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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NE RI EL, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3223/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500007917 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7338/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate - NE e depositato telematicamente in data
2.05.2025 la Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Rappresentante_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata il 4.02.2025 avente ad oggetto la FIAT Panda 1.0 Hibrid 5P tg. Targa_1 che si fondava su otto cartelle esattoriali per la somma complessiva di €.18.976,72.
La ricorrente eccepiva la nullità della notifica dell'atto impugnato perché eseguita tramite PEC da indirizzo del mittente non ufficiale e la nullità derivata del provvedimento per la omessa notifica degli atti presupposti. Rilevava che l'autovettura oggetto del fermo era un bene strumentale della ditta ammortizzabile e iscritto nel libro degli acquisti e aggiungeva, in particolare, che quattro delle cartelle sottese non erano state notificate e una era stata annullata da questa Corte con sentenza n. 508/2025, che allegava.
Agenzia delle Entrate - NE si costituiva in giudizio con memoria del 25.11.2025 e allegava documentazione relativa alla notifica delle cartelle sottese alla comunicazione di fermo in oggetto.
Eccepiva, per due delle cartelle presupposte, il difetto di giurisdizione di questa Corte perché relative a debiti di natura non tributaria.
La difesa della ricorrente, all'odierna udienza, eccepiva la tardività della costituzione in giudizio della parte convenuta e la inutilizzabilità dei documenti allegati alla comparsa di costituzione. In ordine al motivo di impugnazione relativo alla impignorabilità del mezzo rilevava di avere erratamente proposto il motivo.
La Corte, all'esito dell'udienza, decideva come da parte dispositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve rilevarsi preliminarmente che, in virtù del principio processuale della “ragione più liquida” - evincibile dal combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost. - per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (in tal senso: Cass., 12002/2014; 23621/2011).
Nella specie, assume carattere determinante ed esaustivo rispetto alle altre l'eccezione di tardività della costituzione della parte resistente e della conseguente inutilizzabilità dei documenti che la medesima ha depositato e allegato alla comparsa di costituzione.
Agenzia delle Entrate - NE si è costituita in data 25.11.2025 rispetto all'udienza di trattazione del
5.12.2025 ossia undici giorni prima dell'udienza.
Sul punto, osserva il Collegio che è incontestata la tardività della costituzione della convenuta, ritualmente eccepita alla prima udienza successiva dalla parte ricorrente e avvenuta senza il rispetto del termine fissato dall'art. 32 d.lgs.546/1992 e la conseguente inutilizzabilità dei documenti allegati alla comparsa di costituzione che devono essere espunti dal processo tributario.
E' pacifico, infatti, che, nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse. La mera proposizione di difese e questioni di diritto non è preclusa pur in presenza di tardiva costituzione essendo prevista, nel processo tributario, la decadenza dalle eccezioni rilevabili d'ufficio (in tal senso: Cass. civ. sez. 5, 30388/2024). L'art. 32 cit., tuttavia, che prevede la non utilizzaabilità dei documenti tardivamente depositati (ventesimo giorno prima dell'udienza), è dettato per consentire il rispetto del principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost. e del contraddittorio legittimo tra le parti in causa che deve essere garantito anche con la possibilità di valutare per tempo la produzione documentale altrui ma che non può spingersi sino a vietare che la parte intervenga in giudizio tramite il proprio difensore al quale ha conferito procura di rappresentarla.
Il ricorso, pertanto, stante la mancata prova della notifica delle cartelle sottese alla comunicazione di fermo amministrativo per cui è causa, merita accoglimento costituendo l'atto impugnato il primo provvedimento del quale la contribuente ha avuto conoscenza legale.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa devono essere poste a carico della convenuta che aveva l'onere di costituirsi tempestivamente e di depositare per tempo i documenti attestanti la notifica degli atti sottesi a quello in esame.
