Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1133
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte di secondo grado ritiene che le doglianze relative ai vizi delle cartelle siano inammissibili in quanto tardive, dato che la prova della notifica delle cartelle è stata fornita in appello e il termine per impugnarle era scaduto.

  • Inammissibile
    Decadenza del potere di riscossione

    La Corte di secondo grado ritiene che le doglianze relative ai vizi delle cartelle siano inammissibili in quanto tardive, dato che la prova della notifica delle cartelle è stata fornita in appello e il termine per impugnarle era scaduto.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte di secondo grado ritiene infondate le doglianze relative alla prescrizione triennale, poiché la notifica delle cartelle nel 2017 e dell'intimazione nel 2021, unitamente alla sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19, hanno interrotto e sospeso il decorso del termine prescrizionale.

  • Accolto
    Annullamento automatico debiti ex L. 197/2022

    La Corte di secondo grado prende atto che le cartelle n. 29720120016450277 e n. 29720140009046433 sono state annullate ope legis ai sensi dell'art. 1, comma 222, L. 197/2022 e non sono più oggetto di contestazione.

  • Accolto
    Corretta notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte di secondo grado accerta che le cartelle di pagamento n. 29720160018305252 e n. 29720170005343964 sono state regolarmente notificate, rispettivamente alla madre convivente e a un familiare convivente tramite operatore postale privato autorizzato. La notifica a mezzo servizio postale privato è ritenuta conforme alla normativa vigente.

  • Rigettato
    Prescrizione non maturata

    La Corte di secondo grado ritiene infondate le doglianze relative alla prescrizione triennale, poiché la notifica delle cartelle nel 2017 e dell'intimazione nel 2021, unitamente alla sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19, hanno interrotto e sospeso il decorso del termine prescrizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1133
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1133
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo