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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 639/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Presidente
BUSACCA ROSSELLA, AT
BA GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 433/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016948607 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7622/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520249016948607, notificatagli il 13.11.2024 con la quale gli è stato intimato di pagare la somma complessiva di € 65.729,12 sulla base di due cartelle ivi indicate:
1) n. 29520130034663700000 notificata il 01/08/2014 di € 65.373,93;
2) cartella n. 29520190006681607004 notifica il 06/08/2019 di € 352,19.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento con consegue nullità dell'atto impugnato per illegittimità derivata, la matura prescrizione del credito - incluso quello dovuto a titoli di interessi e sanzioni
- per il decorso del termine previsto dalla legge.
L'Agenzia delle Entrate e l'AdER, costituitesi in giudizio, dopo avere eccepito il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai vizi non imputabili a loro operato, hanno contestato quanto asserito nel ricorso chiedendone il rigetto con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente occorre evidenziare che la prescrizione per l'Irpef e per l'imposta di registro – per cui è causa – matura con il decorso del termine di dieci anni (cfr. Cass. n. 33213/23 e Cass n. 12740/20).
Ciò precisato occorre evidenziare che con riferimento alla cartella n. 29520190006681607004, la stessa risulta regolarmente notificata al contribuente in quanto è stata direttamente a lui consegnata in data 6.8.2019 con la conseguenza che da tale data a quella della notifica dell'intimazione (avvenuta il 13.11.2024) non è ancora decorso il termine di prescrizione decennale.
Viceversa, devono ritenersi prescritti gli interessi e le sanzioni ivi indicati per decorrenze del termine quinquennale di prescrizione.
Al riguardo si osserva che la prescrizione degli interessi - a differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie che godono di una disciplina speciale - è regolata dall'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., secondo cui si prescrivono in 5 anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
In materia, la giurisprudenza ha affermato che in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale.
Consegue che anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali (cfr. Cass. n.
23052/25; in termini conformi Cass. n. 2095/23).
Gli interessi, quindi, man mano che maturano, costituiscono un'obbligazione autonoma e rimangono indipendenti rispetto all'obbligazione principale dalla quale sono sorti ( cfr. Cass. 24295/19).
In materia tributaria il termine di prescrizione delle sanzioni è di 5 anni, così come previsto dal terzo comma dell'art. 20 D.lgs. 472/1997 che testualmente recita “ Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”.
La Suprema Corte ha precisato che il “Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'"actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (Cass. n. 5577/19).
Sulla base di quanto esposto, le sanzioni e gi interessi indicati nella cartella di pagamento n.
29520190006681607004 devono ritenersi prescritti per decorso del termine quinquennale tra la data della notifica della cartella e la notifica dell'atto oggetto di gravame.
Passando ad esaminare la cartella di pagamento n. 29520130034663700000, relativa all'Irpef anni 2003 e
2004, occorre preliminarmente evidenziare che la stessa è stata regolarmente notificata al contribuente in quanto da lui direttamente ricevuta in data 1.8.2014.
Inoltre la cartella oggetto d'esame è stata emessa sulla base degli accertamenti RJD010200294-08 (IRPEF
2003) e RJD010200296-08 (IRPEF 2004) che parte ricorrente - illo tempore - aveva regolarmente impugnato.
Dall'esame della documentazione in atti risulta, inoltre, che le sentenze di primo grado favorevoli all'Ufficio, sono state confermate nell'anno 2021 dalla Commissione Tributaria Regionale di Sicilia e, verosimilmente, sono passate in giudicato (circostanza questa non contestata dalla parte ricorrente).
Sulla base di quanto argomentato, pertanto, deve ritenersi che dal giudicato delle sentenze depositate in atti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (2024) non può ritenersi decorso il termine di prescrizione (decennale o quinquennale) né per tributo né per gli interessi e sanzioni dovute pertanto sotto tale profilo il ricorso non merita accoglimento.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 12.12.2025. Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rossella Busacca dott.
