Articolo 2892 del Codice civile
Articolo 2891Articolo 2839
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19 aprile 1942
Art. 2892.

(Divieto di proroga dei termini).

I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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