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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
SILVESTRI ENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RAPPRESENTANTE 1 -
CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 32845/2025 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1204/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, quale socia e liquidatrice della società Ricorrente_1 , società estinta nel mese di aprile 2018, ha impugnato il diniego del rimborso Iva dell'importo di € 46.142,00 di cui in epigrafe, emesso dall'AdE Direzione Provinciale di Avellino, notificato in data 25.3.25 relativamente all'istanza di rimborso presentata per l'anno d'imposta 2017.
In particolare, l'AdE ha adottato il provvedimento impugnato sul presupposto che il relativo credito iva non
è stato sufficientemente documentato.
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso Iva e condanna della resistente al pagamento della somma richiesta. A tal fine la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di impugnazione: 1) illegittimo e non corretto comportamento dell'Ufficio, atteso che dopo che la società aveva consegnato tutta la documentazione richiesta con nota del 9.11.18, l'Ufficio era stato silente per n. 3 anni e solo in data 6.10.21, a seguito di un'istanza di sollecito, aveva richiesto ulteriore e diversa documentazione, che la ricorrente non era stata in grado di produrre a causa di un furto denunciato ai Carabinieri della Stazione di Fontanarosa avvenuto nella notte tra il 9 ed il 10 marzo 2020; -
b) l'omessa attivazione da parte dell'Ufficio resistente delle ricerche tramite banche dati certamente idonee a reperire la documentazione ulteriore necessaria rispetto a quella già consegnata dalla società; -d) piena sufficienza ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso della documentazione già inviata in data 22.3.2019 dalla ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate DP di Avellino si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
La ricorrente depositava memoria illustrativa con costituzione di un ulteriore difensore e relativa procura alle liti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità del ricorso, attesa la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla ricorrente rispetto all'azione proposta, nonostante l'estinzione della società.
Giova evidenziare che la ricorrente ha agito in giudizio sia in proprio, ossia quale “ex socia” della società, sia come ex liquidatrice della stessa.
Tanto emerge chiaramente dalla lettura del ricorso introduttivo e della procura rilasciata alla dott.ssa Difensore_1 per la proposizione del ricorso.
Invero, in punto di diritto, giova evidenziare come la giurisprudenza di legittimità afferma ( la sussistenza della legittimazione dei soci di una società estinta ad agire in giudizio per il recupero di un credito riconducibile alla società (cfr. Cass. nn. 11411/2024 e 2439/2024) . In particolare, va ricordato come, a seguito della riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Pertanto, il diritto di credito della società si trasferisce ai soci , in forza di un fenomeno successorio, non potendosi ritenere che l'estinzione della società comporti un'automatica rinuncia al credito, salva l'ipotesi di rimessione del debito ex art. 1236 c.c., derivante anche da comportamento concludente. Ne consegue che ciascuno degli ex soci è legittimato ad agire per ottenere il credito allo stesso spettante o per intero dell'estinta società (cfr., Cass., civ. S.U. 19750/2025).
Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non ha chiarito di agire per l'intero credito quale socia, non avendo neppure indicato il nominativo degli altri soci (e le rispettive quote sociali).
Dunque, poiché è stata riconosciuta la legittimazione ad agire alla ricorrente solo come ex socia ed poiché la ricorrente deteneva una quota pari all'85% delle quote sociali, le va riconosciuta una legittimazione ad agire per ottenere il rimborso del credito in lite, quale ex socia, limitatamente ad una percentuale del credito dell'estinta società corrispondente alla sua quota sociale.
