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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da
(P.I. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Cannizzaro e Parte_1 P.IVA_1
Donatella Piscitilli, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, Viale Mugello
n. 2
OPPONENTE
Contro
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Maurizio Simoni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Todi, Piazza Umberto I° n. 2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
per l'attore-opponente:
“in via preliminare in rito, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del ai sensi dell'art. 38
c.p.c. in favore della competenza del Tribunale di Mantova territorialmente competente, sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c. (foro generale), sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a
pagina 1 di 8 diritti di obbligazione, in combinato disposto con l'art. 1182 co. 4 c.c.); sempre in via preliminare in rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art.
5-bis D.lgs. n. 28/2010; in via preliminare nel merito, e laddove richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
in via principale nel merito, revocare il decreto opposto in quanto l'importo ingiunto non è dovuto e nemmeno provato per tutto quanto dedotto e allegato nella parte in fatto e in diritto del presente atto;
in via istruttoria, si producono i documenti che seguono e ci si riserva di esperire tutti quei mezzi che di appaleseranno necessari durante il corso del giudizio;
in ogni caso, condannare l'opposta alla rifusione delle spese di lite, del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge. “ per il convenuto-opposto:
“In via preliminare nel merito: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non risultando l'opposizione proposta fondata su prova scritta, o di pronta soluzione;
Nel merito: rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi espressi in narrativa
e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso: vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 623/2023 (R.G. n. 1326/2023) del 20 luglio 2023) emesso da codesto Tribunale, l'opponente adiva il Tribunale in intestazione per chiederne la revoca.
Più esattamente, deduceva:
- in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto, per essere competente il
Tribunale di Mantova, ove erano sorte e erano state eseguite tutte le presunte prestazioni dedotte in giudizio, nonché il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5-bis D.lgs. n. 28/2010;
- sosteneva che , nel caso di specie, le fattura azionate erano assolutamente prive di alcun titolo, avendo la ditta opponente cessato la propria attività a primavere 2022 mentre le fatture sarebbero riferite ad un periodo successivo;
pagina 2 di 8 - riteneva, infine, le fatture azionate completamente irregolari, incomprensibili e quindi contrarie alle norme regolamentari del settore della fornitura elettrica e del gas.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta contestando l'opposizione attorea e deducendo, l'infondatezza della contestazione attorea relativa all'incompetenza territoriale, ritenendo il Tribunale di Spoleto competente ai sensi degli art. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c.
Rilevava, in ogni caso, la legittimità della richiesta creditoria, non avendo mai l'utente contestato le fatture emesse, né tanto meno formulato alcuna contestazione circa eventuali anomalie del contatore e/o delle errate letture dei consumi e relativi conteggi, non avendo parte opponente avviato alcun reclamo al Distributore e/o all'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas.
Parte convenuta concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
3. All'udienza del 26 giugno 2024 il giudice si riservava di avanzare alle parti una proposta transattiva e, a tal fine, fissava udienza volta al raccoglimento delle relative determinazioni nonché per pronunciarsi sulla richiesta di provvisoria esecuzione.
All'udienza del 17 luglio 2024, il giudice rilevato il fallimento del tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in ragione della mancata allegazione della prova del titolo a fondamento della propria pretesa gravante su parte opposta, accogliendo l'eccezione di improcedibilità avanzata dall'opponente, concedendo a parte opposta un termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.
All'udienza tenutasi in data 15 gennaio 2025, il giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita per via documentale, rinviava all'udienza del 2 luglio 2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189 c.p.c.,
All'udienza indicata la causa veniva posta in decisione.
4. L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente.
La presente controversia, alla luce della relativa causa petendi, del petitum e delle allegazioni delle parti, deve essere inquadrata in materia di adempimento di un'obbligazione e al fine della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al combinato disposto di cui pagina 3 di 8 agli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3 c.c., secondo cui per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio e più precisamente, se si tratta di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, questa deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza.
E' stato quindi giustamente invocato il foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. previsto per le obbligazioni aventi originariamente ad oggetto una somma di denaro che, ai sensi del già citato art. 1182, comma 3, c.c., deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ossia, nel caso de quo, presso il luogo in cui all'epoca aveva sede legale la ditta opposta, ovvero Giano dell'Umbria, comune rientrante nella giurisdizione del Tribunale di Spoleto, con corretta applicazione del principio del forum destinatae solutionis.
