art. 42 del T.U.L.P.S. subordina l’autorizzazione in esame all’esistenza del “dimostrato bisogno dell’arma” .
L’Autorità di pubblica sicurezza, quindi, ha l’onere di valutare i casi in cui è possibile accordare l’uso delle armi per difesa personale, ancorando tale valutazione alla sussistenza di un effettivo bisogno dell’interessato di proteggersi da una situazione di pericolo.
A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo per l’incolumità personale dell’istante, che giustifica il “dimostrato bisogno dell’arma” e che deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto tout court né dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, né dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente.
Ebbene, alla luce dei suesposti arresti giurisprudenziali, la valutazione del Prefetto sulla insussistenza del dimostrato bisogno non risulta viziata e il provvedimento è adeguatamente motivato.
Infatti, il decreto prefettizio, nel richiamare il parere del Questore n-OMISSIS-, rileva come non si ravvisino elementi oggettivi su cui fondare il motivato bisogno, non risultando fatti e circostanze che possano ragionevolmente far ipotizzare l'esistenza di un pericolo attuale e concreto.
Nella specie, il ricorrente è un sovrintendente della Polizia di Stato posto in stato di quiescenza anticipato già dal 2018 per accertato “stato ansioso depressivo reattivo” . A tal proposito, dall’istruttoria della Prefettura emerge che, nell’ultimo periodo antecedente la posizione di quiescenza, il ricorrente sia stato esonerato da servizi operativi e sia stato adibito a servizi interni per gravi motivi di salute.
Si noti, poi, come dalla data di pensionamento il ricorrente abbia presentato la prima istanza di porto di pistola per difesa personale solo nel 2022, cioè quattro anni dopo aver cessato il servizio nella Polizia di Stato. Come pure evidenziato dalla Difesa erariale, tale circostanza temporale fa ritenere che l’interessato non si sia sentito minacciato nella sua incolumità personale in ragione dei servizi svolti e nemmeno nell’immediatezza degli eventi del 2019 di cui si dirà.
Infatti, a sostegno del rilascio del porto di pistola il richiedente ha addotto fatti accaduti nell’anno 1993, durante lo svolgimento di un servizio per un conflitto a fuoco durante una rapina all’Ufficio postale del Comune di -OMISSIS-.
Per la sua risalenza, tale evento non è stato considerato dall’amministrazione, a ragione, degno di rilievo nella valutazione circa l’attualità e la concretezza del rischio per l’incolumità personale del richiedente.
Né si ritiene possa giustificare il “dimostrato bisogno” di circolare armato la circostanza che, nel 2019, il ricorrente sia stato fatto oggetto di minacce e intimidazioni poste in essere da giovani nei pressi della sua abitazione intenti a fare spaccio e uso di sostanze stupefacenti. Infatti, nell’occasione di tale evento, come si legge nel rapporto informativo del Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, risulta per contro che il ricorrente, unitamente al cognato, avrebbe minacciato e malmenato per futili motivi quattro giovani, cagionando loro lesioni curate dai sanitari del Pronto Soccorso del nosocomio di -OMISSIS-. Per tali fatti il ricorrente, in data 18 maggio 2019, è stato segnalato all’A.G. dalla locale stazione dei Carabinieri poiché ritenuto responsabile dei reati di minacce e lesioni personali.
Ciò posto, come precisato nel provvedimento gravato, “la vicenda che ha originato l’anzidetta segnalazione all’Autorità Giudiziaria denuncia uno stato di tensione con altri soggetti per motivi diversi da quelli legati all’attività di servizio precedentemente svolta” e ciò, oltre a contrastare con le ragioni indicate dal ricorrente nella richiesta del porto d’armi, depone anche negativamente nel senso dell’affidabilità del soggetto richiedente.
Tale evento peraltro non risulta affatto smentito dal ricorrente, il quale si limita a sostenere che la vicenda non ha avuto alcun seguito penale. Ma, come detto, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, la Prefettura ha ritenuto a ragione ininfluente il fatto che le minacce proferite e le lesioni causate dal ricorrente ad altri soggetti non abbiano dato luogo a condanne penali in quanto l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato (di recente, TAR Ancona , sez. I , 09/07/2025, n. 580).
In definitiva, l’Autorità di Pubblica sicurezza ha dato conto in maniera puntuale delle ragioni ostative al rilascio del titolo di polizia, le quali devono ritenersi del tutto idonee a fondare il provvedimento di diniego.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, liquidandole in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna TA, Presidente FF
UC GI, Primo Referendario, Estensore
AN EF, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC GI | Anna TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.