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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente e Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2016/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S..a.s. Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF ST n. 03-04-2024 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 9.9.2025 e successivamente iscritto a ruolo, la odierna ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto opposto dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Bari all'istanza di rimborso dell'imposta di registro relativa all'atto di compravendita datato 20.12.2023 e formulata in data 3.4.2024.
Con la predetta istanza e poi con il ricorso la contribuente reclama l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 anzicchè in misura proporzionale del
9% sull'atto di compravendita del compendio immobiliare acquistato a seguito di confisca dall'ANBCS (Ag,
Nazionale beni confiscati e sequestrati) di un bene in precedenza di altra società colpita dalla misura ablativa.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni depositato in data 7.11.2025, eccependo che l'immobile trasferito, essendo stato venduto dall'Erario dello Stato dopo essere stato oggetto di confisca e, per ciò di esproprio, non sarebbe soggetto ad IVA, in quanto ceduto da soggetto fuori campo IVA (lo Stato, appunto), con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale secondo il principio di alternatività IVA/Registro.
All'udienza del 23.2.2026, la causa è stata trattenuta in decisione letta la memoria della ricorrente depositata in data 11.2.2026 e ribadita nel corso della disussione orale, durante la quale il difensore della ricorrente ha evidenziato che il bene sarebbe stato venuto, in realtà dalla società espropriata come dimostrerebbe la presenza in atto del suo liquidatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'assunto di parte ricorrente, secondo cui l'immobile sarebbe stato venduto dalla società originariamente proprietaria, è documentalmente smentito dal contenuto dell'atto di compravendita e dalle stesse allegazioni della contribuente che mai pone in discussione la precedente confisca del bene: "L'immobile trasferito è pervenuto all'ERARIO DELLO STATO (c.f. 87000390820) in virtù di decreto di confisca definitiva n.36/2016, trascritto a Bari in data 13 giugno 2018 ai n.ri 27048/19683, in danno della società "Società_2 S.R.L.".
La presenza e l'intervento del liquidatore, pertanto, non può che definirsi puramente prudenziale e cautelativa.
Essendo lo Stato pacificamente soggetto fuori campo IVA, ogni questione risulta assorbita.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore della costituita Agenzia, delle spese di lite che liquida in euro 1300,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente e Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2016/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S..a.s. Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IL IF ST n. 03-04-2024 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 9.9.2025 e successivamente iscritto a ruolo, la odierna ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto opposto dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Bari all'istanza di rimborso dell'imposta di registro relativa all'atto di compravendita datato 20.12.2023 e formulata in data 3.4.2024.
Con la predetta istanza e poi con il ricorso la contribuente reclama l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 anzicchè in misura proporzionale del
9% sull'atto di compravendita del compendio immobiliare acquistato a seguito di confisca dall'ANBCS (Ag,
Nazionale beni confiscati e sequestrati) di un bene in precedenza di altra società colpita dalla misura ablativa.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni depositato in data 7.11.2025, eccependo che l'immobile trasferito, essendo stato venduto dall'Erario dello Stato dopo essere stato oggetto di confisca e, per ciò di esproprio, non sarebbe soggetto ad IVA, in quanto ceduto da soggetto fuori campo IVA (lo Stato, appunto), con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale secondo il principio di alternatività IVA/Registro.
All'udienza del 23.2.2026, la causa è stata trattenuta in decisione letta la memoria della ricorrente depositata in data 11.2.2026 e ribadita nel corso della disussione orale, durante la quale il difensore della ricorrente ha evidenziato che il bene sarebbe stato venuto, in realtà dalla società espropriata come dimostrerebbe la presenza in atto del suo liquidatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'assunto di parte ricorrente, secondo cui l'immobile sarebbe stato venduto dalla società originariamente proprietaria, è documentalmente smentito dal contenuto dell'atto di compravendita e dalle stesse allegazioni della contribuente che mai pone in discussione la precedente confisca del bene: "L'immobile trasferito è pervenuto all'ERARIO DELLO STATO (c.f. 87000390820) in virtù di decreto di confisca definitiva n.36/2016, trascritto a Bari in data 13 giugno 2018 ai n.ri 27048/19683, in danno della società "Società_2 S.R.L.".
La presenza e l'intervento del liquidatore, pertanto, non può che definirsi puramente prudenziale e cautelativa.
Essendo lo Stato pacificamente soggetto fuori campo IVA, ogni questione risulta assorbita.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore della costituita Agenzia, delle spese di lite che liquida in euro 1300,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.