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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BENANTI LAURA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 382/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120032837487000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160014649043000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210003331153000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009233053 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009233053 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009233053 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Siracusa, avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2024
9009233053/000, notificatagli il 7/01/2025, per un importo complessivo pari ad € 1.738,35, limitatamente ai crediti riportati dalle seguenti cartelle esattoriali: 1) cartella n. 298 2012 00328374 87/000, relativa a tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, nonché alle relative maggiorazioni e al recupero spese, anno 2012, per un importo di € 527,65; 2) cartella n. 298 2016 00146490 43/000, relativamente a tassa automobilistica, nonché al recupero spese, anno 2010, per un importo di € 208,97; 3) cartella n. 298 2021 00033311 53/000, relativa a tassa ambientale rifiuti e servizi (TARES), nonché alle relative maggiorazioni e al recupero spese, anno 2013, per un importo di € 850,69.
Eccepiva: omessa notifica della cartella sub 3; prescrizione dei tributi di cui alle cartelle sub 1 e 2.
Si costituiva l'ADER, chiedendo il rigetto del ricorso.
Seguivano memorie, di parte attrice e di parte convenuta.
All'udienza del 13.11.2025 l'istanza di sospensione presentata dal ricorrente veniva accolta.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva.
La cartella n. 298 2012 00328374 87/000, relativa a tassa smaltimento rifiuti del Comune di Siracusa, annualità 2012, è stata notificata l'8/07/2013, mediante deposito presso la Casa Comunale ed invio di raccomandata informativa.
Debbono essere rigettate le doglianze di parte attrice sul punto, ravvisandosi piuttosto il perfezionamento del procedimento notificatorio.
Ad essa è seguito l'invio dell'intimazione di pagamento n. 298 2017 90069216 29/000, notificata in data
5.04.2018, come da documentazione prodotta dall'ADER.
La cartella n. 298 2021 00033311 53/000, relativa a TARES anno 2013, è stata notificata il 17/04/2023, anch'essa mediante deposito presso la Casa Comunale ed invio di raccomandata informativa.
Infondate anche riguardo a tale cartella le doglianze del ricorrente.
Invece, la cartella n. 298 2016 00146490 43/000 non risulta notificata.
È stata però successivamente notificata, il 13.5.2019, l'intimazione di pagamento n. 298 2018 90009399
87/000, seguita, il 7.7.2023, dall'intimazione n. 298 2023 90063352 15/000.
Tali intimazioni, regolarmente notificate, come da produzioni in atti, non sono state oggetto di impugnazione, con conseguente preclusione per il ricorrente di impugnare in questa sede l'omessa notifica della cartella o la sua prescrizione in data anteriore. Lo stesso avrebbe dovuto infatti impugnare la cartella in uno all'intimazione notificatagli il 13.5.2019.
Il ricorso deve essere quindi rigettato, con le statuizioni conseguenti sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 150,00 oltre accessori se dovuti. Siracusa, 16 gennaio 2026. Il Giudice Dott.ssa Laura Benanti
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BENANTI LAURA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 382/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120032837487000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160014649043000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210003331153000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009233053 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009233053 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009233053 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Siracusa, avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2024
9009233053/000, notificatagli il 7/01/2025, per un importo complessivo pari ad € 1.738,35, limitatamente ai crediti riportati dalle seguenti cartelle esattoriali: 1) cartella n. 298 2012 00328374 87/000, relativa a tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, nonché alle relative maggiorazioni e al recupero spese, anno 2012, per un importo di € 527,65; 2) cartella n. 298 2016 00146490 43/000, relativamente a tassa automobilistica, nonché al recupero spese, anno 2010, per un importo di € 208,97; 3) cartella n. 298 2021 00033311 53/000, relativa a tassa ambientale rifiuti e servizi (TARES), nonché alle relative maggiorazioni e al recupero spese, anno 2013, per un importo di € 850,69.
Eccepiva: omessa notifica della cartella sub 3; prescrizione dei tributi di cui alle cartelle sub 1 e 2.
Si costituiva l'ADER, chiedendo il rigetto del ricorso.
Seguivano memorie, di parte attrice e di parte convenuta.
All'udienza del 13.11.2025 l'istanza di sospensione presentata dal ricorrente veniva accolta.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva.
La cartella n. 298 2012 00328374 87/000, relativa a tassa smaltimento rifiuti del Comune di Siracusa, annualità 2012, è stata notificata l'8/07/2013, mediante deposito presso la Casa Comunale ed invio di raccomandata informativa.
Debbono essere rigettate le doglianze di parte attrice sul punto, ravvisandosi piuttosto il perfezionamento del procedimento notificatorio.
Ad essa è seguito l'invio dell'intimazione di pagamento n. 298 2017 90069216 29/000, notificata in data
5.04.2018, come da documentazione prodotta dall'ADER.
La cartella n. 298 2021 00033311 53/000, relativa a TARES anno 2013, è stata notificata il 17/04/2023, anch'essa mediante deposito presso la Casa Comunale ed invio di raccomandata informativa.
Infondate anche riguardo a tale cartella le doglianze del ricorrente.
Invece, la cartella n. 298 2016 00146490 43/000 non risulta notificata.
È stata però successivamente notificata, il 13.5.2019, l'intimazione di pagamento n. 298 2018 90009399
87/000, seguita, il 7.7.2023, dall'intimazione n. 298 2023 90063352 15/000.
Tali intimazioni, regolarmente notificate, come da produzioni in atti, non sono state oggetto di impugnazione, con conseguente preclusione per il ricorrente di impugnare in questa sede l'omessa notifica della cartella o la sua prescrizione in data anteriore. Lo stesso avrebbe dovuto infatti impugnare la cartella in uno all'intimazione notificatagli il 13.5.2019.
Il ricorso deve essere quindi rigettato, con le statuizioni conseguenti sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 150,00 oltre accessori se dovuti. Siracusa, 16 gennaio 2026. Il Giudice Dott.ssa Laura Benanti