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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17900 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa RA SA, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 17.12.2025, ha pronunciato in data 21.12.2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281-SEXIES E 127-TER C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 45893 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma alla Via Stimigliano n. 5, presso lo studio dell'avv. Claudio Conti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
- OPPONENTE -
e
(C.F. ), in qualità di procuratrice generale di CP_1 C.F._2
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliato in Roma alla Via Cardinal de Luca n. 10, presso lo studio dell'avv. Marina
Belloni, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
- OPPOSTA -
1 CONCLUSIONI:
- per parte opponente, "Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo emesso e dichiarare che la somma realmente dovuta era di € 5.500,00 e tenendo presente il versamento effettuato in base al precetto ricevuto, condannare parte attrice alla restituzione della maggior somma versata in € 4.340,50. Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi a favore dell'avv. Claudio Conti che se ne dichiara antistatario”;
- per parte opposta, “Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito: - respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa con conferma dell'ordinanza di pagamento emessa nel presente giudizio ex art. 648 c.p.c. e del decreto ingiuntivo opposto n. 11595/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data 09.09.2024. Nel merito in via subordinata: - nella denegata e scongiurata ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, condannare la Sig.ra (C.F. ) al pagamento Parte_1 C.F._1 della somma di € 8.250,00 oltre interessi e fino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso, con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore del Sig. da liquidarsi Controparte_2
d'ufficio in sentenza, per le motivazioni evidenziate in premessa delle presenti note, della comparsa di costituzione e delle memorie ex art. 171-ter n. 2 e n. 3 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, ivi comprese quelle di avvio e di assistenza legale per il procedimento di mediazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Roma con ricorso per decreto Controparte_2 ingiuntivo, esponendo:
- che sua procuratrice generale, con contratto del 29.7.2016, registrato il CP_1
successivo 2.8.2016, concedeva in locazione a l'immobile sito in Roma Parte_1 alla Via Fosso del Fontaniletto n. 40, a fronte di un corrispettivo pari ad € 550,00 mensili, da versare anticipatamente;
- che la conduttrice si rendeva morosa nel pagamento dei canoni di locazione dei mesi da aprile a dicembre 2019 e di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre 2020, per complessivi € 8.250,00;
2 - che vani risultavano i tentativi di recupero bonario del credito.
Con decreto n. 11595 del 9.9.2024, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, ingiungendo alla debitrice il pagamento dell'importo indicato dal creditore, maggiorato degli interessi come richiesti e delle spese del procedimento di ingiunzione.
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 25.10.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole in data 19.9.2024, attribuendo la pretesa morosità a difficoltà economiche legate all'emergenza COVID, che la conduttrice, con l'accordo del locatore, si impegnava a sanare quando possibile, purché il pagamento dei canoni correnti avvenisse regolarmente;
contestando l'ammontare del debito (stragiudizialmente, peraltro, indicato in misura superiore a quella ingiunta), alla luce del pagamento di € 2.750,00 a deconto delle mensilità di aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre 2019; chiedendo, per l'effetto, la rideterminazione dell'importo dovuto in € 5.500,00.
Costituitosi in giudizio per il tramite della madre munita di procura CP_1 generale rilasciata per atto notarile, eccepiva la nullità dell'atto Controparte_2 introduttivo del giudizio per vizi della vocatio in jus e dell'editio actionis; rappresentava che la morosità della locataria iniziava nell'anno 2018 e dunque ben prima delle vicende legate alla pandemia e che i pagamenti indicati nell'atto di opposizione andavano imputati alle mensilità pregresse da novembre 2018 a marzo 2019; confutava l'esistenza di alcun accordo di non debenza dei canoni insoluti;
chiedeva, conseguentemente, il rigetto dell'opposizione e, preliminarmente, l'emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento della somma non contestata di € 5.500,00, oltre alla condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, veniva disposto l'avvio della procedura di mediazione in ragione dell'oggetto della controversia;
constatato l'esito negativo del procedimento stragiudiziale, per mancata comparizione della parte regolarmente chiamata, la causa veniva rinviata per la decisione, nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 17.12.2025.
* * * * *
3 L'opposizione a decreto ingiuntivo sperimentata dall'attrice è radicalmente infondata.
L'odierno convenuto ha prodotto in giudizio il contratto di locazione fondante l'obbligazione di pagamento del canone, fissato dall'art. 2 in € 550,00 mensili (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo), così documentando la fonte del proprio credito.
