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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1133/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3966/2023 depositato il 11/08/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Ragusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 34/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 17/02/2023
Atti impositivi:
- INTIMAZ. PAG. n. 29720219000209676 TASSA AUTO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, con ricorso notificato il 6.10.'21, a seguito di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela ruoli ex legge n. 228/12 (cosi nell'intestazione), impugna – nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa
e di IO IC PA - l'intimazione di pagamento n° 29720219000209676 TYZIPPD00170/2020, notificata in data 9.9.'21, con cui si pretende da lei il pagamento di complessivi € 623.03, in base alle cartelle specificatamente indicate con le relative date di notifica, che riflettono iscrizione a ruolo per tassa auto degli anni '07, '08, '12, '13, con l'avvertenza che, in mancanza di versamento, si procederà agli atti di esecuzione forzata.
La ricorrente, premesso di avere presentato, ai sensi della l. n. 228/12, apposita istanza di annullamento dei ruoli;
che l'istanza era stata rigettata senza alcuna motivazione, eccepisce e deduce: la carenza di notifica delle cartelle ovvero, in subordine, l'inesistenza e la radicale nullità della notifica delle cartelle stesse, perché effettuata tramite un servizio di posta privato e direttamente da parte dell'Agente della riscossione senza l'intervento di un altro soggetto appositamente autorizzato a farlo;
la decadenza del potere di riscossione per la violazione del termine stabilito dall'art. 25 DPR n. 602/73; la prescrizione dei crediti per il decorso del termine triennale stabilito dalla legge.
Chiede pertanto …. di ritenere l'assoluta inesistenza della notifica sia dell'intimazione di pagamento che delle cartelle …. e conseguentemente di dichiarare decaduto l'ente creditore dal diritto di richiederne il pagamento e/o tale diritto prescritto per intervenuta prescrizione …, con vittoria di spese e compensi, da distrarre a favore del suo procuratore e difensore.
Delle due parti resistenti, si costituisce solo l'Ufficio tramite controdeduzioni datate 8.2.22, dove a sua volta eccepisce l'inammissibilità del ricorso, atteso a suo dire le cartelle poste a base dell'intimazione erano state tutte correttamente notificate e che i motivi dell'impugnazione avrebbero dovuto indirizzarsi nei confronti di ciascuna di esse, nel rispetto del termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica di cui all'art. 21 D.ls. n.
546/92.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma
2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
La ricorrente insiste nei motivi del ricorso con memoria illustrativa presentata in data 26.9.'22.
Il ricorso viene trattato e deciso all'udienza del 14 ottobre '22.
Tanto premesso, la Commissione osserva.
Affermava la Corte adita:
“L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio va disattesa ai sensi dell'art. 19, comma 3, III periodo,
D.ls. n. 546/1992, per il quale… la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo…; di tale facoltà parte ricorrente si è precisamente avvalsa denunciando – quale principale motivo d'impugnazione - che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento non gli erano mai state notificate.
La versione va accolta.
L'Ufficio, su cui gravava l'onere della prova contraria, non ha prodotto – ad onta delle sue affermazioni - alcuna documentazione attestante che le cartelle erano state portate effettivamente a conoscenza del ricorrente (cfr. Lista dei documenti del fascicolo telematico); la mancanza, oltre che viziare le iscrizioni a ruolo effettuate a carico della ricorrente e il successivo procedimento di riscossione, comporta la prescrizione, quindi l'estinzione, dei crediti vantati per il decorso del termine triennale stabilito per la tassa auto dall'art. 5 D.L. 953/82, convertito con modificazioni nella legge n. 53/83.
Il ricorso va pertanto accolto;
le spese devono essere poste in via solidale a carico delle parti resistenti e vanno distratte nella misura indicata nel dispositivo a favore dell'avv. Nominativo_1, che ha reso la dichiarazione prescritta dall'art. 93, I comma, del codice di rito.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa con atto del 11 Agosto 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Illegittimità della sentenza per erroneita' della motivazione laddove sono state ritenute viziate le iscrizioni a ruolo sottese all'intimazione di pagamento impugnata
Si osserva che, con riferimento alle cartelle di pagamento numeri:
29720120016450277 e 29720140009046433, nelle more del giudizio instaurato dall'opponente è entrata in vigore la L. 197/2022 che all'art. 1 comma 222 dispone che sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. “rottamazione-ter” o nel cd. “saldo e stralcio”.