Dal riconoscimento della legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, in proprio quale ex socia, discende, automaticamente, l'infondatezza anche dell'eccezione sollevata dall'Ufficio di nullità e/o inesistenza della procura alle liti, in quanto conferita in assenza di mandato della società oramai estinta
Passando, a questo punto, all'esame del merito, va evidenziato, in punto di fatto, che è emerso come la società aveva già completato tra il 2007 e il 2010 (salvo pochissime modeste rifiniture come emerge dalla comunicazione di ultimazione dei lavori inviata al Comune di Fontanarosa il 20.04.2016) la costruzione di immobili da destinare alla locazione. Tuttavia, attesa l'assenza di un giusto utile dell' attività d'impresa, i soci, con atto notarile del 5.4.2017 registrato in Benevento al n. 33/95 il 28.04.2017, hanno posto in liquidazione la società (nominando la socia Ricorrente_1 liquidatrice, odierna ricorrente) e, contestualmente, hanno assegnato agli unici tre soci gli immobili realizzati;
il trasferimento è avvenuto con l'agevolazione, ricorrendone i presupposti, ex art. 1 commi da 115 a 120 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. “Legge di Stabilità
2016) col pagamento dell'imposta sostitutiva. A fronte delle assegnazioni sono state emesse n. 3 fatture.
Tale operazione non è stata mai contestata dall'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente ha, dunque, ricostruito le vicende societarie, al fine di dimostrare come il credito Iva in capo alla società si è formato sostanzialmente nei primi quattro anni e di evidenziare che lo stesso era contenuto nelle Lipe trimestrali e nelle dichiarazioni iva regolarmente presentate, mai contestate, per gli anni dal 2006 al 2017.
Orbene, ad avviso della Corte, il comportamento tenuto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Avellino, rispetto all'istanza di rimborso ed alla fase di istruttoria, nonché di contraddittorio con la ricorrente, non è stata improntata ai principi di buona fede e correttezza di cui alla L. 212/2000.
Infatti, l'Ufficio, con la nota Prot. 74285 del 9.11.2018 ha richiesto alla ricorrente documentazione necessaria per l'istruttoria dell'istanza di rimborso. Si Tratta dei seguenti documenti: numero di telefono ed indirizzo della persona a cui rivolgersi per ulteriori chiarimenti;
dichiarazione di conformità all'originale dei documenti ecc.; -campione delle fatture di vendita degli anni in cui si è formato il credito con una imposta pari al 5% dell'importo richiesto;
-campione delle fatture di acquisto degli anni in cui si è formato il credito con una imposta pari al 5% dell'importo richiesto;
-registri iva acquisti e vendite degli anni in cui si è formato il credito chiesto a rimborso;
registro dei beni ammortizzabili;
documentazione relativa alla dismissione dei cespiti. Poi, dopo la consegna di tale documentazione, per ben tre anni, l'AdE non ha dato alcuna risposta all'istanza, né ha richiesto ulteriori documenti e/o chiarimenti.
Solo in data 6.10.2021, a seguito di un sollecito dell'istante, l'Ufficio ha risposto richiedendo ulteriori e diversi documenti, senza fornire nessuna spiegazione di tale comportamento.
Poi, va considerato che nel provvedimento impugnato l'Ufficio parla di “errori materiali o di calcolo” che avrebbero precluso il rimborso, senza indicare di quali errori e conteggi si tratti. Nello stesso atto di diniego,
l'AdE chiarisce, in modo palesemente contraddittorio, che il rimborso è stato negato per “la mancata produzione dal 2006 al 2016 della contabilità”; tale omissione avrebbe “... reso impossibile ricostruire la continuità del credito I.V.A. e l'esistenza dello stesso”.
Ebbene, tale motivazione non è chiara, ma estremamente generica e contraddittoria.
Infatti, in relazione a ciascuno anno d'imposta l'Ufficio ha ricevuto le LIPE trimestrali e le dichiarazioni IVA annuali;
dall'analisi di tali documenti sarebbe stata possibile una ricostruzione della continuità del credito iva e della esistenza dello stesso, alla luce della peculiare vicenda societaria sopra illustrata. Inoltre, non è chiaro come mai l'AdE non abbia fatto alcun riferimento ai documenti (tra i quali il libro cespiti) consegnati dall'istante in data 22.3.2019, nè abbia in alcun modo indicato le ragioni per le quali non fossero utilizzabili.
Tali omissioni sono gravi, atteso che si tratta di documenti richiesti in modo specifico dall'Ufficio dopo la presentazione dell'istanza di rimborso.