Sul punto la Corte di legittimità ha costantemente affermato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali. Senonché, ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., comma 4, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 7722 del
20/03/2019; Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016, Cass. 6272/2023).
Quanto all'eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione, mette considerare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo essa non deve essere svolta preventivamente dal creditore, ma è disposta dal giudice dopo la decisione sulla provvisoria esecutività, come esattamente accaduto nel caso di specie (cfr. verbale del 17.7.2024).
5. Nel merito, giova innanzitutto evidenziare in termini generali che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio,
pagina 4 di 8 da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. n. 12311/1991, Cass n. 3671/1999 e Cass n. 5055/1999) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore – nella specie l'opposto, attore in senso sostanziale - che agisca per l'adempimento della stessa ha l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte,
Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In altri termini, la parte opponente (convenuto sostanziale) ha l'onere della prova contraria ex art. 2697 comma 2 c.c. e deve quindi dimostrare i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria, dal momento che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non si limita a valutare solo se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede alla valutazione della controversia nel merito
(cfr. Cass. n. 15659/2011; Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass.
n.20073/2004)
Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, la colpa dell'inadempiente è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili (Cass. n.
2853/2005, Cass. n. 14124/2000).
Tanto premesso in termini generali, con diretto riferimento al caso di specie si osserva come la società opposta in sede monitoria abbia allegato le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili, senza tuttavia aver dato prova del titolo a fondamento della propria pretesa, mediante produzione del pagina 5 di 8 contratto di somministrazione: ed infatti, il contratto di somministrazione di energia prodotto con la costituzione in giudizio non può ritenersi riferibile alle fatture già prodotte in sede monitoria in quanto in esso è indicato un POD diverso, ove il POD è elemento identificativo del singolo allaccio, che resta immutato anche al cambio di fornitore, mentre per la somministrazione di gas non risulta essere stato stipulato alcun contratto per stessa ammissione di parte opposta.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che nei contratti di somministrazione incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore ed il dato trascritto nella fattura (ex pluribus, Cass. n. 17041/02, Cass. n. 23699/16): a fronte della contestazione anche stragiudiziale da parte dell'utente della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova.
Facendo applicazione dei superiori principi al caso che ci occupa, era la società già ricorrente in sede monitoria a dover dimostrare la fondatezza della propria pretesa anche in punto di an e di quantum debeatur. E tuttavia, gli elementi probatori acquisiti non consentono di ritenere sufficientemente dimostrata la sussistenza del diritto di credito dell'opposta, che non ha adeguatamente provato i fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso.
Segnatamente, la documentazione prodotta dall'opposto, ovvero fatture elettroniche ed estratto autentico delle scritture contabili, è sufficiente a provare il credito fintantoché si versi in sede monitoria, in cui l'accertamento è sommario, ma necessita di essere integrata dalla produzione del titolo a fondamento della pretesa nel momento in cui, proposta opposizione, si addivenga a un giudizio a cognizione piena, essendo tenuto a dare la prova degli elementi costituitivi della domanda avanzata in sede monitoria e, più esattamente, della fonte negoziale della sua pretesa creditoria, in particolare a fronte di una precisa doglianza avversaria.
Ne discende l'assoluta incertezza del credito e del rapporto ad esso sottostante, non potendo supplire a ciò esclusivamente le fatture e l'estratto conto anche in ragione dei motivi specifici dell'opposizione, su cui l'opposta non ha preso posizione.
Infatti, secondo giurisprudenza costante, la fattura rappresenta titolo idoneo per l'emissione di un pagina 6 di 8 decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma, attesa la formazione unilaterale da parte del soggetto che intenda avvalersi del credito, non costituisce prova dell'esistenza dello stesso nell'eventuale giudizio di opposizione.
In particolare, con riguardo alla formazione unilaterale della fattura e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto
(cfr. da ultimo Cass., ordinanza del 12.7.2023, n. 19944).
Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico delle scritture contabili, in quanto esso svolge solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale, ma non ha alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito oggetto di registrazione.