Le spese vanno determinate in €.1.500,00 oltre accessori come per legge in ragione del valore economico della controversia e la ricorrente ha diritto al rimborso del CU, se assolto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia delle Entrate - NE al pagamento delle spese di causa nella misura indicata in parte motiva. Così deciso in camera di consiglio il 5/12/2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NE RI EL, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3223/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500007917 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7338/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate - NE e depositato telematicamente in data
2.05.2025 la Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Rappresentante_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata il 4.02.2025 avente ad oggetto la FIAT Panda 1.0 Hibrid 5P tg. Targa_1 che si fondava su otto cartelle esattoriali per la somma complessiva di €.18.976,72.
La ricorrente eccepiva la nullità della notifica dell'atto impugnato perché eseguita tramite PEC da indirizzo del mittente non ufficiale e la nullità derivata del provvedimento per la omessa notifica degli atti presupposti. Rilevava che l'autovettura oggetto del fermo era un bene strumentale della ditta ammortizzabile e iscritto nel libro degli acquisti e aggiungeva, in particolare, che quattro delle cartelle sottese non erano state notificate e una era stata annullata da questa Corte con sentenza n. 508/2025, che allegava.
Agenzia delle Entrate - NE si costituiva in giudizio con memoria del 25.11.2025 e allegava documentazione relativa alla notifica delle cartelle sottese alla comunicazione di fermo in oggetto.
Eccepiva, per due delle cartelle presupposte, il difetto di giurisdizione di questa Corte perché relative a debiti di natura non tributaria.
La difesa della ricorrente, all'odierna udienza, eccepiva la tardività della costituzione in giudizio della parte convenuta e la inutilizzabilità dei documenti allegati alla comparsa di costituzione. In ordine al motivo di impugnazione relativo alla impignorabilità del mezzo rilevava di avere erratamente proposto il motivo.
La Corte, all'esito dell'udienza, decideva come da parte dispositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve rilevarsi preliminarmente che, in virtù del principio processuale della “ragione più liquida” - evincibile dal combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost. - per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (in tal senso: Cass., 12002/2014; 23621/2011).
Nella specie, assume carattere determinante ed esaustivo rispetto alle altre l'eccezione di tardività della costituzione della parte resistente e della conseguente inutilizzabilità dei documenti che la medesima ha depositato e allegato alla comparsa di costituzione.
Agenzia delle Entrate - NE si è costituita in data 25.11.2025 rispetto all'udienza di trattazione del
5.12.2025 ossia undici giorni prima dell'udienza.
Sul punto, osserva il Collegio che è incontestata la tardività della costituzione della convenuta, ritualmente eccepita alla prima udienza successiva dalla parte ricorrente e avvenuta senza il rispetto del termine fissato dall'art. 32 d.lgs.546/1992 e la conseguente inutilizzabilità dei documenti allegati alla comparsa di costituzione che devono essere espunti dal processo tributario.
E' pacifico, infatti, che, nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse. La mera proposizione di difese e questioni di diritto non è preclusa pur in presenza di tardiva costituzione essendo prevista, nel processo tributario, la decadenza dalle eccezioni rilevabili d'ufficio (in tal senso: Cass. civ. sez. 5, 30388/2024). L'art. 32 cit., tuttavia, che prevede la non utilizzaabilità dei documenti tardivamente depositati (ventesimo giorno prima dell'udienza), è dettato per consentire il rispetto del principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost. e del contraddittorio legittimo tra le parti in causa che deve essere garantito anche con la possibilità di valutare per tempo la produzione documentale altrui ma che non può spingersi sino a vietare che la parte intervenga in giudizio tramite il proprio difensore al quale ha conferito procura di rappresentarla.
Il ricorso, pertanto, stante la mancata prova della notifica delle cartelle sottese alla comunicazione di fermo amministrativo per cui è causa, merita accoglimento costituendo l'atto impugnato il primo provvedimento del quale la contribuente ha avuto conoscenza legale.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa devono essere poste a carico della convenuta che aveva l'onere di costituirsi tempestivamente e di depositare per tempo i documenti attestanti la notifica degli atti sottesi a quello in esame.
Le spese vanno determinate in €.1.500,00 oltre accessori come per legge in ragione del valore economico della controversia e la ricorrente ha diritto al rimborso del CU, se assolto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia delle Entrate - NE al pagamento delle spese di causa nella misura indicata in parte motiva. Così deciso in camera di consiglio il 5/12/2025