E' vero che, in linea generale ex art. 7 co. 5 bis D.lgs. 546/1992, l'onere della prova dell'esistenza del credito in esame grava sul contribuente che abbia avanzato richiesta di rimborso;
è parimenti vero, tuttavia, che per i principi di buona fede e leale collaborazione tra l'A.F. ed il contribuente non può essere richiesta a quest'ultimo la prova di fatti già conosciuti e/o agevolmente conoscibili dall'Ufficio (Cfr. Cass. 12304/2017;
CTR Lazio sent. 4232/2019).
Quanto, poi, alla documentazione ulteriore richiesta dall'Ufficio, dopo ben tre anni dalla prima richiesta istruttoria e dopo quattro anni dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, va evidenziato che la richiesta non pare adeguatamente motivata con riferimento ad una reale necessità di tali ulteriori documenti ai fini del riconoscimento del diritto di credito (soprattutto se si tiene conto che si tratta di documenti non originariamente richiesti ed ulteriori rispetto a quelli già forniti).
Inoltre, siffatta richiesta, proprio perché avvenuta a distanza di anni dalla prima richiesta e dopo un lungo periodo di silenzio, si pone in contrasto con l'art. 10 dello Statuto del contribuente.
Tale norma prevede come “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”.
Giova, poi, evidenziare, in punto di diritto, come il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, con una valutazione che tende ad accomunare entrambi i primi due commi dell'art. 10 cit., afferma che "la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione Europea (Cass. n. 370 del 09/01/2019; Cass. n. 10499 del 03/05/2018; Cass. n. 12635 del
08/02/2017; Cass. n. 5934 del 25/03/2015; Cass. n. 16692 del 03/07/2013; Cass. n. 21070 del 13/10/2011;
Cass. n. 19479 del 10/09/2009). In definitiva, nel caso in esame, per le ragioni illustrate il ricorso merita parziale accoglimento.
Le spese vengono compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, ordinando il rimborso in favore della ricorrente nella misura del 85 % della somma richiesta, oltre interesse dalla domanda al saldo effettivo.
Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
SILVESTRI ENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RAPPRESENTANTE 1 -
CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 32845/2025 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1204/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, quale socia e liquidatrice della società Ricorrente_1 , società estinta nel mese di aprile 2018, ha impugnato il diniego del rimborso Iva dell'importo di € 46.142,00 di cui in epigrafe, emesso dall'AdE Direzione Provinciale di Avellino, notificato in data 25.3.25 relativamente all'istanza di rimborso presentata per l'anno d'imposta 2017.
In particolare, l'AdE ha adottato il provvedimento impugnato sul presupposto che il relativo credito iva non
è stato sufficientemente documentato.
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso Iva e condanna della resistente al pagamento della somma richiesta. A tal fine la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di impugnazione: 1) illegittimo e non corretto comportamento dell'Ufficio, atteso che dopo che la società aveva consegnato tutta la documentazione richiesta con nota del 9.11.18, l'Ufficio era stato silente per n. 3 anni e solo in data 6.10.21, a seguito di un'istanza di sollecito, aveva richiesto ulteriore e diversa documentazione, che la ricorrente non era stata in grado di produrre a causa di un furto denunciato ai Carabinieri della Stazione di Fontanarosa avvenuto nella notte tra il 9 ed il 10 marzo 2020; -
b) l'omessa attivazione da parte dell'Ufficio resistente delle ricerche tramite banche dati certamente idonee a reperire la documentazione ulteriore necessaria rispetto a quella già consegnata dalla società; -d) piena sufficienza ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso della documentazione già inviata in data 22.3.2019 dalla ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate DP di Avellino si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
La ricorrente depositava memoria illustrativa con costituzione di un ulteriore difensore e relativa procura alle liti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità del ricorso, attesa la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla ricorrente rispetto all'azione proposta, nonostante l'estinzione della società.
Giova evidenziare che la ricorrente ha agito in giudizio sia in proprio, ossia quale “ex socia” della società, sia come ex liquidatrice della stessa.
