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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5649/2022 depositato il 04/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo 48 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4245/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 16 e pubblicata il 07/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016003DI20801 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate di Roma 1, assistita e difesa nel presente giudizio ex lege ed elettivamente domiciliato come in atti, agisce in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso proposto avverso l'avviso di liquidazione d'imposta e irrogazione delle sanzioni.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto l'avviso di liquidazione d 'imposta e irrogazioni delle sanzioni n. 2016/003/DI/00002080 notificato, in data 20.04.2019 dall'Agenzia delle Entrate DP l di Roma, con la quale l'Ente ha richiesto il pagamento di euro 15.398,75 per imposta di registro su decreto ingiuntivo n. 00002080 11201 6, del 07.09.201 6, emesso dal Tribunale Civile di Roma. Il ricorrente precisava che con scrittura privata del 6.07.2014 il sig. Nominativo_1 si riconosceva debitore nei confronti del ricorrente della somma di euro 165.000,00 impegnandosi alla restituzione in 24 rate mensili decorrenti dal 31.07.20 14 al 30.06.2016.
3. Ha poi succintamente descritto i motivi di ricorso, le controdeduzioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, le eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa nel corso del processo.
Ha precisato le norme applicabili in diritto a supporto della decisione.
4. Ha, altresì, compensato le spese del giudizio.
5. Affida ai seguenti motivi di appello la censura di tali statuizioni deducendone l'erroneità e domandandone la riforma nella parte in cui si evidenzia che la sentenza di primo grado ha rideterminato unicamente la tassazione della scrittura privata relativa al riconoscimento del debito.
6. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ente creditore.
Con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio.
7. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni la parte privata, la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma in presenza di motivi infondatezza delle ragioni addotte.
8. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio.
9. All'odierna camera di consiglio, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di appello, l'Ufficio intende impugnare la sentenza in esame esclusivamente nella parte in cui i Giudici di primo grado hanno erroneamente ritenuto applicabile alla scrittura privata sul riconoscimento del debito l'imposta fissa anziché l'imposta proporzionale del 3%.
Mentre è da ritenersi consolidata la tassazione riguardante l'avviso di liquidazione per la tassazione del decreto ingiuntivo n. 20801/201.
Con unico motivo di impugnazione l'appellante lamenta la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 4 parte prima della Tariffa allegata al DPR 131/1986, richiamando i medesimi orientamenti giurisprudenziali già invocati in primo grado, sostenendo per la prima volta in questa sede la natura
“titolata” dell'atto di riconoscimento del 6.7.2014 e pretendendo di farne discendere un ulteriore argomento a favore della tassabilità della stessa in misura proporzionale.
Ciò deriva dalla semplice lettura della scrittura del 6.7.2014 ove “Con la presente il sottoscritto
Nominativo_1 dichiara di essere debitore della cifra di € 165.000,00 (..) nei confronti del Signor Resistente_1”, che consente di escludere che si tratti di ricognizione di debito “titolata”, ma come detto di una classica ipotesi di ricognizione “pura”.
Afferma infatti il giudice di primo grado che riguardo alla mera ricognizione di debito è applicabile la norma dell'art. 4, Tariffa, parte seconda, DPR 26.4. 1986, n. 13 1, concernente le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Detta tipologia di atti, afferma il giudice di primo grado, in forza della norma appena richiamata, scontano l'imposta in misura fissa. Il decreto ingiuntivo trova il suo fondamento nella scrittura privata del 6.07.2014 ove il sig. Nominativo_1 si riconosceva debitore nei confronti del ricorrente della somma di euro 165.000,00 impegnandosi alla restituzione in 24 rate mensili dal 3 1.07.20 14 al 30.06.2016. Il debito non veniva onorato e, pertanto aveva presentato ricorso per ingiunzione presso il Tribunale civile di Roma che, in accoglimento emetteva
D.l. n. 2080112016 per euro 149.700,00 depositato il 7. 09.2016 e munito di formula esecutiva il
12.09.2016 e notificato il 27.09.2016 e non opposto.