Giova, in proposito, osservare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis, Cass. 15659/2011; 3373/2010;
9351/2007; 1743/2007; 13674/2006; 8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id., sez. unite, 13533/2001; ancora Cass. 20288/2011: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto
e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”).
Avendo la creditrice dimostrato la fonte del proprio diritto e allegato l'altrui inadempimento, la debitrice è onerata della prova dell'esistenza di fatti impeditivi, estintivi e/o modificativi della pretesa.
Ritiene il Tribunale che la parte conduttrice non abbia fornito alcun valido elemento in tal senso.
a. Per comodità espositiva, si esamina per prima l'eccezione di intervenuta rinuncia del locatore a pretendere l'integrale pagamento del corrispettivo della locazione, subordinata al regolare versamento dei canoni correnti.
La locataria non ha fornito alcuna evidenza documentale, né articolato prove di altro tipo, in ordine all'esistenza e al contenuto di un accordo siffatto.
4 Come ricordato da condivisibile pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III, 26.4.2024, n. 11219), la clausola generale di buona fede impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge;
in virtù di questo principio ciascuna parte è tenuta, da un lato, ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse. Ad un tale riguardo, il semplice ritardo di una parte nell'esercizio di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire per far valere l'inadempimento della controparte) può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun interesse del suo titolare, correlato ai limiti e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la controparte. D'altra parte, la volontà tacita di rinunziare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti, di per sé, a dedurne la volontà di rinuncia, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva. Pertanto, il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare dello stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita o di una modifica della disciplina contrattuale (in tal senso,
Cass. 15.3.2004, n. 5240; Cass. 15.10.2023, n. 23382; Cass. 28.1.2020, n. 1888).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che nessuna inequivoca rinuncia tacita sia intervenuta: il ritardo nella pretesa del pagamento dei canoni è agevolmente spiegabile alla luce della residenza all'estero del locatore, i cui interessi in Italia sono curati dall'anziana madre, munita di procura generale;
e, d'altronde, vi è prova documentale (cfr. all. 4 al ricorso monitorio) dell'avvenuta diffida rivolta dai sig.ri CP_2 alla sig.ra per il saldo della morosità maturata. Pt_1
5 La comunicazione di parte convenuta, intervenuta nella vigenza del rapporto contrattuale, induce a ritenere che la stessa non intendesse affatto rinunciare al proprio diritto, ma al contrario fosse determinata a recuperare anche coattivamente il credito vantato.
b. Le ulteriori ragioni a sostegno del mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento attengono sostanzialmente a circostanze che traggono fondamento dall'emergenza, anche economica, dovuta alla pandemia originata dalla diffusione del virus Covid-19.
Non è oggetto di contestazione la circostanza che i canoni di locazione di cui al decreto ingiuntivo (maturati a partire dal mese di aprile 2019) siano, almeno parzialmente, antecedenti all'insorgere dell'emergenza sanitaria.
Il mancato integrale pagamento del dovuto, ad ogni modo, non trova giustificazione nelle norme di cui agli artt. 1463 c.c., che disciplina l'impossibilità totale della prestazione (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”), e 1464 c.c., che disciplina l'impossibilità parziale della prestazione (“Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale”).
Il locatore, anzitutto, ha adempiuto in toto alla propria obbligazione – avente ad oggetto la concessione in godimento dell'immobile – per cui il venir meno della corresponsione del canone nella misura pattuita si configura come uno squilibrio del sinallagma contrattuale in danno di una parte e a vantaggio dell'altra, inadempiente rispetto alla propria prestazione pecuniaria.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento del Tribunale di Roma, in materia di locazione è da escludere che la grave situazione epidemiologica in essere e i provvedimenti limitativi della libertà di iniziativa economica emanati per effetto della diffusione del virus Covid-19 possano configurare un caso di impossibilità sopravvenuta;
sia con riferimento all'obbligazione di pagamento del canone della parte
6 conduttrice (attesa, innanzitutto, la natura fungibile del bene denaro) che con riguardo all'impossibilità per la stessa conduttrice di utilizzare, in tutto o in parte (come è incontestato, peraltro, che nella presente fattispecie sia avvenuto), la prestazione della locatrice (estrinsecantisi nella messa a disposizione dell'immobile locato): cfr. ex multis
Trib. Roma, sez. VI, 9.9.2020; 30.6.2021, n. 11336.
