Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2087
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa considerazione della depenalizzazione

    Il motivo è inammissibile perché la questione della depenalizzazione non è stata sollevata in appello e non rientra tra le questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza. Inoltre, il motivo è generico e aspecifico, non indicando se il titolo di credito fosse trasferibile o meno.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.

    La richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p. è inammissibile perché non è stata dedotta con atto d'appello.

  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione di pena sostitutiva

    La mancata motivazione sul punto rende legittimo il motivo. La richiesta di pena sostitutiva era stata formulata con conclusioni scritte inviate via PEC. La sentenza impugnata non ha fornito alcuna replica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2087
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2087
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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