Più precisamente, tale annullamento – effettuato, per espressa disposizione dello stesso comma 222, alla data del 31 marzo 2023 – ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, (tale ammontare non deve essere superiore a 1.000 euro) risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015. Nel caso di specie le cartelle sopra indicate numeri: 29720120016450277 e 2972014000904643 sono state annullate per effetto della prefata normativa trattandosi di iscrizioni a ruolo ante 2015 i cui importi complessivamente considerati non superano la somma di 1.000,00 €.
Ciò detto è evidente che la proposta impugnazione viene espletata per le residuali cartelle di pagamento n.
29720160018305252 e n. 29720170005343964 con cui si chiedono in pagamento le somme dovute dalla contribuente in relazione alla tassa auto rispettivamente anno di imposta 2012 e 2013.
2) Illegittimita' della sentenza per avere erratamente ritenuto maturata la prescrizione della pretesa erariale sottesa all'atto opposto
Nel caso di specie, tuttavia, occorre evidenziare che non è maturata la prescrizione triennale vigente in materia di tassa auto e ciò nonostante la notifica di entrambe le cartelle di pagamento sia avvenuta nel 2017 mentre la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata dalla ricorrente sia avvenuta in data 09.09.2021.
Infatti, si deve evidenziare che la prescrizione nella fattispecie non è maturata perché nel periodo in esame trovava applicazione la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 34/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 2 e depositata il 17
Febbraio 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – IO che con atto di controdeduzioni e appello incidentale eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. L'Agente della IO ha correttamente notificato le cartelle di pagamento, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tali cartelle, tuttavia, non sono state impugnate entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.
546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Con riferimento alle cartelle di pagamento numeri: 29720120016450277 e
29720140009046433, nelle more del giudizio instaurato dall'opponente è entrata in vigore la L. 197/2022 che all'art. 1 comma 222 dispone che sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. “rottamazione- ter” o nel cd. “saldo e stralcio”.
Nel caso di specie le cartelle sopra indicate numeri: 29720120016450277 e 2972014000904643 sono state annullate per effetto della prefata normativa trattandosi di iscrizioni a ruolo ante 2015 i cui importi complessivamente considerati non superano la somma di € 1.000,00. Orbene, l'odierna controversia va circoscritta alle residuali cartelle di pagamento n. 29720160018305252 e n. 29720170005343964 con cui si chiedono in pagamento le somme dovute dalla contribuente in relazione alla tassa auto rispettivamente anno di imposta 2012 e 2013.
In ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica delle cartelle, non si comprende a cosa faccia riferimento la ricorrente stante che tutte le cartelle risultano correttamente notificate.
Con esattezza la prima è stata consegnata alla madre della ricorrente in data 02.05.2017, mentre la seconda notificata a mezzo posta privata Società_1 veniva debitamente consegnata a familiare convivente della Sig.ra in data 21.12.2017.
Ed ancora, per mero scrupolo difensivo, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di invalidità sollevata dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, riguardante la notifica della cartella n.
29720170005343964, in quanto, a suo dire l'ente di riscossione si è avvalso illegittimamente di un operatore di poste private.
Nel computo del termine deve tenersi conto, altresì che il decorso della prescrizione è stato sospeso dal
2/1/2014 al 15/06/2014 per effetto di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha previsto all'articolo 1, commi 618 e ss., la cosiddetta "rottamazione dei ruoli" ("Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre
2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:…"); ed invero, la norma concerne esclusivamente i carichi inclusi in ruoli emessi da "uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni".
Ed ancora, si deve tenere conto anche del periodo di sospensione dettato dal Decreto 17 marzo 2020 n. 18 per effetto dell'emergenza Covid-19 che ha disposto non solo la sospensione dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione ma, in deroga alle regole ordinarie, ha anche disposto la proroga dei termini di prescrizione e decadenza degli adempimenti e dei versamenti che scadono entro il 31.12.2020. In particolari detti termini sono stati prorogati fino al 31.12.2022 cioè al 31.12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa e la condanna di parte appellate alle spese del giudizio.