Conseguentemente, in mancanza di un valido contratto di somministrazione, identificativo dell'utenza di cui si richiede il pagamento, la pretesa creditoria risulta allo stato infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia, del carattere documentale e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 623/2023 (R.G. n. 1326/2023) emesso in data 20 luglio
2023 dal Tribunale di Spoleto
CONDANNA parte opposta al pagamento in favore Controparte_1
pagina 7 di 8 dell'opponente in liquidazione delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi Pt_1 euro 2.500,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 24 luglio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da
(P.I. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Cannizzaro e Parte_1 P.IVA_1
Donatella Piscitilli, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, Viale Mugello
n. 2
OPPONENTE
Contro
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Maurizio Simoni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Todi, Piazza Umberto I° n. 2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
per l'attore-opponente:
“in via preliminare in rito, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del ai sensi dell'art. 38
c.p.c. in favore della competenza del Tribunale di Mantova territorialmente competente, sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c. (foro generale), sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a
pagina 1 di 8 diritti di obbligazione, in combinato disposto con l'art. 1182 co. 4 c.c.); sempre in via preliminare in rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art.
5-bis D.lgs. n. 28/2010; in via preliminare nel merito, e laddove richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
in via principale nel merito, revocare il decreto opposto in quanto l'importo ingiunto non è dovuto e nemmeno provato per tutto quanto dedotto e allegato nella parte in fatto e in diritto del presente atto;
in via istruttoria, si producono i documenti che seguono e ci si riserva di esperire tutti quei mezzi che di appaleseranno necessari durante il corso del giudizio;
in ogni caso, condannare l'opposta alla rifusione delle spese di lite, del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge. “ per il convenuto-opposto:
“In via preliminare nel merito: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non risultando l'opposizione proposta fondata su prova scritta, o di pronta soluzione;
Nel merito: rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi espressi in narrativa
e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso: vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 623/2023 (R.G. n. 1326/2023) del 20 luglio 2023) emesso da codesto Tribunale, l'opponente adiva il Tribunale in intestazione per chiederne la revoca.
Più esattamente, deduceva:
- in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto, per essere competente il
Tribunale di Mantova, ove erano sorte e erano state eseguite tutte le presunte prestazioni dedotte in giudizio, nonché il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5-bis D.lgs. n. 28/2010;
- sosteneva che , nel caso di specie, le fattura azionate erano assolutamente prive di alcun titolo, avendo la ditta opponente cessato la propria attività a primavere 2022 mentre le fatture sarebbero riferite ad un periodo successivo;
pagina 2 di 8 - riteneva, infine, le fatture azionate completamente irregolari, incomprensibili e quindi contrarie alle norme regolamentari del settore della fornitura elettrica e del gas.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta contestando l'opposizione attorea e deducendo, l'infondatezza della contestazione attorea relativa all'incompetenza territoriale, ritenendo il Tribunale di Spoleto competente ai sensi degli art. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c.
Rilevava, in ogni caso, la legittimità della richiesta creditoria, non avendo mai l'utente contestato le fatture emesse, né tanto meno formulato alcuna contestazione circa eventuali anomalie del contatore e/o delle errate letture dei consumi e relativi conteggi, non avendo parte opponente avviato alcun reclamo al Distributore e/o all'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas.
Parte convenuta concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
3. All'udienza del 26 giugno 2024 il giudice si riservava di avanzare alle parti una proposta transattiva e, a tal fine, fissava udienza volta al raccoglimento delle relative determinazioni nonché per pronunciarsi sulla richiesta di provvisoria esecuzione.
All'udienza del 17 luglio 2024, il giudice rilevato il fallimento del tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in ragione della mancata allegazione della prova del titolo a fondamento della propria pretesa gravante su parte opposta, accogliendo l'eccezione di improcedibilità avanzata dall'opponente, concedendo a parte opposta un termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.
All'udienza tenutasi in data 15 gennaio 2025, il giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita per via documentale, rinviava all'udienza del 2 luglio 2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189 c.p.c.,
All'udienza indicata la causa veniva posta in decisione.
4. L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente.
La presente controversia, alla luce della relativa causa petendi, del petitum e delle allegazioni delle parti, deve essere inquadrata in materia di adempimento di un'obbligazione e al fine della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al combinato disposto di cui pagina 3 di 8 agli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3 c.c., secondo cui per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio e più precisamente, se si tratta di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, questa deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza.
E' stato quindi giustamente invocato il foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. previsto per le obbligazioni aventi originariamente ad oggetto una somma di denaro che, ai sensi del già citato art. 1182, comma 3, c.c., deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ossia, nel caso de quo, presso il luogo in cui all'epoca aveva sede legale la ditta opposta, ovvero Giano dell'Umbria, comune rientrante nella giurisdizione del Tribunale di Spoleto, con corretta applicazione del principio del forum destinatae solutionis.
