Art. 3.
Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono estensibili alla riesportazione di manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale di materie prime e materie tessili diverse da quelle considerate nel menzionato articolo 1, in relazione alle necessita' rappresentate dai settori industriali interessati e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione finanziaria.
Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono estensibili alla riesportazione di manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale di materie prime e materie tessili diverse da quelle considerate nel menzionato articolo 1, in relazione alle necessita' rappresentate dai settori industriali interessati e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione finanziaria.