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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Cagliari
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520210020137085505 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/annullabilità della cartelle di pagamento impugnata per intervenuta decadenza dal poter riscossivo, ordinando all'AdeR la cancellazione della stesse;
in subordine, accertare e dichiarare l'intrasmissibilità all'erede delle sanzioni tributarie ivi incluse, con conseguente annullamento parziale delle cartella impugnata, limitatamente alle suddette sanzioni, e ordinare all'Agenzia delle Entrate – OS la relativa cancellazione. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge.
Resistente: rigettare il ricorso;
con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 02520210020137085505, notificata il giorno 6.8.2025, di 4.269,05 Eur, riguardante Imu, anno 2014, ruolo n. 2021/002202, derivato dell'avviso di accertamento 2014 NG.795, del 29.11.2018, emesso e notificato dal comune di San Vito il 14.12.2018, mai impugnato e divenuto definitivo il 13.2.2019, nella sua qualità di erede della de cuius Nominativo_1.
L' ADER si è costituita documentando da un lato l'intervenuto sgravio dei ruoli relativamente alle sanzioni, da parte del Comune di San Vito, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 5.1.2026 il ricorrente ha depositato memorie.
All'udienza del 16.1.2026, sentita la parte presente, che ha concluso come indicato in epigrafe, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente affida il ricorso al seguente motivo:
Maturata decadenza dei termini previsti dal combinato disposto dell'art. 1, comma 163, della L n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e dei commi 1 e 4-bis dell'art. 68 del Decreto-legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia).
Ritiene infatti che rispetto all'accertamento divenuto definitivo nel 2019, i termini di cui all'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006, ossia quelli per notificare la cartella, scadessero il 31.12.2022. Il ruolo risulta essere affidato all'Agente della riscossione (ai sensi dell'art. 24 del DPR 602/1973) in data 10/07/2021, pertanto si applica la 1proroga di 24 mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis D.L. 18/2020 . 1 Che prevede una proroga di 24 mesi che si applica in base al presupposto dell'affidamento del carico all'Agente della OS. La proroga di 24 mesi si applica "con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021". Pertanto, questa proroga si applica solo ai carichi affidati nell'arco temporale che va dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. Ne deriverebbe quindi che l'originario termine triennale sarebbe prorogato di ventiquattro mesi ed andrebbe a scadere al 31.12.2024. Pertanto, la notifica delle cartella avvenuta nei confronti della ricorrente in data 06/08/2025 risulta tardiva e la pretesa creditoria è da considerarsi estinta per intervenuta decadenza dell'ente dal potere di riscossione.
Il ricorrente affronta anche la possibile applicabilità della sospensione semplice di 542 giorni (Art. 68, comma 1, 2D.L. 18/2020) . Invero l'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020, richiamando l'applicazione dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 159/2015 ha disposto la sospensione dei termini di versamento e riscossione di 542 giorni (dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) per tutti quei termini di decadenza e prescrizione che erano pendenti all'8 marzo 2020 ma che non scadevano nel biennio 2020-2021. In questo scenario, il termine originario non viene spostato a una data fissa, ma semplicemente "congelato" per 542 giorni. Richiama sul punto la giurisprudenza di merito e di legittimità che ha previsto la non cumulabilità della disciplina della proroga dei termini con quella della sospensione, anche e soprattutto nelle memorie, ove contraddice alle argomentazioni di segno contrario frapposte nella costituzione dell'ADER.
Questa infatti, cita a proprio favore la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, al contrario, ha ritenuto possibile il cumulo di proroga e sospensione, con due differenti pronunce. In particolare con l'ordinanza n. 960, depositata il 15 gennaio 2025, la Suprema Corte, sezione I, ha statuito: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” Principio ribadito dalla Corte di Cassazione il 23.1.2025, con l'ordinanza n. 1630.
Orbene, attese le contrapposte posizioni, occorre verificare se, pacifica l'applicazione della proroga di ventiquattro mesi ex art. 68 comma 4 bis (che da sola non basterebbe a ritenere tempestiva la notificazione della cartella impugnata), sia applicabile anche la sospensione di 542 dei termini per le notifiche delle cartelle ex art. 68 1° comma, anche per quelle i cui termini non scadevano nell'indicato lasso di tempo (8.3.20/31.8.21), nel quale caso la notifica della cartella impugnata sarebbe tempestiva.
Pur nella certamente non estrema chiarezza del dato normativo e del suo combinato disporsi, ritiene il giudice che la soluzione affermativa sia quella da preferire. Invero la Corte di Cassazione ha ritenuto che “… i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212…”(Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960)
E' stato sul punto obiettato che la riportata decisione è intervenuta in relazione al disposto dell'art. 67 e non dell'art. 68, e che l'art. 67 non subordina quella sospensione di termini a nessun requisito, mentre per l'art. 68 la sospensione dei termini è applicabile solo laddove si tratti di "versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021", il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già emesse. Si è osservato altresì che in caso di cartelle "…emesse dai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo. Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia”.
