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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 390/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3502/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0802021004407688000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020180009197146000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160802017002091155000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Sig. Ricorrente_1 come rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, con memoria di costituzione in giudizio in data 3 luglio 2025 ha impugnato un provvedimento neppure identificabile, in quanto ne ha allegato soltanto uno stralcio, riferito alle cartelle di pagamento n. 08020170002091155000 riguardante spese processuali ruolo emesso dal tribunale di Napoli;
n. 080201808020180009197146000 riguardante cassa delle ammende e spese processuali ruolo emesso dal tribunale di Napoli;
n. 08020210004407688000 riguardante recupero multe e ammende, spese processuali e cassa delle ammende, ruolo emesso dalla Corte di appello di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, dandone prova mediante deposito al momento della costituzione in giudizio.
Il mancato deposito della prova della notifica, come nella fattispecie in esame, rende il ricorso inammissibile, impedendo al giudice di esaminarne il merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr AC AT dr SA ON
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3502/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0802021004407688000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020180009197146000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160802017002091155000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Sig. Ricorrente_1 come rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, con memoria di costituzione in giudizio in data 3 luglio 2025 ha impugnato un provvedimento neppure identificabile, in quanto ne ha allegato soltanto uno stralcio, riferito alle cartelle di pagamento n. 08020170002091155000 riguardante spese processuali ruolo emesso dal tribunale di Napoli;
n. 080201808020180009197146000 riguardante cassa delle ammende e spese processuali ruolo emesso dal tribunale di Napoli;
n. 08020210004407688000 riguardante recupero multe e ammende, spese processuali e cassa delle ammende, ruolo emesso dalla Corte di appello di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, dandone prova mediante deposito al momento della costituzione in giudizio.
Il mancato deposito della prova della notifica, come nella fattispecie in esame, rende il ricorso inammissibile, impedendo al giudice di esaminarne il merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr AC AT dr SA ON