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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1712/2025
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1712/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 9 dicembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. DEL ROSSO AR LL, oggi sostituita dall'avv. Parte_1 Gloria Mugnai Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1712/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO Parte_1 C.F._1 AR LL, con elezione di domicilio in VIA DEGLI ARTISTI N. 29, FIRENZE, presso il difensore avv. DEL ROSSO AR LL PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.05.2025, , nato il [...], ha esposto: Parte_1
- di avere presentato ad , in data 26.11.2024, domanda per ottenere l'assegno sociale di cui CP_1 all'art. 3, comma VI, L. 335/1995 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
- che la predetta domanda veniva respinta da in data 7.01.2025, con la seguente CP_1 motivazione: “Non può considerarsi sussistente lo stato di bisogno – a condizione del rilascio della prestazione richiesta – in quanto la presente domanda, avanzata in data 26.11.2024 è sopraggiunta alla separazione coniugale dichiarata in data 13.11.2024, in cui si è rinunciato al mantenimento nonostante l'ex coniuge fosse titolare di redditi da pensione” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
- di avere presentato, in data 20.01.2025, ricorso al Comitato Provinciale avverso il CP_1 predetto diniego;
ricorso respinto in data 20.02.2025, con la seguente motivazione: “considerato che nella separazione non sono stati pattuiti accordi patrimoniali e che tra la stessa e la richiesta di assegno sociale è intercorso un lasso di tempo molto breve e tale da non
2 giustificare l'insorgenza di uno stato di bisogno prima assente, delibera di respingere il ricorso” (v. doc. 4 del fascicolo di parte);
- di avere percepito, nell'anno 2023, la somma lorda di euro 64,03 per una collaborazione occasionale con Fertrek S.r.l. e di non avere percepito alcun reddito nell'anno 2024, essendo disoccupato e non avendo alcun tipo di entrata (v. doc. n. 7, 8 e 9 del fascicolo di parte).
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto di avere diritto alla percezione dell'assegno sociale, sussistendo lo stato di bisogno e i requisiti anagrafici e reddituali previsti dall'art. 3, comma VI, L.
335/1995, e ha, pertanto, chiesto che l'intestato Tribunale: “dichiari il diritto del ricorrente a percepire
l'assegno sociale dal 26.11.2024 e, conseguentemente, condanni l' a corrispondere a CP_1 Parte_1
tale prestazione nella misura di legge, oltre interessi dal 121° giorno dalla presentazione
[...] della domanda amministrativa al saldo. Con vittoria di compensi e spese da distrarsi in favore dell'avvocata antistataria.”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
CP_1 con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
14513 del 09/07/2020 (Rv. 658800 - 01).
Ancora, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. Sez. L -, Sentenza
n. 24954 del 15/09/2021 (Rv. 662269 - 01); si veda, altresì, Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 21573 del
20/07/2023 (Rv. 668205 - 01), secondo la quale il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.
Pertanto, in adesione al suindicato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve affermarsi, nella fattispecie, il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale, sussistendo i requisiti anagrafici (avendo il ricorrente 68 anni al momento della presentazione della domanda amministrativa)
e reddituali (v. doc. n. 7, 8, 9 del fascicolo di parte ricorrente, non oggetto di contestazione da parte dell' resistente), previsti dall'art. 3, comma VI, L. 335/1995, con particolare riferimento allo CP_2 stato di bisogno, non potendosi condividere l'assunto dell' secondo il quale lo stato di bisogno CP_1 sarebbe escluso a fronte della possibilità del ricorrente di chiedere l'assegno di mantenimento al coniuge separato, atteso che, come soprariportato, l'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno, peraltro, in difetto della prospettazione, da parte di , di concrete condotte fraudolente che, simulando CP_1 artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e deve essere condannato a corrispondere al CP_1 ricorrente l'assegno sociale, nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (26.11.2024), oltre interessi dal
121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa al saldo.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del CP_1
D.M. 147/2022, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto del ricorrente di percepire l'assegno sociale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (26.11.2024), e, per l'effetto,
