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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 428/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1074/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_5 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8970/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 04/07/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220153040246000 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n., 09720220153040246000 emessa da AdER di € 2.291,08, inerente Tari 2019, notificata il 22/9/2022 eccependo:
-la nullità dell'atto per violazione della legge 241/90, 212/2000, e art.2697 c.c.
-la nullità della cartella per inesistenza della notifica a mezzo Pec
-la nullità per carenza di motivazione
-la nullità per omessa indicazione delle norme relative agli interessi di mora, al metodo di calcolo ed alle sanzioni.
Si è costituito in primo grado l'Ader insistendo per la legittimità dell'accertamento chiedendo il rigetto del ricorso, chiamando in causa l'ente impositore Comune di Roma che, però non si costituiva.
Con sentenza n. 8970/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese. La società ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo la riforma della stessa con condanna dell'ufficio alle spese del doppio grado con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Si è costituito in appello l'Ufficio chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese. L'appellante ha altresì chiesto in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato, istanza respinta da questa Corte con ordinanza n. 1217 del 17/6/2025.
All'udienza del 13/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la decisione di primo grado lamentando: 1)Nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione. Il motivo è infondato.
Difatti dagli atti di causa emerge che la cartella riporta chiaramente l'indicazione del tributo di cui è richiesto il pagamento ed il periodo al quale si riferisce, nonché indica chiaramente gli inviti al pagamento sottesi al ruolo 2022/10574, notificato il 18/6/2019, ed al ruolo 2022/10567, notificato il
23/10/2019, conseguentemente consente al contribuente di conoscere in modo compiuto le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa.
Peraltro gli inviti al pagamento costituiscono atti atipici non compresi nell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs n. 546/92 che, contenendo una pretesa compiuta, possono essere impugnati dal contribuente entro i 60 giorni di cui all'art. 19 c.2 d.lgs n. 546/92 per contestare l'an ed il quantum della pretesa,
(Cass. ord. n 1797/2023) ma ciò non costituisce un obbligo per il contribuente atteso che la norma ricollega l'obbligo di impugnare entro i 60 giorni, solo con riferimento agli atti tipici e non anche a quelli atipici i quali, pertanto, potranno essere impugnati nel merito a seguito della notifica dell'atto tipico successivo costituito dalla cartella di pagamento (Cass. n. 2616/2015, n. 21045/2007 e CGT II grado del Lazio n. 1549/2025).
2)Nullità della cartella per inesistenza della notifica in quanto notificata a mezzo pec da indirizzo di posta elettronica non contenuto in pubblici registri. Il motivo è infondato.
Sul punto si rammenta che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'orientamento di privilegiare la sostanza sulla forma per cui in materia di notifiche a mezzo pec, laddove l'indirizzo di provenienza della notifica sia riconducibile alla PA notificante, anche se non risultante negli elenchi INIPEC, ciò costituisce una mera irregolarità che non inficia la validità della notifica, a meno che il contribuente provi che dalla irregolarità di cui sopra abbia subito un concreto e sostanziale pregiudizio al diritto di difesa che non può limitarsi alla eccezione di un ipotetico rischio di incorrere in un malware (Cass. SS.UU n.
15979/2022, Cass n. 18684/2023, Cass. n.15710/2025), pregiudizio che nel caso in esame non è stato in alcun modo provato dall'appellante, considerato che l' indirizzo di provenienza
Email_3della notifica della cartella ,seppure non risultante negli elenchi, è inequivocabilmente riferibile all'agente della riscossione notificante.
Conseguentemente deve considerarsi validamente notificata la cartella impugnata. 3)Nullità della sentenza per omessa valutazione da parte della Corte di primo grado della violazione dell'art. 17 bis del dlgs n. 546/92 a fronte dell'omesso riscontro di AdER al reclamo mediazione proposto dal ricorrente .
Il motivo è infondato. In proposito si osserva che l'art. 17 bis citato non prevede alcun obbligo di riscontro al reclamo-mediazione formulato dal contribuente, ragion per cui laddove, come nel caso in esame, nel termine previsto di 90 giorni non sia stata definita la procedura di reclamo, la notifica dell'istanza vale come notifica del ricorso che da inizio alla fase contenziosa giurisdizionale. 4)Nullità della sentenza in quanto emessa senza previa fissazione dell'udienza cautelare richiesta dal contribuente ex art. 47 dlgs n.546/92.
Il motivo è infondato. Si osserva in proposito che l'omessa valutazione dell'istanza cautelare non viola il diritto di difesa del contribuente in quanto gli effetti della sospensiva sono assorbiti dalla pronuncia sul merito della controversia, ragion per cui l'omessa pronuncia sull'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato non è, di per sé, causa di nullità della sentenza (Cass. n.1149/2025).
5)Nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla nullità della procura alle liti conferita dall'Ufficio ad avvocato del libero foro. Il motivo è infondato.
