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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1684/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2156/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249033329636000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 9.1.2025, relativa alla cartella di pagamento n. 293 2014 0027322634000 dell'importo di €. 2.242,10 deducendo l'omessa notifica della cartella (riferita a IRPEF anno 2009) e l'intervenuta decadenza e prescrizione (quinquennale) dei crediti .
Eccepisce : che l'iscrizione a ruolo non è avvenuta nei termini previsti inderogabilmente dalla legge,di guisa che l'ufficio è decaduto da ogni pretesa creditoria, la violazione dell'art. 25 dello stesso DPR 602/73, stante che il concessionario della riscossione non ha notificato al preteso debitore iscritto a ruolo la impugnata cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, non rispettando così un termine perentorio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione rilevando che la cartella n. 29320140027322634 è stata notificata a mezzo messo notificatore mediante consegna alla stessa in data 09/09/2014. Tale cartella è divenuta definita per mancata impugnazione entro i termini di legge. A tal fine deposita anche l'estratto di ruolo aggiornato (doc. 5)
Rileva l' insussistenza delle eccepita prescrizione in quanto, diversamente da quanto affermato da controparte, la prodromica cartella di pagamento relativa a IRPEF per l'anno 2009, è stata regolarmente notificata in data 09/09/2014 ricordando che i tributi erariali (IVA, IRPEF, IRAP) si prescrivono nei termini di
10 anni
Prescrizione non maturata anche in virtù della proroga disposta dalla normativa covid.: l'art. 68, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020 ha stabilito che per tutti i carichi tributari e non tributari affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza e prescrizione sono prorogati di 24 mesi. le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023, secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l'appunto il 31 agosto
2021.
Nessun termine prescrizionale/decadenziale è quindi spirato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella di pagamento-atto presupposto- relativa a IRPEF 2009, è stata regolarmente notificata come da atti allegati in data 9/9/2014; per i tributi erariali la prescrizione e di 10 anni e non 5 (dunque teorica scadenza
9.9.2024) .
L'intimazione di pagamento notificata il 9.1.2025 tuttavia non è avvenuta oltre i termini dovendo considerarsi le sospensioni previste dalla normativa emergemnziale Covid-19
Con ordinanza n. 960/2025 la Suprema Corte ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che con riferimento all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
La sospensione dei termini, quindi, non si limita agli atti da compiersi entro il 31 dicembre 2020, ma si estende anche ai termini di prescrizione e decadenza in corso durante il periodo di sospensione.
A sua volta Cass.n.34336/2025 ha puntualizzato che in virtù del combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015, le ingiunzioni (quale quella in esame)
"non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni".
Dunque la notifica in oggetto rientra nel termine decennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 600,00
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice
dott. Francesco Distefano
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2156/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249033329636000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 9.1.2025, relativa alla cartella di pagamento n. 293 2014 0027322634000 dell'importo di €. 2.242,10 deducendo l'omessa notifica della cartella (riferita a IRPEF anno 2009) e l'intervenuta decadenza e prescrizione (quinquennale) dei crediti .
Eccepisce : che l'iscrizione a ruolo non è avvenuta nei termini previsti inderogabilmente dalla legge,di guisa che l'ufficio è decaduto da ogni pretesa creditoria, la violazione dell'art. 25 dello stesso DPR 602/73, stante che il concessionario della riscossione non ha notificato al preteso debitore iscritto a ruolo la impugnata cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, non rispettando così un termine perentorio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione rilevando che la cartella n. 29320140027322634 è stata notificata a mezzo messo notificatore mediante consegna alla stessa in data 09/09/2014. Tale cartella è divenuta definita per mancata impugnazione entro i termini di legge. A tal fine deposita anche l'estratto di ruolo aggiornato (doc. 5)
Rileva l' insussistenza delle eccepita prescrizione in quanto, diversamente da quanto affermato da controparte, la prodromica cartella di pagamento relativa a IRPEF per l'anno 2009, è stata regolarmente notificata in data 09/09/2014 ricordando che i tributi erariali (IVA, IRPEF, IRAP) si prescrivono nei termini di
10 anni
Prescrizione non maturata anche in virtù della proroga disposta dalla normativa covid.: l'art. 68, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020 ha stabilito che per tutti i carichi tributari e non tributari affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza e prescrizione sono prorogati di 24 mesi. le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023, secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l'appunto il 31 agosto
2021.
Nessun termine prescrizionale/decadenziale è quindi spirato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella di pagamento-atto presupposto- relativa a IRPEF 2009, è stata regolarmente notificata come da atti allegati in data 9/9/2014; per i tributi erariali la prescrizione e di 10 anni e non 5 (dunque teorica scadenza
9.9.2024) .
L'intimazione di pagamento notificata il 9.1.2025 tuttavia non è avvenuta oltre i termini dovendo considerarsi le sospensioni previste dalla normativa emergemnziale Covid-19
Con ordinanza n. 960/2025 la Suprema Corte ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che con riferimento all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
La sospensione dei termini, quindi, non si limita agli atti da compiersi entro il 31 dicembre 2020, ma si estende anche ai termini di prescrizione e decadenza in corso durante il periodo di sospensione.
A sua volta Cass.n.34336/2025 ha puntualizzato che in virtù del combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015, le ingiunzioni (quale quella in esame)
"non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni".
Dunque la notifica in oggetto rientra nel termine decennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 600,00
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice
dott. Francesco Distefano