Nessuna giustificazione al mancato pagamento del canone si rinviene nemmeno nella normativa emergenziale adottata in occasione della pandemia: l'art. 91,
D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito dalla L. 24.4.2020, n. 27, nel prevedere che il rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto sia sempre valutato ai fini dell'esclusione di responsabilità del debitore ex artt. 1218 e 1223 c.c., anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, lungi dall'istituire un'ipotesi speciale di impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione, ha attribuito al giudice la possibilità di tener conto del rispetto delle misure restrittive, peraltro, di cui al suddetto decreto e con riferimento al periodo da esso contemplato.
c. Nemmeno può attribuirsi rilievo ai pagamenti documentati dalla conduttrice per € 2.750,00, al fine di ritenere dovuto un importo inferiore rispetto a quello ingiunto per via monitoria.
Come noto, la norma di cui all'art. 1193 c.c. – la quale stabilisce che chi ha più debiti della medesima specie verso lo stesso creditore può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare – presuppone l'esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi (sul punto, in diversa fattispecie, Cass. 29.12.1993, n. 12938; vedi anche Cass.
3.10.2013, n. 22639 e Cass. 28.8.2020, n. 18002).
Pertanto, se la disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti, non può ritenersi applicabile al pagamento di più canoni relativi ad un unico contratto di locazione (Cass. 14.9.2022, n. 27076: “La disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato
7 testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora”; vedasi anche Cass. 3.3.1998, n. 3077 secondo cui “il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad uno piuttosto che all'altra delle pattuite modalità di pagamento se il debito ha un'unica causa […]”).
La pluralità dei canoni, infatti, fa capo ad un'unica causa, nonostante l'esecuzione continuata del rapporto locatizio determini una modalità di pagamento frazionata nel tempo.
Non essendo stato dimostrato l'adempimento rispetto ai canoni di locazione cui il creditore opposto assume di aver riferimento i versamenti documentati dalla sig.ra pertanto, e incombendo sulla stessa l'onere di provare fatti modificativi della Pt_1 pretesa creditoria, l'importo dovuto rimane cristallizzato in quello accertato dal decreto ingiuntivo impugnato.
* * * * * *
Al rigetto dell'opposizione consegue, oltre alla conferma del decreto ingiuntivo, la condanna della parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese processuali, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi suggeriti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00 (con applicazione dei parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale, non essendosi assunte prove costituende ed essendosi adottata una modalità semplificata per la discussione).
Analogamente, si liquidano sulla base dei parametri medi i compensi dovuti per la procedura di mediazione, alla quale la convenuta non ha partecipato senza giustificato motivo (come risulta dal verbale negativo di mediazione prodotto da parte locatrice in allegato alla nota di deposito del 2.10.2025): dal che discende anche la condanna della stessa, giusto il disposto dell'art. 12-bis, d. lgs. 28/2010 – applicabile al presente giudizio, introdotto dopo il 28.2.2023 –, al pagamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
8 Ritiene, inoltre, il Tribunale di dover pronunciare a carico dell'opponente l'invocata condanna ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.
La misura in parola, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi I e II, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. 15.2.2021, n. 3830;
24.9.2020, n. 20018).
Nella specie, il requisito è pienamente integrato, avendo parte proposto un'azione con finalità meramente dilatorie (e altresì adottato un comportamento processuale gravemente negligente, consistito nella proposizione di domande della cui totale inammissibilità ovvero fondatezza una persona di media diligenza avrebbe potuto, e dovuto, avvedersi).
Circa la misura, appare congrua una condanna a pagare un importo pari a quanto liquidato per spese legali, al netto degli accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese processuali, che si liquidano in € 3.387,00 per compenso del giudizio ed € 1.323,00 per compenso della procedura di mediazione, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. condanna l'opponente a versare all'opposto, ai sensi dell'art. 96, III comma,
c.p.c, l'ulteriore importo di € 3.387,00;
4. condanna l'opponente al versamento in favore dell'Erario di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Roma il 21.12.2025.
