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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 26/02/2026, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 832/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6128/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Freguglia Indirizzo_1 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068202401204341048000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il ricorrente si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso nel quale vengono indicate quali parti resistenti il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il
Ministero della ST e l' Agenzia Entrate Riscossione, FE ER AL impugna cartella di pagamento n. 06820240120431048000 per €. 390,84 avente come causale crediti giudiziali anno 2021 nello specifico il mancato pagamento del contributo Unificato.
Parte ricorrente eccepisce che non risulta essere stato notificato alcun preliminare invito al pagamento con conseguente nullità della cartella.
Lamenta il difetto di motivazione della cartella in quanto sia l'Agenzia Entrate Riscossione sia i Ministeri competenti avrebbero omesso di specificare un riferimento sintetico e dettagliato delle causali del debito tributario e non vi sarebbe nessun riferimento al numero di ruolo relativo al procedimento a cui si riferisce il contributo unificato.
Sostiene poi di avere ricevuto ben 12 richieste di pagamento di contributo unificato quali cartelle e intimazioni di pagamento tutte impugnati e chiede la riunione dei vari procedimenti.
Sostiene che si sostanzierebbe un comportamento irresponsabile passibile di sanzione ex art.96 c.p.c. quale comportamento meramente fazioso ed intimidatorio e sostiene che ci si troverebbe in presenza di una dittatura fiscale.
Lamenta inoltre la violazione degli art. 97 c.2 e 111 Costituzione e art. 6 comma 1 , 7 , 10 e 17 dello
Statuto del Contribuente.
Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento della ST Tributaria eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'ente impositore a cui compete la gestione del contributo unificato ex art.247 comma 1 DPR n.115/2002 è l'Ufficio di Cancelleria del Tribunale quindi il
Ministero della giustizia.
Conclude chiedendo in via principale l'estromissione dal Giudizio e in subordine che venga dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto contro soggetto non legittimato , con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione.
Sulla legittimità della pretesa Tributaria eccepisce che debba risponderne l'Ente impositore e non l'Agente della Riscossione.
Quanto alla carenza di motivazione della cartella sostiene che il vizio di motivazione della cartella, che è riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore.
E comunque sostiene che nel caso in cui la cartella segua ad un precedente atto impositivo sarebbe sufficiente il richiamo a tale atto .
All'udienza del 24.9.2025 la Corte in composizione monocratica respingeva l'istanza di riunione formulata dalla parte ricorrente . E rilevato che parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti (modello C e D), che non era stata fornita prova della notifica del ricorso a Ministero della ST e che non risultava la chiamata in causa di QU ST S.p.A. ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di QU ST S.p.A. deputata alla notifica dei modelli C e D in tema di contributo unificato e nei confronti di Ministero di Grazia e ST quale Ente Impositore concedendo termine alla ricorrente per tale incombente al 30/10/2015 e concedendo a tutte le parti termine al 20.11.2025 per eventuali memorie di replica in esito alle eventuali costituzioni dei suddetti
Uffici. E rinviava all'udienza del 10.12.2025.
In data 14.11.2025 parte ricorrente depositava unicamente memoria nella quale contestava gli assunti degli uffici costituiti e contestava altresì la necessità di integrazione del contraddittorio ritenendo che
ADER sia un ente subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società del gruppo
QU per effetto dell'art.1 del D.L. n. 193/2016. E sosteneva di avere notificato il ricorso introduttivo a
Ministero della ST ma senza fornirne la prova mediante il deposito della pec di trasmissione e consegna.
All'udienza del 10.12.2015 parte ricorrente dichiarava di avere integrato il contraddittorio nei confronti di
QU ST S.p.A. ma esibiva un deposito in fascicolo diverso da quello che ci occupa.
La Corte disponeva rinvio al 25.2.2026 per permettere alla parte formale deposito nel fascicolo processuale per cui è causa, concedendo termine al 30.12.2025.
Con deposito in data 29.12.2026 parte ricorrente depositava unicamente il ricorso e l'ordinanza della
Corte notificata ad QU ST S.p.A. ma ancora non provava la sostenuta avvenuta notifica del ricorso introduttivo a Ministero della ST né la successiva integrazione del contraddittorio ordinata dalla Corte nei confronti di tale ministero..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle
Finanze con conseguente estromissione dello stesso dalla presente causa.
La Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese statuito che nel giudizio intrapreso dal contribuente in tema di contributo unificato “la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell'Ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l'avviso, ex art.248 , come emerge dall'inequivoco tenore dell'art.11 comma 2 secondo periodo del d.lgs. n.546 (Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato)” Cass. ord. n. 18029 /2022 e conf. Cass. n. 11318/2020.
