Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00469/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02439/2025 REG.RIC.
N. 03110/2025 REG.RIC.
N. 03149/2025 REG.RIC.
N. 03151/2025 REG.RIC.
N. 03190/2025 REG.RIC.
N. 03332/2025 REG.RIC.
N. 03360/2025 REG.RIC.
N. 03422/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2439 del 2025, proposto da
FE US ZI, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3110 del 2025, proposto da
UZ IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3149 del 2025, proposto da
IN TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3151 del 2025, proposto da
AN Spano', GI OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3190 del 2025, proposto da
AN RV, FR MO, rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3332 del 2025, proposto da
IO IA OT, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3360 del 2025, proposto da
RA AN Vadala', rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3422 del 2025, proposto da
TA DE ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
quanto al ricorso n. 2439 del 2025:
per ottemperanza della sentenza n. 2600/2024, depositata il 17.10.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 5875/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; condanna il MINISTERO dell’ISTRUZIONE E DEL MERITO ad erogare in favore della parte ricorrente l’importo di € 2.500,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, maggiorati di interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo”.
quanto al ricorso n. 3110 del 2025:
Ottemperanza alla sentenza n. 1803/2024, depositata il 27.06.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 1149/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale "condanna il Ministero al pagamento in favore di parte ricorrente del complessivo importo lordo di EURO 1.256,08, di cui Euro 1.000,00 nelle forme della carta docenti, oltre interessi al tasso legale".
quanto al ricorso n. 3149 del 2025:
Ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1708/2023 depositata il 03.10.2023 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 380/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale "accerta il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli as.ss. dal 2019/2020 al 2021/2022; condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di IN ARMATO, tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di Euro 1500".
quanto al ricorso n. 3151 del 2025:
Ricorso per ottemperanza della sentenza n. 749/2025 depositata il 19.03.2025 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 8603/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto di UI US ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; TIZIANA SPANO’ ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; dichiara tenuto e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare a UI US €. 500,00, attraverso l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale; TIZIANA SPANO’ €. 500,00, attraverso l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale”
quanto al ricorso n. 3190 del 2025:
per ottemperanza della sentenza n. 1681/2024 depositata il 18.06.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 8804/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; dichiara tenuto e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare: €. 1.000,00 a AN RV €. 1.000,00 a FR MO attraverso l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale”
quanto al ricorso n. 3332 del 2025:
per l'ottemperanza della sentenza n. 947/2024 depositata il 12.04.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 8292/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell’importo complessivo di € 1.000,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo”
quanto al ricorso n. 3360 del 2025:
per l'ottemperanza della sentenza n. 785/2025 depositata il 25.03.2025 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 8657/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale "accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento all'anno scolastico 2024/2025 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di Euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo".
quanto al ricorso n. 3422 del 2025:
per l'ottemperanza della sentenza n. 2198/2023 depositata il 06.12.2023 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 2489/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; condanna il Ministero dell’Istruzione ad accreditare in favore del ricorrente sulla carta elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500,00 con riferimento al sopraddetto anno scolastico; oltre ad interessi e rivalutazione monetaria".
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in vista della odierna camera di consiglio, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NA, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO NA |
IL SEGRETARIO