Il Giudice
RA SA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa RA SA, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 17.12.2025, ha pronunciato in data 21.12.2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281-SEXIES E 127-TER C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 45893 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma alla Via Stimigliano n. 5, presso lo studio dell'avv. Claudio Conti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
- OPPONENTE -
e
(C.F. ), in qualità di procuratrice generale di CP_1 C.F._2
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliato in Roma alla Via Cardinal de Luca n. 10, presso lo studio dell'avv. Marina
Belloni, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
- OPPOSTA -
1 CONCLUSIONI:
- per parte opponente, "Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo emesso e dichiarare che la somma realmente dovuta era di € 5.500,00 e tenendo presente il versamento effettuato in base al precetto ricevuto, condannare parte attrice alla restituzione della maggior somma versata in € 4.340,50. Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi a favore dell'avv. Claudio Conti che se ne dichiara antistatario”;
- per parte opposta, “Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito: - respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa con conferma dell'ordinanza di pagamento emessa nel presente giudizio ex art. 648 c.p.c. e del decreto ingiuntivo opposto n. 11595/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data 09.09.2024. Nel merito in via subordinata: - nella denegata e scongiurata ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, condannare la Sig.ra (C.F. ) al pagamento Parte_1 C.F._1 della somma di € 8.250,00 oltre interessi e fino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso, con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore del Sig. da liquidarsi Controparte_2
d'ufficio in sentenza, per le motivazioni evidenziate in premessa delle presenti note, della comparsa di costituzione e delle memorie ex art. 171-ter n. 2 e n. 3 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, ivi comprese quelle di avvio e di assistenza legale per il procedimento di mediazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Roma con ricorso per decreto Controparte_2 ingiuntivo, esponendo:
- che sua procuratrice generale, con contratto del 29.7.2016, registrato il CP_1
successivo 2.8.2016, concedeva in locazione a l'immobile sito in Roma Parte_1 alla Via Fosso del Fontaniletto n. 40, a fronte di un corrispettivo pari ad € 550,00 mensili, da versare anticipatamente;
- che la conduttrice si rendeva morosa nel pagamento dei canoni di locazione dei mesi da aprile a dicembre 2019 e di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre 2020, per complessivi € 8.250,00;
2 - che vani risultavano i tentativi di recupero bonario del credito.
Con decreto n. 11595 del 9.9.2024, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, ingiungendo alla debitrice il pagamento dell'importo indicato dal creditore, maggiorato degli interessi come richiesti e delle spese del procedimento di ingiunzione.
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 25.10.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole in data 19.9.2024, attribuendo la pretesa morosità a difficoltà economiche legate all'emergenza COVID, che la conduttrice, con l'accordo del locatore, si impegnava a sanare quando possibile, purché il pagamento dei canoni correnti avvenisse regolarmente;
contestando l'ammontare del debito (stragiudizialmente, peraltro, indicato in misura superiore a quella ingiunta), alla luce del pagamento di € 2.750,00 a deconto delle mensilità di aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre 2019; chiedendo, per l'effetto, la rideterminazione dell'importo dovuto in € 5.500,00.
Costituitosi in giudizio per il tramite della madre munita di procura CP_1 generale rilasciata per atto notarile, eccepiva la nullità dell'atto Controparte_2 introduttivo del giudizio per vizi della vocatio in jus e dell'editio actionis; rappresentava che la morosità della locataria iniziava nell'anno 2018 e dunque ben prima delle vicende legate alla pandemia e che i pagamenti indicati nell'atto di opposizione andavano imputati alle mensilità pregresse da novembre 2018 a marzo 2019; confutava l'esistenza di alcun accordo di non debenza dei canoni insoluti;
chiedeva, conseguentemente, il rigetto dell'opposizione e, preliminarmente, l'emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento della somma non contestata di € 5.500,00, oltre alla condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, veniva disposto l'avvio della procedura di mediazione in ragione dell'oggetto della controversia;
constatato l'esito negativo del procedimento stragiudiziale, per mancata comparizione della parte regolarmente chiamata, la causa veniva rinviata per la decisione, nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 17.12.2025.
* * * * *
3 L'opposizione a decreto ingiuntivo sperimentata dall'attrice è radicalmente infondata.
L'odierno convenuto ha prodotto in giudizio il contratto di locazione fondante l'obbligazione di pagamento del canone, fissato dall'art. 2 in € 550,00 mensili (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo), così documentando la fonte del proprio credito.