Sul punto la Corte di legittimità ha costantemente affermato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali. Senonché, ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., comma 4, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 7722 del
20/03/2019; Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016, Cass. 6272/2023).
Quanto all'eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione, mette considerare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo essa non deve essere svolta preventivamente dal creditore, ma è disposta dal giudice dopo la decisione sulla provvisoria esecutività, come esattamente accaduto nel caso di specie (cfr. verbale del 17.7.2024).
5. Nel merito, giova innanzitutto evidenziare in termini generali che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio,
pagina 4 di 8 da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. n. 12311/1991, Cass n. 3671/1999 e Cass n. 5055/1999) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore – nella specie l'opposto, attore in senso sostanziale - che agisca per l'adempimento della stessa ha l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte,
Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In altri termini, la parte opponente (convenuto sostanziale) ha l'onere della prova contraria ex art. 2697 comma 2 c.c. e deve quindi dimostrare i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria, dal momento che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non si limita a valutare solo se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede alla valutazione della controversia nel merito
(cfr. Cass. n. 15659/2011; Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass.
n.20073/2004)
Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, la colpa dell'inadempiente è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili (Cass. n.
2853/2005, Cass. n. 14124/2000).
Tanto premesso in termini generali, con diretto riferimento al caso di specie si osserva come la società opposta in sede monitoria abbia allegato le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili, senza tuttavia aver dato prova del titolo a fondamento della propria pretesa, mediante produzione del pagina 5 di 8 contratto di somministrazione: ed infatti, il contratto di somministrazione di energia prodotto con la costituzione in giudizio non può ritenersi riferibile alle fatture già prodotte in sede monitoria in quanto in esso è indicato un POD diverso, ove il POD è elemento identificativo del singolo allaccio, che resta immutato anche al cambio di fornitore, mentre per la somministrazione di gas non risulta essere stato stipulato alcun contratto per stessa ammissione di parte opposta.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che nei contratti di somministrazione incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore ed il dato trascritto nella fattura (ex pluribus, Cass. n. 17041/02, Cass. n. 23699/16): a fronte della contestazione anche stragiudiziale da parte dell'utente della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova.
Facendo applicazione dei superiori principi al caso che ci occupa, era la società già ricorrente in sede monitoria a dover dimostrare la fondatezza della propria pretesa anche in punto di an e di quantum debeatur. E tuttavia, gli elementi probatori acquisiti non consentono di ritenere sufficientemente dimostrata la sussistenza del diritto di credito dell'opposta, che non ha adeguatamente provato i fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso.
Segnatamente, la documentazione prodotta dall'opposto, ovvero fatture elettroniche ed estratto autentico delle scritture contabili, è sufficiente a provare il credito fintantoché si versi in sede monitoria, in cui l'accertamento è sommario, ma necessita di essere integrata dalla produzione del titolo a fondamento della pretesa nel momento in cui, proposta opposizione, si addivenga a un giudizio a cognizione piena, essendo tenuto a dare la prova degli elementi costituitivi della domanda avanzata in sede monitoria e, più esattamente, della fonte negoziale della sua pretesa creditoria, in particolare a fronte di una precisa doglianza avversaria.
Ne discende l'assoluta incertezza del credito e del rapporto ad esso sottostante, non potendo supplire a ciò esclusivamente le fatture e l'estratto conto anche in ragione dei motivi specifici dell'opposizione, su cui l'opposta non ha preso posizione.
Infatti, secondo giurisprudenza costante, la fattura rappresenta titolo idoneo per l'emissione di un pagina 6 di 8 decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma, attesa la formazione unilaterale da parte del soggetto che intenda avvalersi del credito, non costituisce prova dell'esistenza dello stesso nell'eventuale giudizio di opposizione.
In particolare, con riguardo alla formazione unilaterale della fattura e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto
(cfr. da ultimo Cass., ordinanza del 12.7.2023, n. 19944).
Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico delle scritture contabili, in quanto esso svolge solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale, ma non ha alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito oggetto di registrazione.
Conseguentemente, in mancanza di un valido contratto di somministrazione, identificativo dell'utenza di cui si richiede il pagamento, la pretesa creditoria risulta allo stato infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia, del carattere documentale e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 623/2023 (R.G. n. 1326/2023) emesso in data 20 luglio
2023 dal Tribunale di Spoleto
CONDANNA parte opposta al pagamento in favore Controparte_1
pagina 7 di 8 dell'opponente in liquidazione delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi Pt_1 euro 2.500,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 24 luglio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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