E Cassazione Sezioni Unite n.8810/2025 ha recentemente chiarito che “ l'Ufficio incaricato della gestione della riscossione del Tributo procede al recupero ex art.247. A ciò il suddetto ufficio- quello presso il magistrato dove è depositato l'atto- provvede con l'invito al pagamento e cioè nelle forme e nelle modalità prescritte dall'art. 248 del D.
P.R. 115 del 2002. Il suddetto ufficio è dunque quello che rispetto al contribuente si pone nella posizione di riscossore del Tributo. Pertanto nell'ipotesi di controversia , nel giudizio intrapreso dal contribuente in conseguenza dell'impugnazione dell'invito al pagamento del contributo unificato, la legittimazione processuale passiva spetta alla Cancelleria o Segreteria dell'Ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l'atto ex art.248 del DPR 115 del 2002, con la conseguenza che la legittimazione processuale passiva deve essere esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto” Conf. Cass. n. 27064/2024.
E come è noto su indicazione dell'Ufficio Giudiziario creditore, in base ad apposita Convenzione,
QU ST S.p.A. provvede alla notificazione dell'invito al pagamento Modello C e, in caso di omesso pagamento, alla notifica del modello D portante le sanzioni sulla base delle inicazioni del
Ministero di ST competente. In ipotesi di ulteriore mancato pagamento spetta all'Agenzia delle
Entrate Riscossione emettere le relative cartelle esattoriali.
Da quanto qui esposto discende che legittimati passivi nella presente vertenza sono QU ST S.
p.A. , e Ministero di ST e Agenzia delle Entrate Riscossioni ed è esclusa la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui va dichiarata l'estromissione.
Quest'ultima, determinando una soccombenza sostanziale di parte ricorrente per avere evocato in giudizio erroneamente un soggetto non legittimato, determina condanna della stessa alla refusione delle spese di giudizio liquidata nella misura omnicomprensiva di €. 250,00 in favore di tale Ministero.
Nei confronti delle parti che hanno legittimazione passiva nel presente giudizio va dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata chiamata in causa da parte del ricorrente ,nei termini assegnati, del Ministero di
ST quale litisconsorte necessario in esito all'ordine emesso da codesta Corte.
Infatti l'art.14 comma 6 bis D.lgs. 546/1992, vigente ratione temporis statuisce che “In caso di vizi nella notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato , il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”
Nel caso in esame parte ricorrente ha sostenuto il vizio della cartella concernente l'omesso pagamento del contributo unificato contestando la mancata notifica degli atti presupposti che sono il modello C e il
Modello D.
L'Ente Impositore relativamente al contributo unificato è il Ministero di ST che con apposita convenzione ha demandato a QU ST S.p.A. l'attività di notifica dell'intimazione di pagamento
(modello C) e la successiva notifica dell' irrogazione delle sanzioni (Modello D) relativamente al contributo stesso.
La Corte, ritenendo di uniformarsi alla giurisprudenza prevalente che ritiene non sussistente un'ipotesi di inammissibilità del ricorso non proposto anche nei confronti delle parti interessate alla notifica degli atti prodromici in ipotesi di eccepiti vizi di notifica degli stessi ex art. 14 comma 6 bis citato, ha ordinato a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero di Grazia e ST e di
QU ST S.p.A.
Ordine che non è stato assolto nei confronti del Ministero della ST da parte ricorrente la quale non ha fornito prova né della ' iniziale notifica del ricorso introduttivo anche nei confronti di tale Ministero né della integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio prevista ex lege.
Infatti l'art.45 del D.lgs. n. 546/1992 ratione temporis statuiva che il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla Legge o dal Giudice .
Va peraltro precisato che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, QU ST S.p.
A. esiste ancora e alla stessa non è applicabile l'art. 1 del D.L. n.193/2016. QU ST S.p.A. infatti è società a totale partecipazione pubblica e controllo del Ministero di Grazia e ST, rimasta operativa per la gestione dei crediti di giustizia a differenza delle altre società del gruppo QU che sono state sciolte e confluite nell'Agenzia delle Entrate Riscossioni dal primo luglio 2017.
Le spese del giudizio estinto, ex art. 45 comma 2 D.lgs. citato, rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e condanna parte ricorrente a rifondere a tale Ufficio le spese di lite liquidate nella misura omnicomprensiva di €. 250,00 .