Tanto emerge chiaramente dalla lettura del ricorso introduttivo e della procura rilasciata alla dott.ssa Difensore_1 per la proposizione del ricorso.
Invero, in punto di diritto, giova evidenziare come la giurisprudenza di legittimità afferma ( la sussistenza della legittimazione dei soci di una società estinta ad agire in giudizio per il recupero di un credito riconducibile alla società (cfr. Cass. nn. 11411/2024 e 2439/2024) . In particolare, va ricordato come, a seguito della riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Pertanto, il diritto di credito della società si trasferisce ai soci , in forza di un fenomeno successorio, non potendosi ritenere che l'estinzione della società comporti un'automatica rinuncia al credito, salva l'ipotesi di rimessione del debito ex art. 1236 c.c., derivante anche da comportamento concludente. Ne consegue che ciascuno degli ex soci è legittimato ad agire per ottenere il credito allo stesso spettante o per intero dell'estinta società (cfr., Cass., civ. S.U. 19750/2025).
Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non ha chiarito di agire per l'intero credito quale socia, non avendo neppure indicato il nominativo degli altri soci (e le rispettive quote sociali).
Dunque, poiché è stata riconosciuta la legittimazione ad agire alla ricorrente solo come ex socia ed poiché la ricorrente deteneva una quota pari all'85% delle quote sociali, le va riconosciuta una legittimazione ad agire per ottenere il rimborso del credito in lite, quale ex socia, limitatamente ad una percentuale del credito dell'estinta società corrispondente alla sua quota sociale.
Dal riconoscimento della legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, in proprio quale ex socia, discende, automaticamente, l'infondatezza anche dell'eccezione sollevata dall'Ufficio di nullità e/o inesistenza della procura alle liti, in quanto conferita in assenza di mandato della società oramai estinta
Passando, a questo punto, all'esame del merito, va evidenziato, in punto di fatto, che è emerso come la società aveva già completato tra il 2007 e il 2010 (salvo pochissime modeste rifiniture come emerge dalla comunicazione di ultimazione dei lavori inviata al Comune di Fontanarosa il 20.04.2016) la costruzione di immobili da destinare alla locazione. Tuttavia, attesa l'assenza di un giusto utile dell' attività d'impresa, i soci, con atto notarile del 5.4.2017 registrato in Benevento al n. 33/95 il 28.04.2017, hanno posto in liquidazione la società (nominando la socia Ricorrente_1 liquidatrice, odierna ricorrente) e, contestualmente, hanno assegnato agli unici tre soci gli immobili realizzati;
il trasferimento è avvenuto con l'agevolazione, ricorrendone i presupposti, ex art. 1 commi da 115 a 120 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. “Legge di Stabilità
2016) col pagamento dell'imposta sostitutiva. A fronte delle assegnazioni sono state emesse n. 3 fatture.
Tale operazione non è stata mai contestata dall'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente ha, dunque, ricostruito le vicende societarie, al fine di dimostrare come il credito Iva in capo alla società si è formato sostanzialmente nei primi quattro anni e di evidenziare che lo stesso era contenuto nelle Lipe trimestrali e nelle dichiarazioni iva regolarmente presentate, mai contestate, per gli anni dal 2006 al 2017.
Orbene, ad avviso della Corte, il comportamento tenuto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Avellino, rispetto all'istanza di rimborso ed alla fase di istruttoria, nonché di contraddittorio con la ricorrente, non è stata improntata ai principi di buona fede e correttezza di cui alla L. 212/2000.
Infatti, l'Ufficio, con la nota Prot. 74285 del 9.11.2018 ha richiesto alla ricorrente documentazione necessaria per l'istruttoria dell'istanza di rimborso. Si Tratta dei seguenti documenti: numero di telefono ed indirizzo della persona a cui rivolgersi per ulteriori chiarimenti;
dichiarazione di conformità all'originale dei documenti ecc.; -campione delle fatture di vendita degli anni in cui si è formato il credito con una imposta pari al 5% dell'importo richiesto;
-campione delle fatture di acquisto degli anni in cui si è formato il credito con una imposta pari al 5% dell'importo richiesto;
-registri iva acquisti e vendite degli anni in cui si è formato il credito chiesto a rimborso;
registro dei beni ammortizzabili;
documentazione relativa alla dismissione dei cespiti. Poi, dopo la consegna di tale documentazione, per ben tre anni, l'AdE non ha dato alcuna risposta all'istanza, né ha richiesto ulteriori documenti e/o chiarimenti.