Giova, in proposito, osservare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis, Cass. 15659/2011; 3373/2010;
9351/2007; 1743/2007; 13674/2006; 8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id., sez. unite, 13533/2001; ancora Cass. 20288/2011: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto
e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”).
Avendo la creditrice dimostrato la fonte del proprio diritto e allegato l'altrui inadempimento, la debitrice è onerata della prova dell'esistenza di fatti impeditivi, estintivi e/o modificativi della pretesa.
Ritiene il Tribunale che la parte conduttrice non abbia fornito alcun valido elemento in tal senso.
a. Per comodità espositiva, si esamina per prima l'eccezione di intervenuta rinuncia del locatore a pretendere l'integrale pagamento del corrispettivo della locazione, subordinata al regolare versamento dei canoni correnti.
La locataria non ha fornito alcuna evidenza documentale, né articolato prove di altro tipo, in ordine all'esistenza e al contenuto di un accordo siffatto.
4 Come ricordato da condivisibile pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III, 26.4.2024, n. 11219), la clausola generale di buona fede impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge;
in virtù di questo principio ciascuna parte è tenuta, da un lato, ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse. Ad un tale riguardo, il semplice ritardo di una parte nell'esercizio di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire per far valere l'inadempimento della controparte) può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun interesse del suo titolare, correlato ai limiti e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la controparte. D'altra parte, la volontà tacita di rinunziare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti, di per sé, a dedurne la volontà di rinuncia, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva. Pertanto, il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare dello stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita o di una modifica della disciplina contrattuale (in tal senso,
Cass. 15.3.2004, n. 5240; Cass. 15.10.2023, n. 23382; Cass. 28.1.2020, n. 1888).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che nessuna inequivoca rinuncia tacita sia intervenuta: il ritardo nella pretesa del pagamento dei canoni è agevolmente spiegabile alla luce della residenza all'estero del locatore, i cui interessi in Italia sono curati dall'anziana madre, munita di procura generale;
e, d'altronde, vi è prova documentale (cfr. all. 4 al ricorso monitorio) dell'avvenuta diffida rivolta dai sig.ri CP_2 alla sig.ra per il saldo della morosità maturata. Pt_1
5 La comunicazione di parte convenuta, intervenuta nella vigenza del rapporto contrattuale, induce a ritenere che la stessa non intendesse affatto rinunciare al proprio diritto, ma al contrario fosse determinata a recuperare anche coattivamente il credito vantato.
b. Le ulteriori ragioni a sostegno del mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento attengono sostanzialmente a circostanze che traggono fondamento dall'emergenza, anche economica, dovuta alla pandemia originata dalla diffusione del virus Covid-19.
Non è oggetto di contestazione la circostanza che i canoni di locazione di cui al decreto ingiuntivo (maturati a partire dal mese di aprile 2019) siano, almeno parzialmente, antecedenti all'insorgere dell'emergenza sanitaria.
Il mancato integrale pagamento del dovuto, ad ogni modo, non trova giustificazione nelle norme di cui agli artt. 1463 c.c., che disciplina l'impossibilità totale della prestazione (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”), e 1464 c.c., che disciplina l'impossibilità parziale della prestazione (“Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale”).
Il locatore, anzitutto, ha adempiuto in toto alla propria obbligazione – avente ad oggetto la concessione in godimento dell'immobile – per cui il venir meno della corresponsione del canone nella misura pattuita si configura come uno squilibrio del sinallagma contrattuale in danno di una parte e a vantaggio dell'altra, inadempiente rispetto alla propria prestazione pecuniaria.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento del Tribunale di Roma, in materia di locazione è da escludere che la grave situazione epidemiologica in essere e i provvedimenti limitativi della libertà di iniziativa economica emanati per effetto della diffusione del virus Covid-19 possano configurare un caso di impossibilità sopravvenuta;
sia con riferimento all'obbligazione di pagamento del canone della parte
6 conduttrice (attesa, innanzitutto, la natura fungibile del bene denaro) che con riguardo all'impossibilità per la stessa conduttrice di utilizzare, in tutto o in parte (come è incontestato, peraltro, che nella presente fattispecie sia avvenuto), la prestazione della locatrice (estrinsecantisi nella messa a disposizione dell'immobile locato): cfr. ex multis
Trib. Roma, sez. VI, 9.9.2020; 30.6.2021, n. 11336.
