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5 giugno 2003
5 giugno 2003
Art. 3. 1. All' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
"e-bis) dei capi servizio;
e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale".
Nota all'art. 3:
- Si riporta l'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 26 (Consiglio di amministrazione). - Il Consiglio di amministrazione e' composto:
a) del Ministro;
b) del Segretario generale;
c) del capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) dei direttori generali;
e) dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;
e-bis) dei capi servizio;
e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico;
f) di due rappresentanti del personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio, con le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento di cui all'art. 98;
b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi;
c) esprime parere sul calendario, la durata ed i criteri informativi dei corsi da tenersi durante l'anno per assicurare la continuita' dell'azione di formazione e di specializzazione del personale;
d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione; sull'attivita' svolta nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione, dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e impiego del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel nuovo anno;
e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto compatibili con il decreto stesso.
Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale.
I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale del personale di grado non inferiore a consigliere di Legazione.».
a) al primo comma, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
"e-bis) dei capi servizio;
e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale".
Nota all'art. 3:
- Si riporta l'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 26 (Consiglio di amministrazione). - Il Consiglio di amministrazione e' composto:
a) del Ministro;
b) del Segretario generale;
c) del capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) dei direttori generali;
e) dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;
e-bis) dei capi servizio;
e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico;
f) di due rappresentanti del personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio, con le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento di cui all'art. 98;
b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi;
c) esprime parere sul calendario, la durata ed i criteri informativi dei corsi da tenersi durante l'anno per assicurare la continuita' dell'azione di formazione e di specializzazione del personale;
d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione; sull'attivita' svolta nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione, dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e impiego del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel nuovo anno;
e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto compatibili con il decreto stesso.
Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale.
I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale del personale di grado non inferiore a consigliere di Legazione.».
Giurisprudenza • 1
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