Va pertanto accertato l'aliquota applicabile nel caso di specie quando il credito sottostante per l'emissione del d.i. derivi da una ricognizione di debito non soddisfatta.
In linea di principio il presupposto dell'imposta di registro applicabile al decreto ingiuntivo è costituito dalla sua natura esecutiva, non essendo necessaria l'apposizione della "formula esecutiva", con la quale si intraprende l'esecuzione in concreto, e non può assumere alcuna rilevanza l'accordo stragiudiziale intervenuto dopo il decreto ingiuntivo o prima, posto a giustificazione della non esecutività, quando non ne è parte l'Amministrazione dello Stato, ai sensi del chiaro tenore letterale dell'art. 37, comma 1, d.P.R.
131 del 1986, diretto ad impedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria (Cass. 5825/2025).
Anche se si tratta di fideiussione menzionata per l'emissione di un decreto ingiuntivo, a prescindere che esso sia o meno esecutivo, il d.i. è soggetta all'imposta di registro, in quanto la funzione antielusiva dell'art. 22 TUR presuppone che l'atto non registrato, riconducibile agli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, sia enunciato in un provvedimento giudiziario, trovando altresì applicazione le sanzioni previste, per l'omessa registrazione del contratto, dall'art. 69 del TUR (cass. 2684/2024.
Ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata al medesimo d.P.R., i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta di registro proporzionale, nella misura del 3%, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, indipendentemente dal rapporto sottostante (cfr. Cass., Sez. VI - 5, Ord., 18 gennaio 2017, n. 1247; in precedenza, Cass.,
Sez. V, 17 settembre 2001, n. 11663; si vedano anche Cass., Sez. V, 20 giugno 2008, n. 16829, che, a prescindere dalla massima ufficiale, non si riferisce alla tassazione del decreto ingiuntivo, ma a quella della ricognizione di debito;
Cass., Sez. V, 28 maggio 2007, n. 12432).
L'imposta di registro che riguarda il decreto ingiuntivo, infatti, va distinta da quella cui è sottoposta la ricognizione di debito in base alla quale il decreto ingiuntivo eventualmente è stato emesso.
Il decreto ingiuntivo esecutivo è soggetto ad imposta di registro proporzionale, nella misura del 3%. La ricognizione di debito, come scrittura privata non autenticata, pur non espressamente inserita né nella prima, né nella seconda parte della tariffa di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, non è necessariamente ricompresa nel disposto di cui all'art. 4, della parte seconda, che dispone la registrazione in caso d'uso delle "scritture private non autenticate" qualora non abbiano contenuto patrimoniale, è ugualmente soggetto a registrazione in termine fisso in forza dell'art. 9, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, che ha valore di previsione generale, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale
(cfr. Cass. 12 novembre 2014, n. 24107).
Altro argomento riguardante la natura della ricognizione di debito (nel senso del suo utilizzo ai fini probatori nell'ambito di un procedimento giudiziario contenzioso non costituisce "caso d'uso" in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986) “dalla semplice lettura della scrittura del 6.7.2014, del seguente letterale tenore: “Con la presente il sottoscritto Nominativo_1 dichiara di essere debitore della cifra di
€ 165.000,00 (..) nei confronti del Signor Resistente_1”, (cfr. doc.1 del fascicolo di primo grado dell'odierno appellato) e quindi deve essere valutato ai fini della tassazione come atto ricognitivo riconoscendo il debitore una situazione giuridica certa nella quale, per effetto di due successive dazioni di denaro, egli deve restituire al creditore il complessivo importo erogatogli come prestito personale derivandone solo l'agevolazione per il creditore sul piano dell'onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell'astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto “dichiarativo” dell'atto di riconoscimento e che, nella fattispecie in esame la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito debba essere ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4, Parte II della
Tariffa, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta fissa (attualmente nell'importo di euro 200,00) (cfr cass. ss.uu. 8937/2023.
Conseguentemente l'appello va respinto.
La controvertibilità delle questioni (rimessione alle ss.uu.) sottese al giudizio costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2026.
