Art. 3.
Le attribuzioni relative alla tenuta degli albi ed alla disciplina degli iscritti, attualmente affidate a Giunte, Commissioni o Comitati a termini degli ordinamenti per le professioni di ingegnere, architetto, chimico, esercente la professione in materia di economia e commercio, dottore in agraria perito agrario, geometra e perito industriale sono esercitate direttamente dai Direttori dei Sindacati fascisti periferici di categoria, osservate, anche per quanto riguarda le impugnazioni delle decisioni innanzi alle Commissioni centrali, le disposizioni degli stessi ordinamenti relative a tali attribuzioni.
In confronto dei ragionieri iscritti negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio, le attribuzioni predette sono esercitate dai Direttori dei Sindacati fascisti dei dottori in economia e commercio.
Qualora i poteri dei Direttori siano stati affidati al segretario o ad un commissario ai sensi dell' art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563 , o dell' articolo 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 , le attribuzioni di cui ai precedenti commi sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri nominati dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione sindacale.
Le attribuzioni relative alla tenuta degli albi ed alla disciplina degli iscritti, attualmente affidate a Giunte, Commissioni o Comitati a termini degli ordinamenti per le professioni di ingegnere, architetto, chimico, esercente la professione in materia di economia e commercio, dottore in agraria perito agrario, geometra e perito industriale sono esercitate direttamente dai Direttori dei Sindacati fascisti periferici di categoria, osservate, anche per quanto riguarda le impugnazioni delle decisioni innanzi alle Commissioni centrali, le disposizioni degli stessi ordinamenti relative a tali attribuzioni.
In confronto dei ragionieri iscritti negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio, le attribuzioni predette sono esercitate dai Direttori dei Sindacati fascisti dei dottori in economia e commercio.
Qualora i poteri dei Direttori siano stati affidati al segretario o ad un commissario ai sensi dell' art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563 , o dell' articolo 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 , le attribuzioni di cui ai precedenti commi sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri nominati dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione sindacale.