Nel caso de quo, osserva il ricorrente, il termine ordinario di decadenza per la notifica della cartella scadeva il 31/12/2022. Tale data cade fuori dalla finestra temporale coperta dalla sospensione dell'art. 68 comma 1 (che cessa nell'agosto 2021). Non essendoci alcun termine "in scadenza" nel periodo pandemico, l'art. 68 comma 1 è inapplicabile.
Anche la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, con la sentenza 7223/2023 ha ritenuto logica l'alternatività della proroghe: “…In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021. Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023; se la risposta è negativa i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti”.
E la stessa Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 17668 del 30/06/2025 ha adottato il criterio della lex specialis per dirimere il conflitto tra norme che prevedevano distinte proroghe Covid. La Suprema Corte, affermando il carattere di specialità di una norma rispetto a quella generale ha posto la base logico-giuridica per escludere il cumulo. Se una norma viene assorbita, non può essere applicata una seconda volta in aggiunta a quella speciale.
Tuttavia anche tali pronunce (in particolare quella da ultimo citata della Suprema Corte), non si pongono in relazione all'art. 68 bensì in relazione ad altra disposizione, ed in particolare affermano che “Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 - norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 12, d.lgs. n. 159/2015 - al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra”.
Non si può quindi affermare che il principio statuito dalla pronuncia 960/25 sia stato superato da quello della 17668/25, trattando quest'ultimo provvedimento una fattispecie diversa e certamente speciale rispetto a quella più ampia trattata dalla prima.
Né il fatto che il disposto dell'art. 68, nel suo primo comma, reciti che 'sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021' deve necessariamente far ritenere che l'inciso ' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159' sia limitato alle attività riscossive che sarebbero scadute nell'indicato intervallo temporale e non, invece, a tutte le attività, anche quelle precedenti e successive, atteso che tale soglia temporale paralizzava comunque l'attività dell'esattore per quella finestra temporale, pur cui non appare irragionevole l'interpretazione, conforme a quella resa dalla Suprema Corte, per i casi disciplinati dall'art. 67, che la sospensione concorra con la dilazione dei termini riscossivi, di guisa che la notificazione della cartella impugnata deve ritenersi tempestiva.
Di qui il rigetto del ricorso nella parte non estinta.
La complessità della controversia ed i difformi orientamenti giurisprudenziali esistenti sul punto nodale della controversia costituiscono specifico motivo di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso limitatamente alla richiesta di nullità/illegittimità/annullabilità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta decadenza dal poter riscossivo. Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle sanzioni per annullamento dell'atto. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Cagliari il 16.1.2026.
Il Giudice Dott. Massimo Zaniboni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Cagliari
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520210020137085505 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/annullabilità della cartelle di pagamento impugnata per intervenuta decadenza dal poter riscossivo, ordinando all'AdeR la cancellazione della stesse;
in subordine, accertare e dichiarare l'intrasmissibilità all'erede delle sanzioni tributarie ivi incluse, con conseguente annullamento parziale delle cartella impugnata, limitatamente alle suddette sanzioni, e ordinare all'Agenzia delle Entrate – OS la relativa cancellazione. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge.
Resistente: rigettare il ricorso;
con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 02520210020137085505, notificata il giorno 6.8.2025, di 4.269,05 Eur, riguardante Imu, anno 2014, ruolo n. 2021/002202, derivato dell'avviso di accertamento 2014 NG.795, del 29.11.2018, emesso e notificato dal comune di San Vito il 14.12.2018, mai impugnato e divenuto definitivo il 13.2.2019, nella sua qualità di erede della de cuius Nominativo_1.
L' ADER si è costituita documentando da un lato l'intervenuto sgravio dei ruoli relativamente alle sanzioni, da parte del Comune di San Vito, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 5.1.2026 il ricorrente ha depositato memorie.
All'udienza del 16.1.2026, sentita la parte presente, che ha concluso come indicato in epigrafe, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente affida il ricorso al seguente motivo:
Maturata decadenza dei termini previsti dal combinato disposto dell'art. 1, comma 163, della L n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e dei commi 1 e 4-bis dell'art. 68 del Decreto-legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia).
Ritiene infatti che rispetto all'accertamento divenuto definitivo nel 2019, i termini di cui all'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006, ossia quelli per notificare la cartella, scadessero il 31.12.2022. Il ruolo risulta essere affidato all'Agente della riscossione (ai sensi dell'art. 24 del DPR 602/1973) in data 10/07/2021, pertanto si applica la 1proroga di 24 mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis D.L. 18/2020 . 1 Che prevede una proroga di 24 mesi che si applica in base al presupposto dell'affidamento del carico all'Agente della OS. La proroga di 24 mesi si applica "con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021". Pertanto, questa proroga si applica solo ai carichi affidati nell'arco temporale che va dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. Ne deriverebbe quindi che l'originario termine triennale sarebbe prorogato di ventiquattro mesi ed andrebbe a scadere al 31.12.2024. Pertanto, la notifica delle cartella avvenuta nei confronti della ricorrente in data 06/08/2025 risulta tardiva e la pretesa creditoria è da considerarsi estinta per intervenuta decadenza dell'ente dal potere di riscossione.
