Articolo 10 della Legge 14 agosto 1982, n. 599
Articolo 9Articolo 11
Versione
9 settembre 1982
Art. 10. Liquidazione del contributo

In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale della costruzione possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui al precedente articolo 3.
Dopo l'inizio dei lavori di costruzione per le unita' commesse o successivamente al contratto di prima vendita, indipendentemente dall'avanzamento globale della costruzione, qualora venga prestata idonea fidejussione, puo' essere corrisposto un anticipo fino al 75 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione, di cui al precedente articolo 3.
La fidejussione e' proporzionalmente ridotta o restituita in corrispondenza del raggiungimento dei prescritti avanzamenti.
A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile valuta la congruita' del prezzo contrattuale comprensivo dell'eventuale revisione di questo o, in assenza di contratto, del prezzo dichiarato dal cantiere, eventualmente aggiornato al momento dell'ultimazione della costruzione.
La liquidazione definitiva del contributo e' disposta, in base ai risultati delle valutazioni di cui al precedente comma, con decreto del Ministro della marina mercantile con il quale e' modificato l'importo indicato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 3.
Qualora il contributo indicato nel provvedimento di concessione risulti, rispetto a quello da liquidare, superiore del 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo e' liquidato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello stabilito nel provvedimento di concessione.
Entrata in vigore il 9 settembre 1982