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
IL GIUDICE MONOCRATICO
NA LL
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6128/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Freguglia Indirizzo_1 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068202401204341048000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il ricorrente si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso nel quale vengono indicate quali parti resistenti il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il
Ministero della ST e l' Agenzia Entrate Riscossione, FE ER AL impugna cartella di pagamento n. 06820240120431048000 per €. 390,84 avente come causale crediti giudiziali anno 2021 nello specifico il mancato pagamento del contributo Unificato.
Parte ricorrente eccepisce che non risulta essere stato notificato alcun preliminare invito al pagamento con conseguente nullità della cartella.
Lamenta il difetto di motivazione della cartella in quanto sia l'Agenzia Entrate Riscossione sia i Ministeri competenti avrebbero omesso di specificare un riferimento sintetico e dettagliato delle causali del debito tributario e non vi sarebbe nessun riferimento al numero di ruolo relativo al procedimento a cui si riferisce il contributo unificato.
Sostiene poi di avere ricevuto ben 12 richieste di pagamento di contributo unificato quali cartelle e intimazioni di pagamento tutte impugnati e chiede la riunione dei vari procedimenti.
Sostiene che si sostanzierebbe un comportamento irresponsabile passibile di sanzione ex art.96 c.p.c. quale comportamento meramente fazioso ed intimidatorio e sostiene che ci si troverebbe in presenza di una dittatura fiscale.
Lamenta inoltre la violazione degli art. 97 c.2 e 111 Costituzione e art. 6 comma 1 , 7 , 10 e 17 dello
Statuto del Contribuente.
Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento della ST Tributaria eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'ente impositore a cui compete la gestione del contributo unificato ex art.247 comma 1 DPR n.115/2002 è l'Ufficio di Cancelleria del Tribunale quindi il
Ministero della giustizia.
Conclude chiedendo in via principale l'estromissione dal Giudizio e in subordine che venga dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto contro soggetto non legittimato , con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione.
Sulla legittimità della pretesa Tributaria eccepisce che debba risponderne l'Ente impositore e non l'Agente della Riscossione.
Quanto alla carenza di motivazione della cartella sostiene che il vizio di motivazione della cartella, che è riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore.
E comunque sostiene che nel caso in cui la cartella segua ad un precedente atto impositivo sarebbe sufficiente il richiamo a tale atto .
All'udienza del 24.9.2025 la Corte in composizione monocratica respingeva l'istanza di riunione formulata dalla parte ricorrente . E rilevato che parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti (modello C e D), che non era stata fornita prova della notifica del ricorso a Ministero della ST e che non risultava la chiamata in causa di QU ST S.p.A. ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di QU ST S.p.A. deputata alla notifica dei modelli C e D in tema di contributo unificato e nei confronti di Ministero di Grazia e ST quale Ente Impositore concedendo termine alla ricorrente per tale incombente al 30/10/2015 e concedendo a tutte le parti termine al 20.11.2025 per eventuali memorie di replica in esito alle eventuali costituzioni dei suddetti
Uffici. E rinviava all'udienza del 10.12.2025.
In data 14.11.2025 parte ricorrente depositava unicamente memoria nella quale contestava gli assunti degli uffici costituiti e contestava altresì la necessità di integrazione del contraddittorio ritenendo che
ADER sia un ente subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società del gruppo
QU per effetto dell'art.1 del D.L. n. 193/2016. E sosteneva di avere notificato il ricorso introduttivo a
Ministero della ST ma senza fornirne la prova mediante il deposito della pec di trasmissione e consegna.
All'udienza del 10.12.2015 parte ricorrente dichiarava di avere integrato il contraddittorio nei confronti di
QU ST S.p.A. ma esibiva un deposito in fascicolo diverso da quello che ci occupa.
La Corte disponeva rinvio al 25.2.2026 per permettere alla parte formale deposito nel fascicolo processuale per cui è causa, concedendo termine al 30.12.2025.
Con deposito in data 29.12.2026 parte ricorrente depositava unicamente il ricorso e l'ordinanza della
Corte notificata ad QU ST S.p.A. ma ancora non provava la sostenuta avvenuta notifica del ricorso introduttivo a Ministero della ST né la successiva integrazione del contraddittorio ordinata dalla Corte nei confronti di tale ministero..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle
Finanze con conseguente estromissione dello stesso dalla presente causa.
La Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese statuito che nel giudizio intrapreso dal contribuente in tema di contributo unificato “la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell'Ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l'avviso, ex art.248 , come emerge dall'inequivoco tenore dell'art.11 comma 2 secondo periodo del d.lgs. n.546 (Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato)” Cass. ord. n. 18029 /2022 e conf. Cass. n. 11318/2020.