Nessuna giustificazione al mancato pagamento del canone si rinviene nemmeno nella normativa emergenziale adottata in occasione della pandemia: l'art. 91,
D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito dalla L. 24.4.2020, n. 27, nel prevedere che il rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto sia sempre valutato ai fini dell'esclusione di responsabilità del debitore ex artt. 1218 e 1223 c.c., anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, lungi dall'istituire un'ipotesi speciale di impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione, ha attribuito al giudice la possibilità di tener conto del rispetto delle misure restrittive, peraltro, di cui al suddetto decreto e con riferimento al periodo da esso contemplato.
c. Nemmeno può attribuirsi rilievo ai pagamenti documentati dalla conduttrice per € 2.750,00, al fine di ritenere dovuto un importo inferiore rispetto a quello ingiunto per via monitoria.
Come noto, la norma di cui all'art. 1193 c.c. – la quale stabilisce che chi ha più debiti della medesima specie verso lo stesso creditore può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare – presuppone l'esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi (sul punto, in diversa fattispecie, Cass. 29.12.1993, n. 12938; vedi anche Cass.
3.10.2013, n. 22639 e Cass. 28.8.2020, n. 18002).
Pertanto, se la disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti, non può ritenersi applicabile al pagamento di più canoni relativi ad un unico contratto di locazione (Cass. 14.9.2022, n. 27076: “La disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato
7 testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora”; vedasi anche Cass. 3.3.1998, n. 3077 secondo cui “il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad uno piuttosto che all'altra delle pattuite modalità di pagamento se il debito ha un'unica causa […]”).
La pluralità dei canoni, infatti, fa capo ad un'unica causa, nonostante l'esecuzione continuata del rapporto locatizio determini una modalità di pagamento frazionata nel tempo.
Non essendo stato dimostrato l'adempimento rispetto ai canoni di locazione cui il creditore opposto assume di aver riferimento i versamenti documentati dalla sig.ra pertanto, e incombendo sulla stessa l'onere di provare fatti modificativi della Pt_1 pretesa creditoria, l'importo dovuto rimane cristallizzato in quello accertato dal decreto ingiuntivo impugnato.
* * * * * *
Al rigetto dell'opposizione consegue, oltre alla conferma del decreto ingiuntivo, la condanna della parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese processuali, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi suggeriti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00 (con applicazione dei parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale, non essendosi assunte prove costituende ed essendosi adottata una modalità semplificata per la discussione).
Analogamente, si liquidano sulla base dei parametri medi i compensi dovuti per la procedura di mediazione, alla quale la convenuta non ha partecipato senza giustificato motivo (come risulta dal verbale negativo di mediazione prodotto da parte locatrice in allegato alla nota di deposito del 2.10.2025): dal che discende anche la condanna della stessa, giusto il disposto dell'art. 12-bis, d. lgs. 28/2010 – applicabile al presente giudizio, introdotto dopo il 28.2.2023 –, al pagamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
8 Ritiene, inoltre, il Tribunale di dover pronunciare a carico dell'opponente l'invocata condanna ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.
La misura in parola, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi I e II, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. 15.2.2021, n. 3830;
24.9.2020, n. 20018).
Nella specie, il requisito è pienamente integrato, avendo parte proposto un'azione con finalità meramente dilatorie (e altresì adottato un comportamento processuale gravemente negligente, consistito nella proposizione di domande della cui totale inammissibilità ovvero fondatezza una persona di media diligenza avrebbe potuto, e dovuto, avvedersi).
Circa la misura, appare congrua una condanna a pagare un importo pari a quanto liquidato per spese legali, al netto degli accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese processuali, che si liquidano in € 3.387,00 per compenso del giudizio ed € 1.323,00 per compenso della procedura di mediazione, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. condanna l'opponente a versare all'opposto, ai sensi dell'art. 96, III comma,
c.p.c, l'ulteriore importo di € 3.387,00;
4. condanna l'opponente al versamento in favore dell'Erario di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Roma il 21.12.2025.
Il Giudice
RA SA
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