4 condanna al pagamento, a favore del ricorrente, dell'assegno sociale, nella misura di legge, con CP_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (26.11.2024), oltre interessi dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi CP_1 euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 9 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1712/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 9 dicembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. DEL ROSSO AR LL, oggi sostituita dall'avv. Parte_1 Gloria Mugnai Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1712/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO Parte_1 C.F._1 AR LL, con elezione di domicilio in VIA DEGLI ARTISTI N. 29, FIRENZE, presso il difensore avv. DEL ROSSO AR LL PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.05.2025, , nato il [...], ha esposto: Parte_1
- di avere presentato ad , in data 26.11.2024, domanda per ottenere l'assegno sociale di cui CP_1 all'art. 3, comma VI, L. 335/1995 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
- che la predetta domanda veniva respinta da in data 7.01.2025, con la seguente CP_1 motivazione: “Non può considerarsi sussistente lo stato di bisogno – a condizione del rilascio della prestazione richiesta – in quanto la presente domanda, avanzata in data 26.11.2024 è sopraggiunta alla separazione coniugale dichiarata in data 13.11.2024, in cui si è rinunciato al mantenimento nonostante l'ex coniuge fosse titolare di redditi da pensione” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
- di avere presentato, in data 20.01.2025, ricorso al Comitato Provinciale avverso il CP_1 predetto diniego;
ricorso respinto in data 20.02.2025, con la seguente motivazione: “considerato che nella separazione non sono stati pattuiti accordi patrimoniali e che tra la stessa e la richiesta di assegno sociale è intercorso un lasso di tempo molto breve e tale da non
2 giustificare l'insorgenza di uno stato di bisogno prima assente, delibera di respingere il ricorso” (v. doc. 4 del fascicolo di parte);
- di avere percepito, nell'anno 2023, la somma lorda di euro 64,03 per una collaborazione occasionale con Fertrek S.r.l. e di non avere percepito alcun reddito nell'anno 2024, essendo disoccupato e non avendo alcun tipo di entrata (v. doc. n. 7, 8 e 9 del fascicolo di parte).
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto di avere diritto alla percezione dell'assegno sociale, sussistendo lo stato di bisogno e i requisiti anagrafici e reddituali previsti dall'art. 3, comma VI, L.
335/1995, e ha, pertanto, chiesto che l'intestato Tribunale: “dichiari il diritto del ricorrente a percepire
l'assegno sociale dal 26.11.2024 e, conseguentemente, condanni l' a corrispondere a CP_1 Parte_1
tale prestazione nella misura di legge, oltre interessi dal 121° giorno dalla presentazione
[...] della domanda amministrativa al saldo. Con vittoria di compensi e spese da distrarsi in favore dell'avvocata antistataria.”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
CP_1 con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
14513 del 09/07/2020 (Rv. 658800 - 01).
Ancora, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. Sez. L -, Sentenza
n. 24954 del 15/09/2021 (Rv. 662269 - 01); si veda, altresì, Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 21573 del
20/07/2023 (Rv. 668205 - 01), secondo la quale il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.
Pertanto, in adesione al suindicato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve affermarsi, nella fattispecie, il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale, sussistendo i requisiti anagrafici (avendo il ricorrente 68 anni al momento della presentazione della domanda amministrativa)
e reddituali (v. doc. n. 7, 8, 9 del fascicolo di parte ricorrente, non oggetto di contestazione da parte dell' resistente), previsti dall'art. 3, comma VI, L. 335/1995, con particolare riferimento allo CP_2 stato di bisogno, non potendosi condividere l'assunto dell' secondo il quale lo stato di bisogno CP_1 sarebbe escluso a fronte della possibilità del ricorrente di chiedere l'assegno di mantenimento al coniuge separato, atteso che, come soprariportato, l'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno, peraltro, in difetto della prospettazione, da parte di , di concrete condotte fraudolente che, simulando CP_1 artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e deve essere condannato a corrispondere al CP_1 ricorrente l'assegno sociale, nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (26.11.2024), oltre interessi dal
121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa al saldo.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del CP_1
D.M. 147/2022, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto del ricorrente di percepire l'assegno sociale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (26.11.2024), e, per l'effetto,
4 condanna al pagamento, a favore del ricorrente, dell'assegno sociale, nella misura di legge, con CP_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (26.11.2024), oltre interessi dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi CP_1 euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 9 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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