Solo in data 6.10.2021, a seguito di un sollecito dell'istante, l'Ufficio ha risposto richiedendo ulteriori e diversi documenti, senza fornire nessuna spiegazione di tale comportamento.
Poi, va considerato che nel provvedimento impugnato l'Ufficio parla di “errori materiali o di calcolo” che avrebbero precluso il rimborso, senza indicare di quali errori e conteggi si tratti. Nello stesso atto di diniego,
l'AdE chiarisce, in modo palesemente contraddittorio, che il rimborso è stato negato per “la mancata produzione dal 2006 al 2016 della contabilità”; tale omissione avrebbe “... reso impossibile ricostruire la continuità del credito I.V.A. e l'esistenza dello stesso”.
Ebbene, tale motivazione non è chiara, ma estremamente generica e contraddittoria.
Infatti, in relazione a ciascuno anno d'imposta l'Ufficio ha ricevuto le LIPE trimestrali e le dichiarazioni IVA annuali;
dall'analisi di tali documenti sarebbe stata possibile una ricostruzione della continuità del credito iva e della esistenza dello stesso, alla luce della peculiare vicenda societaria sopra illustrata. Inoltre, non è chiaro come mai l'AdE non abbia fatto alcun riferimento ai documenti (tra i quali il libro cespiti) consegnati dall'istante in data 22.3.2019, nè abbia in alcun modo indicato le ragioni per le quali non fossero utilizzabili.
Tali omissioni sono gravi, atteso che si tratta di documenti richiesti in modo specifico dall'Ufficio dopo la presentazione dell'istanza di rimborso.
E' vero che, in linea generale ex art. 7 co. 5 bis D.lgs. 546/1992, l'onere della prova dell'esistenza del credito in esame grava sul contribuente che abbia avanzato richiesta di rimborso;
è parimenti vero, tuttavia, che per i principi di buona fede e leale collaborazione tra l'A.F. ed il contribuente non può essere richiesta a quest'ultimo la prova di fatti già conosciuti e/o agevolmente conoscibili dall'Ufficio (Cfr. Cass. 12304/2017;
CTR Lazio sent. 4232/2019).
Quanto, poi, alla documentazione ulteriore richiesta dall'Ufficio, dopo ben tre anni dalla prima richiesta istruttoria e dopo quattro anni dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, va evidenziato che la richiesta non pare adeguatamente motivata con riferimento ad una reale necessità di tali ulteriori documenti ai fini del riconoscimento del diritto di credito (soprattutto se si tiene conto che si tratta di documenti non originariamente richiesti ed ulteriori rispetto a quelli già forniti).
Inoltre, siffatta richiesta, proprio perché avvenuta a distanza di anni dalla prima richiesta e dopo un lungo periodo di silenzio, si pone in contrasto con l'art. 10 dello Statuto del contribuente.
Tale norma prevede come “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”.
Giova, poi, evidenziare, in punto di diritto, come il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, con una valutazione che tende ad accomunare entrambi i primi due commi dell'art. 10 cit., afferma che "la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione Europea (Cass. n. 370 del 09/01/2019; Cass. n. 10499 del 03/05/2018; Cass. n. 12635 del
08/02/2017; Cass. n. 5934 del 25/03/2015; Cass. n. 16692 del 03/07/2013; Cass. n. 21070 del 13/10/2011;
Cass. n. 19479 del 10/09/2009). In definitiva, nel caso in esame, per le ragioni illustrate il ricorso merita parziale accoglimento.
Le spese vengono compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, ordinando il rimborso in favore della ricorrente nella misura del 85 % della somma richiesta, oltre interesse dalla domanda al saldo effettivo.
Spese compensate.