La sig.ra Resistente_1, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 2 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IC, esaminati gli atti del procedimento, si evince che le cartelle di pagamento n.29720160018305252 e n. 29720170005343964 sono state regolarmente notificate rispettivamente: la prima, consegnata alla madre convivente della ricorrente in data 02/05/2017; la seconda, notificata il 21/12/2017 a familiare convivente tramite operatore postale privato debitamente autorizzato (Società_1). La notificazione a mezzo servizio postale privato risulta, in relazione alla natura dell'atto (cartella di pagamento) e all'identità dell'operatore, conforme all'art.26 DPR 602/1973, all'art.3, comma 2 e all'art.5, comma 1 del D. Lgs.261/1999. La giurisprudenza più recente, in assenza di impugnativa specifica sulla mancanza di licenza, riconosce validità alla notifica della cartella eseguita da operatore abilitato ad operare come fornitore di servizi postali riconosciuto per raccomandate ordinarie (c. d. “busta bianca”).
Sui limiti dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, si rileva che la disciplina fissata dall'art.19, comma
3, D. Lgs.546/1992 circoscrive l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento ai vizi propri della medesima, salvo che non sia provata la mancata notificazione degli atti prodromici. Nel caso di specie: la parte contribuente non ha proposto ricorso avverso le cartelle di pagamento nel termine decadenziale di cui all'art.21 D. Lgs.546/1992; la prova della notifica delle cartelle è stata fornita in appello;
pertanto, ogni doglianza relativa a vizi delle cartelle stesse si intende tardiva e, quindi, inammissibile.
Le doglianze della parte appellata concernenti la prescrizione triennale di cui all'art.5 D. L.953/1982 sono infondate. Va osservato che la regolare notifica delle cartelle nel 2017 e la susseguente notifica dell'intimazione nel settembre 2021, considerato anche il periodo di sospensione dei termini ex art.68 D.
L.18/2020 (emergenza Covid-19), hanno interrotto e sospeso il decorso del termine di prescrizione, escludendo la estinzione dei crediti per prescrizione.
Sui residui carichi annullati d'ufficio ex art.1, co.222, L.197/2022, si evidenzia che relativamente alle cartelle n.29720120016450277 e n.29720140009046433, le stesse risultano annullate ope legis in virtù della disciplina sullo stralcio dei debiti d'importo sino a 1.000 euro affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2015, e non sono più oggetto di contestazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Sulle spese di lite, considerato che la questione ha comportato un contrasto interpretativo anche per l'intervenuta evoluzione legislativa e giurisprudenziale, nonché per la necessità di integrazione documentale, si ritiene equa la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IC, Sezione Staccata di Catania n. 13, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della IC il 2 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Luigi Lombardo)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3966/2023 depositato il 11/08/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Ragusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 34/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 17/02/2023
Atti impositivi:
- INTIMAZ. PAG. n. 29720219000209676 TASSA AUTO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, con ricorso notificato il 6.10.'21, a seguito di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela ruoli ex legge n. 228/12 (cosi nell'intestazione), impugna – nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa
e di IO IC PA - l'intimazione di pagamento n° 29720219000209676 TYZIPPD00170/2020, notificata in data 9.9.'21, con cui si pretende da lei il pagamento di complessivi € 623.03, in base alle cartelle specificatamente indicate con le relative date di notifica, che riflettono iscrizione a ruolo per tassa auto degli anni '07, '08, '12, '13, con l'avvertenza che, in mancanza di versamento, si procederà agli atti di esecuzione forzata.
La ricorrente, premesso di avere presentato, ai sensi della l. n. 228/12, apposita istanza di annullamento dei ruoli;
che l'istanza era stata rigettata senza alcuna motivazione, eccepisce e deduce: la carenza di notifica delle cartelle ovvero, in subordine, l'inesistenza e la radicale nullità della notifica delle cartelle stesse, perché effettuata tramite un servizio di posta privato e direttamente da parte dell'Agente della riscossione senza l'intervento di un altro soggetto appositamente autorizzato a farlo;
la decadenza del potere di riscossione per la violazione del termine stabilito dall'art. 25 DPR n. 602/73; la prescrizione dei crediti per il decorso del termine triennale stabilito dalla legge.
Chiede pertanto …. di ritenere l'assoluta inesistenza della notifica sia dell'intimazione di pagamento che delle cartelle …. e conseguentemente di dichiarare decaduto l'ente creditore dal diritto di richiederne il pagamento e/o tale diritto prescritto per intervenuta prescrizione …, con vittoria di spese e compensi, da distrarre a favore del suo procuratore e difensore.
Delle due parti resistenti, si costituisce solo l'Ufficio tramite controdeduzioni datate 8.2.22, dove a sua volta eccepisce l'inammissibilità del ricorso, atteso a suo dire le cartelle poste a base dell'intimazione erano state tutte correttamente notificate e che i motivi dell'impugnazione avrebbero dovuto indirizzarsi nei confronti di ciascuna di esse, nel rispetto del termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica di cui all'art. 21 D.ls. n.
