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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/09/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori Magistrati: dr. Marcello Testaquatra Presidente dr. Calogero Domenico Cammarata Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 14/2025 V.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
(c.f. ) e , CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...], in data [...], (c.f. ), CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Luisa Di Vita (pec:
), presso il cui studio sito in San Email_1
Cataldo, Via San Giovanni bosco n. 41, sono elettivamente domiciliati.
*****
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.6.2025, entrambe le parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 3.1.2025 e Parte_1
hanno esposto: di avere contratto Parte_2 matrimonio in Caltanissetta (CL), in data 25.9.1999, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1999, parte II, Serie A, n.
301, volume 1; che dal matrimonio sono nati i due figli il Persona_1 29.8.2001 e il 5.11.2003, entrambi maggiorenni, Persona_2 quest'ultimo economicamente non autosufficiente;
che con decreto cron.
n. 844/2023 del 21.2.2023 il Tribunale di Caltanissetta aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso come precisato con note depositate il 14.12.2022.
Sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5.3.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Invitate a fornire chiarimenti in merito al mantenimento previsto per il figlio non economicamente autosufficiente, le parti con note di trattazione scritta depositate in data 28.5.2025 hanno precisato quanto richiesto.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi, come precisata con le note di trattazione scritta del 28.5.2025, può pertanto esser recepita in quanto non contraria all'ordinamento e conforme all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caltanissetta (CL), in data 25.9.1999 da e , trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_3
Stato civile del predetto Comune dell'anno 1999, parte II, Serie A, n. 301, volume 1; omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
nulla sulle spese.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 12.9.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Marcello Testaquatra
Alessandra Frasca