Il Presidente estensore
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5649/2022 depositato il 04/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo 48 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4245/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 16 e pubblicata il 07/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016003DI20801 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate di Roma 1, assistita e difesa nel presente giudizio ex lege ed elettivamente domiciliato come in atti, agisce in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso proposto avverso l'avviso di liquidazione d'imposta e irrogazione delle sanzioni.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto l'avviso di liquidazione d 'imposta e irrogazioni delle sanzioni n. 2016/003/DI/00002080 notificato, in data 20.04.2019 dall'Agenzia delle Entrate DP l di Roma, con la quale l'Ente ha richiesto il pagamento di euro 15.398,75 per imposta di registro su decreto ingiuntivo n. 00002080 11201 6, del 07.09.201 6, emesso dal Tribunale Civile di Roma. Il ricorrente precisava che con scrittura privata del 6.07.2014 il sig. Nominativo_1 si riconosceva debitore nei confronti del ricorrente della somma di euro 165.000,00 impegnandosi alla restituzione in 24 rate mensili decorrenti dal 31.07.20 14 al 30.06.2016.
3. Ha poi succintamente descritto i motivi di ricorso, le controdeduzioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, le eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa nel corso del processo.
Ha precisato le norme applicabili in diritto a supporto della decisione.
4. Ha, altresì, compensato le spese del giudizio.
5. Affida ai seguenti motivi di appello la censura di tali statuizioni deducendone l'erroneità e domandandone la riforma nella parte in cui si evidenzia che la sentenza di primo grado ha rideterminato unicamente la tassazione della scrittura privata relativa al riconoscimento del debito.
6. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ente creditore.
Con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio.
7. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni la parte privata, la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma in presenza di motivi infondatezza delle ragioni addotte.
8. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio.
9. All'odierna camera di consiglio, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di appello, l'Ufficio intende impugnare la sentenza in esame esclusivamente nella parte in cui i Giudici di primo grado hanno erroneamente ritenuto applicabile alla scrittura privata sul riconoscimento del debito l'imposta fissa anziché l'imposta proporzionale del 3%.
Mentre è da ritenersi consolidata la tassazione riguardante l'avviso di liquidazione per la tassazione del decreto ingiuntivo n. 20801/201.
Con unico motivo di impugnazione l'appellante lamenta la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 4 parte prima della Tariffa allegata al DPR 131/1986, richiamando i medesimi orientamenti giurisprudenziali già invocati in primo grado, sostenendo per la prima volta in questa sede la natura
“titolata” dell'atto di riconoscimento del 6.7.2014 e pretendendo di farne discendere un ulteriore argomento a favore della tassabilità della stessa in misura proporzionale.
Ciò deriva dalla semplice lettura della scrittura del 6.7.2014 ove “Con la presente il sottoscritto
Nominativo_1 dichiara di essere debitore della cifra di € 165.000,00 (..) nei confronti del Signor Resistente_1”, che consente di escludere che si tratti di ricognizione di debito “titolata”, ma come detto di una classica ipotesi di ricognizione “pura”.
Afferma infatti il giudice di primo grado che riguardo alla mera ricognizione di debito è applicabile la norma dell'art. 4, Tariffa, parte seconda, DPR 26.4. 1986, n. 13 1, concernente le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Detta tipologia di atti, afferma il giudice di primo grado, in forza della norma appena richiamata, scontano l'imposta in misura fissa. Il decreto ingiuntivo trova il suo fondamento nella scrittura privata del 6.07.2014 ove il sig. Nominativo_1 si riconosceva debitore nei confronti del ricorrente della somma di euro 165.000,00 impegnandosi alla restituzione in 24 rate mensili dal 3 1.07.20 14 al 30.06.2016. Il debito non veniva onorato e, pertanto aveva presentato ricorso per ingiunzione presso il Tribunale civile di Roma che, in accoglimento emetteva
D.l. n. 2080112016 per euro 149.700,00 depositato il 7. 09.2016 e munito di formula esecutiva il
12.09.2016 e notificato il 27.09.2016 e non opposto.