Il ricorrente affronta anche la possibile applicabilità della sospensione semplice di 542 giorni (Art. 68, comma 1, 2D.L. 18/2020) . Invero l'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020, richiamando l'applicazione dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 159/2015 ha disposto la sospensione dei termini di versamento e riscossione di 542 giorni (dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) per tutti quei termini di decadenza e prescrizione che erano pendenti all'8 marzo 2020 ma che non scadevano nel biennio 2020-2021. In questo scenario, il termine originario non viene spostato a una data fissa, ma semplicemente "congelato" per 542 giorni. Richiama sul punto la giurisprudenza di merito e di legittimità che ha previsto la non cumulabilità della disciplina della proroga dei termini con quella della sospensione, anche e soprattutto nelle memorie, ove contraddice alle argomentazioni di segno contrario frapposte nella costituzione dell'ADER.
Questa infatti, cita a proprio favore la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, al contrario, ha ritenuto possibile il cumulo di proroga e sospensione, con due differenti pronunce. In particolare con l'ordinanza n. 960, depositata il 15 gennaio 2025, la Suprema Corte, sezione I, ha statuito: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” Principio ribadito dalla Corte di Cassazione il 23.1.2025, con l'ordinanza n. 1630.
Orbene, attese le contrapposte posizioni, occorre verificare se, pacifica l'applicazione della proroga di ventiquattro mesi ex art. 68 comma 4 bis (che da sola non basterebbe a ritenere tempestiva la notificazione della cartella impugnata), sia applicabile anche la sospensione di 542 dei termini per le notifiche delle cartelle ex art. 68 1° comma, anche per quelle i cui termini non scadevano nell'indicato lasso di tempo (8.3.20/31.8.21), nel quale caso la notifica della cartella impugnata sarebbe tempestiva.
Pur nella certamente non estrema chiarezza del dato normativo e del suo combinato disporsi, ritiene il giudice che la soluzione affermativa sia quella da preferire. Invero la Corte di Cassazione ha ritenuto che “… i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212…”(Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960)
E' stato sul punto obiettato che la riportata decisione è intervenuta in relazione al disposto dell'art. 67 e non dell'art. 68, e che l'art. 67 non subordina quella sospensione di termini a nessun requisito, mentre per l'art. 68 la sospensione dei termini è applicabile solo laddove si tratti di "versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021", il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già emesse. Si è osservato altresì che in caso di cartelle "…emesse dai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo. Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia”.
Nel caso de quo, osserva il ricorrente, il termine ordinario di decadenza per la notifica della cartella scadeva il 31/12/2022. Tale data cade fuori dalla finestra temporale coperta dalla sospensione dell'art. 68 comma 1 (che cessa nell'agosto 2021). Non essendoci alcun termine "in scadenza" nel periodo pandemico, l'art. 68 comma 1 è inapplicabile.
Anche la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, con la sentenza 7223/2023 ha ritenuto logica l'alternatività della proroghe: “…In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021. Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023; se la risposta è negativa i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti”.
E la stessa Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 17668 del 30/06/2025 ha adottato il criterio della lex specialis per dirimere il conflitto tra norme che prevedevano distinte proroghe Covid. La Suprema Corte, affermando il carattere di specialità di una norma rispetto a quella generale ha posto la base logico-giuridica per escludere il cumulo. Se una norma viene assorbita, non può essere applicata una seconda volta in aggiunta a quella speciale.
Tuttavia anche tali pronunce (in particolare quella da ultimo citata della Suprema Corte), non si pongono in relazione all'art. 68 bensì in relazione ad altra disposizione, ed in particolare affermano che “Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 - norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 12, d.lgs. n. 159/2015 - al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra”.
Non si può quindi affermare che il principio statuito dalla pronuncia 960/25 sia stato superato da quello della 17668/25, trattando quest'ultimo provvedimento una fattispecie diversa e certamente speciale rispetto a quella più ampia trattata dalla prima.
Né il fatto che il disposto dell'art. 68, nel suo primo comma, reciti che 'sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021' deve necessariamente far ritenere che l'inciso ' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159' sia limitato alle attività riscossive che sarebbero scadute nell'indicato intervallo temporale e non, invece, a tutte le attività, anche quelle precedenti e successive, atteso che tale soglia temporale paralizzava comunque l'attività dell'esattore per quella finestra temporale, pur cui non appare irragionevole l'interpretazione, conforme a quella resa dalla Suprema Corte, per i casi disciplinati dall'art. 67, che la sospensione concorra con la dilazione dei termini riscossivi, di guisa che la notificazione della cartella impugnata deve ritenersi tempestiva.
Di qui il rigetto del ricorso nella parte non estinta.
La complessità della controversia ed i difformi orientamenti giurisprudenziali esistenti sul punto nodale della controversia costituiscono specifico motivo di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso limitatamente alla richiesta di nullità/illegittimità/annullabilità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta decadenza dal poter riscossivo. Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle sanzioni per annullamento dell'atto. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Cagliari il 16.1.2026.
Il Giudice Dott. Massimo Zaniboni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.