E Cassazione Sezioni Unite n.8810/2025 ha recentemente chiarito che “ l'Ufficio incaricato della gestione della riscossione del Tributo procede al recupero ex art.247. A ciò il suddetto ufficio- quello presso il magistrato dove è depositato l'atto- provvede con l'invito al pagamento e cioè nelle forme e nelle modalità prescritte dall'art. 248 del D.
P.R. 115 del 2002. Il suddetto ufficio è dunque quello che rispetto al contribuente si pone nella posizione di riscossore del Tributo. Pertanto nell'ipotesi di controversia , nel giudizio intrapreso dal contribuente in conseguenza dell'impugnazione dell'invito al pagamento del contributo unificato, la legittimazione processuale passiva spetta alla Cancelleria o Segreteria dell'Ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l'atto ex art.248 del DPR 115 del 2002, con la conseguenza che la legittimazione processuale passiva deve essere esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto” Conf. Cass. n. 27064/2024.
E come è noto su indicazione dell'Ufficio Giudiziario creditore, in base ad apposita Convenzione,
QU ST S.p.A. provvede alla notificazione dell'invito al pagamento Modello C e, in caso di omesso pagamento, alla notifica del modello D portante le sanzioni sulla base delle inicazioni del
Ministero di ST competente. In ipotesi di ulteriore mancato pagamento spetta all'Agenzia delle
Entrate Riscossione emettere le relative cartelle esattoriali.
Da quanto qui esposto discende che legittimati passivi nella presente vertenza sono QU ST S.
p.A. , e Ministero di ST e Agenzia delle Entrate Riscossioni ed è esclusa la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui va dichiarata l'estromissione.
Quest'ultima, determinando una soccombenza sostanziale di parte ricorrente per avere evocato in giudizio erroneamente un soggetto non legittimato, determina condanna della stessa alla refusione delle spese di giudizio liquidata nella misura omnicomprensiva di €. 250,00 in favore di tale Ministero.
Nei confronti delle parti che hanno legittimazione passiva nel presente giudizio va dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata chiamata in causa da parte del ricorrente ,nei termini assegnati, del Ministero di
ST quale litisconsorte necessario in esito all'ordine emesso da codesta Corte.
Infatti l'art.14 comma 6 bis D.lgs. 546/1992, vigente ratione temporis statuisce che “In caso di vizi nella notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato , il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”
Nel caso in esame parte ricorrente ha sostenuto il vizio della cartella concernente l'omesso pagamento del contributo unificato contestando la mancata notifica degli atti presupposti che sono il modello C e il
Modello D.
L'Ente Impositore relativamente al contributo unificato è il Ministero di ST che con apposita convenzione ha demandato a QU ST S.p.A. l'attività di notifica dell'intimazione di pagamento
(modello C) e la successiva notifica dell' irrogazione delle sanzioni (Modello D) relativamente al contributo stesso.
La Corte, ritenendo di uniformarsi alla giurisprudenza prevalente che ritiene non sussistente un'ipotesi di inammissibilità del ricorso non proposto anche nei confronti delle parti interessate alla notifica degli atti prodromici in ipotesi di eccepiti vizi di notifica degli stessi ex art. 14 comma 6 bis citato, ha ordinato a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero di Grazia e ST e di
QU ST S.p.A.
Ordine che non è stato assolto nei confronti del Ministero della ST da parte ricorrente la quale non ha fornito prova né della ' iniziale notifica del ricorso introduttivo anche nei confronti di tale Ministero né della integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio prevista ex lege.
Infatti l'art.45 del D.lgs. n. 546/1992 ratione temporis statuiva che il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla Legge o dal Giudice .
Va peraltro precisato che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, QU ST S.p.
A. esiste ancora e alla stessa non è applicabile l'art. 1 del D.L. n.193/2016. QU ST S.p.A. infatti è società a totale partecipazione pubblica e controllo del Ministero di Grazia e ST, rimasta operativa per la gestione dei crediti di giustizia a differenza delle altre società del gruppo QU che sono state sciolte e confluite nell'Agenzia delle Entrate Riscossioni dal primo luglio 2017.
Le spese del giudizio estinto, ex art. 45 comma 2 D.lgs. citato, rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e condanna parte ricorrente a rifondere a tale Ufficio le spese di lite liquidate nella misura omnicomprensiva di €. 250,00 .
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
IL GIUDICE MONOCRATICO
NA LL