AN VA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Presidente
BUSACCA ROSSELLA, AT
BA GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 433/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016948607 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7622/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520249016948607, notificatagli il 13.11.2024 con la quale gli è stato intimato di pagare la somma complessiva di € 65.729,12 sulla base di due cartelle ivi indicate:
1) n. 29520130034663700000 notificata il 01/08/2014 di € 65.373,93;
2) cartella n. 29520190006681607004 notifica il 06/08/2019 di € 352,19.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento con consegue nullità dell'atto impugnato per illegittimità derivata, la matura prescrizione del credito - incluso quello dovuto a titoli di interessi e sanzioni
- per il decorso del termine previsto dalla legge.
L'Agenzia delle Entrate e l'AdER, costituitesi in giudizio, dopo avere eccepito il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai vizi non imputabili a loro operato, hanno contestato quanto asserito nel ricorso chiedendone il rigetto con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente occorre evidenziare che la prescrizione per l'Irpef e per l'imposta di registro – per cui è causa – matura con il decorso del termine di dieci anni (cfr. Cass. n. 33213/23 e Cass n. 12740/20).
Ciò precisato occorre evidenziare che con riferimento alla cartella n. 29520190006681607004, la stessa risulta regolarmente notificata al contribuente in quanto è stata direttamente a lui consegnata in data 6.8.2019 con la conseguenza che da tale data a quella della notifica dell'intimazione (avvenuta il 13.11.2024) non è ancora decorso il termine di prescrizione decennale.
Viceversa, devono ritenersi prescritti gli interessi e le sanzioni ivi indicati per decorrenze del termine quinquennale di prescrizione.
Al riguardo si osserva che la prescrizione degli interessi - a differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie che godono di una disciplina speciale - è regolata dall'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., secondo cui si prescrivono in 5 anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
In materia, la giurisprudenza ha affermato che in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale.
Consegue che anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali (cfr. Cass. n.
23052/25; in termini conformi Cass. n. 2095/23).
Gli interessi, quindi, man mano che maturano, costituiscono un'obbligazione autonoma e rimangono indipendenti rispetto all'obbligazione principale dalla quale sono sorti ( cfr. Cass. 24295/19).
In materia tributaria il termine di prescrizione delle sanzioni è di 5 anni, così come previsto dal terzo comma dell'art. 20 D.lgs. 472/1997 che testualmente recita “ Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”.
La Suprema Corte ha precisato che il “Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'"actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (Cass. n. 5577/19).
Sulla base di quanto esposto, le sanzioni e gi interessi indicati nella cartella di pagamento n.
29520190006681607004 devono ritenersi prescritti per decorso del termine quinquennale tra la data della notifica della cartella e la notifica dell'atto oggetto di gravame.
Passando ad esaminare la cartella di pagamento n. 29520130034663700000, relativa all'Irpef anni 2003 e
2004, occorre preliminarmente evidenziare che la stessa è stata regolarmente notificata al contribuente in quanto da lui direttamente ricevuta in data 1.8.2014.
Inoltre la cartella oggetto d'esame è stata emessa sulla base degli accertamenti RJD010200294-08 (IRPEF
2003) e RJD010200296-08 (IRPEF 2004) che parte ricorrente - illo tempore - aveva regolarmente impugnato.
Dall'esame della documentazione in atti risulta, inoltre, che le sentenze di primo grado favorevoli all'Ufficio, sono state confermate nell'anno 2021 dalla Commissione Tributaria Regionale di Sicilia e, verosimilmente, sono passate in giudicato (circostanza questa non contestata dalla parte ricorrente).
Sulla base di quanto argomentato, pertanto, deve ritenersi che dal giudicato delle sentenze depositate in atti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (2024) non può ritenersi decorso il termine di prescrizione (decennale o quinquennale) né per tributo né per gli interessi e sanzioni dovute pertanto sotto tale profilo il ricorso non merita accoglimento.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 12.12.2025. Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rossella Busacca dott.
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