546/92.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma
2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
La ricorrente insiste nei motivi del ricorso con memoria illustrativa presentata in data 26.9.'22.
Il ricorso viene trattato e deciso all'udienza del 14 ottobre '22.
Tanto premesso, la Commissione osserva.
Affermava la Corte adita:
“L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio va disattesa ai sensi dell'art. 19, comma 3, III periodo,
D.ls. n. 546/1992, per il quale… la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo…; di tale facoltà parte ricorrente si è precisamente avvalsa denunciando – quale principale motivo d'impugnazione - che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento non gli erano mai state notificate.
La versione va accolta.
L'Ufficio, su cui gravava l'onere della prova contraria, non ha prodotto – ad onta delle sue affermazioni - alcuna documentazione attestante che le cartelle erano state portate effettivamente a conoscenza del ricorrente (cfr. Lista dei documenti del fascicolo telematico); la mancanza, oltre che viziare le iscrizioni a ruolo effettuate a carico della ricorrente e il successivo procedimento di riscossione, comporta la prescrizione, quindi l'estinzione, dei crediti vantati per il decorso del termine triennale stabilito per la tassa auto dall'art. 5 D.L. 953/82, convertito con modificazioni nella legge n. 53/83.
Il ricorso va pertanto accolto;
le spese devono essere poste in via solidale a carico delle parti resistenti e vanno distratte nella misura indicata nel dispositivo a favore dell'avv. Nominativo_1, che ha reso la dichiarazione prescritta dall'art. 93, I comma, del codice di rito.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa con atto del 11 Agosto 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Illegittimità della sentenza per erroneita' della motivazione laddove sono state ritenute viziate le iscrizioni a ruolo sottese all'intimazione di pagamento impugnata
Si osserva che, con riferimento alle cartelle di pagamento numeri:
29720120016450277 e 29720140009046433, nelle more del giudizio instaurato dall'opponente è entrata in vigore la L. 197/2022 che all'art. 1 comma 222 dispone che sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. “rottamazione-ter” o nel cd. “saldo e stralcio”.
Più precisamente, tale annullamento – effettuato, per espressa disposizione dello stesso comma 222, alla data del 31 marzo 2023 – ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, (tale ammontare non deve essere superiore a 1.000 euro) risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015. Nel caso di specie le cartelle sopra indicate numeri: 29720120016450277 e 2972014000904643 sono state annullate per effetto della prefata normativa trattandosi di iscrizioni a ruolo ante 2015 i cui importi complessivamente considerati non superano la somma di 1.000,00 €.
Ciò detto è evidente che la proposta impugnazione viene espletata per le residuali cartelle di pagamento n.
29720160018305252 e n. 29720170005343964 con cui si chiedono in pagamento le somme dovute dalla contribuente in relazione alla tassa auto rispettivamente anno di imposta 2012 e 2013.
2) Illegittimita' della sentenza per avere erratamente ritenuto maturata la prescrizione della pretesa erariale sottesa all'atto opposto
Nel caso di specie, tuttavia, occorre evidenziare che non è maturata la prescrizione triennale vigente in materia di tassa auto e ciò nonostante la notifica di entrambe le cartelle di pagamento sia avvenuta nel 2017 mentre la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata dalla ricorrente sia avvenuta in data 09.09.2021.
Infatti, si deve evidenziare che la prescrizione nella fattispecie non è maturata perché nel periodo in esame trovava applicazione la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 34/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 2 e depositata il 17
Febbraio 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – IO che con atto di controdeduzioni e appello incidentale eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. L'Agente della IO ha correttamente notificato le cartelle di pagamento, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tali cartelle, tuttavia, non sono state impugnate entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.
546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Con riferimento alle cartelle di pagamento numeri: 29720120016450277 e
29720140009046433, nelle more del giudizio instaurato dall'opponente è entrata in vigore la L. 197/2022 che all'art. 1 comma 222 dispone che sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. “rottamazione- ter” o nel cd. “saldo e stralcio”.
Nel caso di specie le cartelle sopra indicate numeri: 29720120016450277 e 2972014000904643 sono state annullate per effetto della prefata normativa trattandosi di iscrizioni a ruolo ante 2015 i cui importi complessivamente considerati non superano la somma di € 1.000,00. Orbene, l'odierna controversia va circoscritta alle residuali cartelle di pagamento n. 29720160018305252 e n. 29720170005343964 con cui si chiedono in pagamento le somme dovute dalla contribuente in relazione alla tassa auto rispettivamente anno di imposta 2012 e 2013.
In ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica delle cartelle, non si comprende a cosa faccia riferimento la ricorrente stante che tutte le cartelle risultano correttamente notificate.
Con esattezza la prima è stata consegnata alla madre della ricorrente in data 02.05.2017, mentre la seconda notificata a mezzo posta privata Società_1 veniva debitamente consegnata a familiare convivente della Sig.ra in data 21.12.2017.
Ed ancora, per mero scrupolo difensivo, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di invalidità sollevata dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, riguardante la notifica della cartella n.
29720170005343964, in quanto, a suo dire l'ente di riscossione si è avvalso illegittimamente di un operatore di poste private.
Nel computo del termine deve tenersi conto, altresì che il decorso della prescrizione è stato sospeso dal
2/1/2014 al 15/06/2014 per effetto di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha previsto all'articolo 1, commi 618 e ss., la cosiddetta "rottamazione dei ruoli" ("Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre
2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:…"); ed invero, la norma concerne esclusivamente i carichi inclusi in ruoli emessi da "uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni".
Ed ancora, si deve tenere conto anche del periodo di sospensione dettato dal Decreto 17 marzo 2020 n. 18 per effetto dell'emergenza Covid-19 che ha disposto non solo la sospensione dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione ma, in deroga alle regole ordinarie, ha anche disposto la proroga dei termini di prescrizione e decadenza degli adempimenti e dei versamenti che scadono entro il 31.12.2020. In particolari detti termini sono stati prorogati fino al 31.12.2022 cioè al 31.12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa e la condanna di parte appellate alle spese del giudizio.
La sig.ra Resistente_1, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 2 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IC, esaminati gli atti del procedimento, si evince che le cartelle di pagamento n.29720160018305252 e n. 29720170005343964 sono state regolarmente notificate rispettivamente: la prima, consegnata alla madre convivente della ricorrente in data 02/05/2017; la seconda, notificata il 21/12/2017 a familiare convivente tramite operatore postale privato debitamente autorizzato (Società_1). La notificazione a mezzo servizio postale privato risulta, in relazione alla natura dell'atto (cartella di pagamento) e all'identità dell'operatore, conforme all'art.26 DPR 602/1973, all'art.3, comma 2 e all'art.5, comma 1 del D. Lgs.261/1999. La giurisprudenza più recente, in assenza di impugnativa specifica sulla mancanza di licenza, riconosce validità alla notifica della cartella eseguita da operatore abilitato ad operare come fornitore di servizi postali riconosciuto per raccomandate ordinarie (c. d. “busta bianca”).
Sui limiti dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, si rileva che la disciplina fissata dall'art.19, comma
3, D. Lgs.546/1992 circoscrive l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento ai vizi propri della medesima, salvo che non sia provata la mancata notificazione degli atti prodromici. Nel caso di specie: la parte contribuente non ha proposto ricorso avverso le cartelle di pagamento nel termine decadenziale di cui all'art.21 D. Lgs.546/1992; la prova della notifica delle cartelle è stata fornita in appello;
pertanto, ogni doglianza relativa a vizi delle cartelle stesse si intende tardiva e, quindi, inammissibile.
Le doglianze della parte appellata concernenti la prescrizione triennale di cui all'art.5 D. L.953/1982 sono infondate. Va osservato che la regolare notifica delle cartelle nel 2017 e la susseguente notifica dell'intimazione nel settembre 2021, considerato anche il periodo di sospensione dei termini ex art.68 D.
L.18/2020 (emergenza Covid-19), hanno interrotto e sospeso il decorso del termine di prescrizione, escludendo la estinzione dei crediti per prescrizione.
Sui residui carichi annullati d'ufficio ex art.1, co.222, L.197/2022, si evidenzia che relativamente alle cartelle n.29720120016450277 e n.29720140009046433, le stesse risultano annullate ope legis in virtù della disciplina sullo stralcio dei debiti d'importo sino a 1.000 euro affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2015, e non sono più oggetto di contestazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Sulle spese di lite, considerato che la questione ha comportato un contrasto interpretativo anche per l'intervenuta evoluzione legislativa e giurisprudenziale, nonché per la necessità di integrazione documentale, si ritiene equa la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IC, Sezione Staccata di Catania n. 13, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della IC il 2 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Luigi Lombardo)