Va pertanto accertato l'aliquota applicabile nel caso di specie quando il credito sottostante per l'emissione del d.i. derivi da una ricognizione di debito non soddisfatta.
In linea di principio il presupposto dell'imposta di registro applicabile al decreto ingiuntivo è costituito dalla sua natura esecutiva, non essendo necessaria l'apposizione della "formula esecutiva", con la quale si intraprende l'esecuzione in concreto, e non può assumere alcuna rilevanza l'accordo stragiudiziale intervenuto dopo il decreto ingiuntivo o prima, posto a giustificazione della non esecutività, quando non ne è parte l'Amministrazione dello Stato, ai sensi del chiaro tenore letterale dell'art. 37, comma 1, d.P.R.
131 del 1986, diretto ad impedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria (Cass. 5825/2025).
Anche se si tratta di fideiussione menzionata per l'emissione di un decreto ingiuntivo, a prescindere che esso sia o meno esecutivo, il d.i. è soggetta all'imposta di registro, in quanto la funzione antielusiva dell'art. 22 TUR presuppone che l'atto non registrato, riconducibile agli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, sia enunciato in un provvedimento giudiziario, trovando altresì applicazione le sanzioni previste, per l'omessa registrazione del contratto, dall'art. 69 del TUR (cass. 2684/2024.
Ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata al medesimo d.P.R., i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta di registro proporzionale, nella misura del 3%, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, indipendentemente dal rapporto sottostante (cfr. Cass., Sez. VI - 5, Ord., 18 gennaio 2017, n. 1247; in precedenza, Cass.,
Sez. V, 17 settembre 2001, n. 11663; si vedano anche Cass., Sez. V, 20 giugno 2008, n. 16829, che, a prescindere dalla massima ufficiale, non si riferisce alla tassazione del decreto ingiuntivo, ma a quella della ricognizione di debito;
Cass., Sez. V, 28 maggio 2007, n. 12432).
L'imposta di registro che riguarda il decreto ingiuntivo, infatti, va distinta da quella cui è sottoposta la ricognizione di debito in base alla quale il decreto ingiuntivo eventualmente è stato emesso.
Il decreto ingiuntivo esecutivo è soggetto ad imposta di registro proporzionale, nella misura del 3%. La ricognizione di debito, come scrittura privata non autenticata, pur non espressamente inserita né nella prima, né nella seconda parte della tariffa di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, non è necessariamente ricompresa nel disposto di cui all'art. 4, della parte seconda, che dispone la registrazione in caso d'uso delle "scritture private non autenticate" qualora non abbiano contenuto patrimoniale, è ugualmente soggetto a registrazione in termine fisso in forza dell'art. 9, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, che ha valore di previsione generale, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale
(cfr. Cass. 12 novembre 2014, n. 24107).
Altro argomento riguardante la natura della ricognizione di debito (nel senso del suo utilizzo ai fini probatori nell'ambito di un procedimento giudiziario contenzioso non costituisce "caso d'uso" in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986) “dalla semplice lettura della scrittura del 6.7.2014, del seguente letterale tenore: “Con la presente il sottoscritto Nominativo_1 dichiara di essere debitore della cifra di
€ 165.000,00 (..) nei confronti del Signor Resistente_1”, (cfr. doc.1 del fascicolo di primo grado dell'odierno appellato) e quindi deve essere valutato ai fini della tassazione come atto ricognitivo riconoscendo il debitore una situazione giuridica certa nella quale, per effetto di due successive dazioni di denaro, egli deve restituire al creditore il complessivo importo erogatogli come prestito personale derivandone solo l'agevolazione per il creditore sul piano dell'onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell'astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto “dichiarativo” dell'atto di riconoscimento e che, nella fattispecie in esame la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito debba essere ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4, Parte II della
Tariffa, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta fissa (attualmente nell'importo di euro 200,00) (cfr cass. ss.uu. 8937/2023.
Conseguentemente l'appello va respinto.
La controvertibilità delle questioni (rimessione alle ss.uu.) sottese al giudizio costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2026.
Il Presidente estensore