Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06155/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6155 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TR MA, GI MA, GI MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Monte di Dio, 66;
contro
Comune di Crispano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) delle ordinanze del Responsabile del V Settore del Comune di Crispano n. 5/2022 del 7/10/202 e n. 6/2022 del 10/10/2022 (di rettifica di errori materiali della prima ordinanza), notificate il 10/10/2022, aventi ad oggetto “acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile sito in Crispano alla Via Frattapiccola n. 8, piano secondo, censito al Catasto Fabbricato al foglio 2, particella 105, sub 105”;
2) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compresa – ove e per quanto occorra – la richiamata ordinanza di demolizione n. 31 del 14/11/2011 (prot. 13269), adottata solo nei confronti di RI TI ME, mai notificata e non conosciuta nel suo contenuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.3.2023:
- dell'ordinanza n. 31 del 14/11/2011 (prot. 13269) del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Crispano, notificata in data 25/1/2023, di ingiunzione alla demolizione di opere realizzate in ampliamento al secondo piano del fabbricato sito alla via Frattapiccola n. 8.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crispano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RI TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame introduttivo del giudizio, e il successivo ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti sanzionatori più puntualmente indicati in epigrafe.
Nel corso del giudizio si è costituito il Comune di Crispano, chiedendo la reiezione dell’impugnazione.
In data 24 febbraio 2026 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del merito del ricorso.
In ragione di quanto precede il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti, trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, devono essere dichiarati improcedibili.
Quanto al regolamento delle spese di lite, avuto riguardo alla natura in rito della presente decisione, è opportuno procedere alla relativa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NA AP, Presidente
RI Barbara Cavallo, Consigliere
RI TT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TT | NA AP |
IL SEGRETARIO