Osserva questa Corte che l'Ufficio si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni stipulate con la stessa, potendosi avvalere di avvocato del libero foro senza necessità di adottare apposita delibera o altra formalità se la convenzione non riserva all'Avvocatura dello Stato la difesa, circostanza della quale non vi è prova nel presente giudizio (Cass. ord. 16040/2025).
Conseguentemente la costituzione in giudizio a ministero di un avvocato del libero foro appare legittima e validamente effettuata.
6)Erroneità della condanna del ricorrente alle spese del giudizio di primo grado in favore di
AdER.
Il motivo è infondato. In proposito si rammenta che la condanna alle spese del giudizio sono la conseguenza del principio della soccombenza ragion per cui la parte soccombente nel giudizio è condannata al pagamento delle spese a meno che non sussistano valide ragioni per compensare le stesse. Nel caso in esame il ricorrente è risultato soccombente in primo grado e non risulta agli atti alcun elemento per ritenere sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite dovendosi, conseguentemente, ritenere legittima la regolazione delle spese operata dal giudice di primo grado.
7)Nullità della sentenza per omessa, carente o apparente motivazione.
Il motivo è inammissibile in quanto generico atteso che non sono esplicitati in modo specifico e puntuale quali sarebbero le domande sulle quali il giudice non si è pronunciato o non ha dato conto del percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione, apparendo il motivo di impugnazione una generale doglianza non riferibile a passaggi della decisione specificamente individuati. Con riferimento poi ai motivi di impugnativa formulati in primo grado riproposti in questa sede ritiene questa Corte:
-la validità della cartella esattoriale senza la firma del funzionario competente, sia essa sul documento cartaceo che in forma digitale, poiché l'esistenza dell'atto non dipende dall'apposizione della sottoscrizione ma dalla inequivocabile riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che la cartella, ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/1973 deve essere predisposta secondo l'apposito modello che deve essere approvato con decreto ministeriale, il quale non prevede la sottoscrizione dell'agente
(Cass. n. 19327/2024), essendo stato altresì enunciato il principio di equivalenza del documento in formato “pdf” ed in formato “p7m” con riferimento alla firma digitale (Cass. ord. n. 26259/2025).
-la validità dell'atto impugnato con riferimento al metodo di calcolo degli interessi e delle sanzioni in quanto si tratta di elementi normativamente previsti, dovendosi sul punto ritenere congruamente motivata la cartella che fa seguito all'adozione di altro atto fiscale che ha già determinato l'ammontare della pretesa tributaria e degli interessi, con il semplice richiamo all'atto precedente (Cass. ord. n. 11597/2025).
Ricorrente_1Conclusivamente l'appello proposto dalla srl è infondato e deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata n. 8970/2024 della CGT di primo grado di Roma.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1000,00 oltre accessori.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1074/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_5 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8970/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 04/07/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220153040246000 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n., 09720220153040246000 emessa da AdER di € 2.291,08, inerente Tari 2019, notificata il 22/9/2022 eccependo:
-la nullità dell'atto per violazione della legge 241/90, 212/2000, e art.2697 c.c.
-la nullità della cartella per inesistenza della notifica a mezzo Pec
-la nullità per carenza di motivazione
-la nullità per omessa indicazione delle norme relative agli interessi di mora, al metodo di calcolo ed alle sanzioni.
Si è costituito in primo grado l'Ader insistendo per la legittimità dell'accertamento chiedendo il rigetto del ricorso, chiamando in causa l'ente impositore Comune di Roma che, però non si costituiva.
Con sentenza n. 8970/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese. La società ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo la riforma della stessa con condanna dell'ufficio alle spese del doppio grado con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Si è costituito in appello l'Ufficio chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese. L'appellante ha altresì chiesto in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato, istanza respinta da questa Corte con ordinanza n. 1217 del 17/6/2025.
All'udienza del 13/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la decisione di primo grado lamentando: 1)Nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione. Il motivo è infondato.
Difatti dagli atti di causa emerge che la cartella riporta chiaramente l'indicazione del tributo di cui è richiesto il pagamento ed il periodo al quale si riferisce, nonché indica chiaramente gli inviti al pagamento sottesi al ruolo 2022/10574, notificato il 18/6/2019, ed al ruolo 2022/10567, notificato il
23/10/2019, conseguentemente consente al contribuente di conoscere in modo compiuto le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa.
Peraltro gli inviti al pagamento costituiscono atti atipici non compresi nell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs n. 546/92 che, contenendo una pretesa compiuta, possono essere impugnati dal contribuente entro i 60 giorni di cui all'art. 19 c.2 d.lgs n. 546/92 per contestare l'an ed il quantum della pretesa,
(Cass. ord. n 1797/2023) ma ciò non costituisce un obbligo per il contribuente atteso che la norma ricollega l'obbligo di impugnare entro i 60 giorni, solo con riferimento agli atti tipici e non anche a quelli atipici i quali, pertanto, potranno essere impugnati nel merito a seguito della notifica dell'atto tipico successivo costituito dalla cartella di pagamento (Cass. n. 2616/2015, n. 21045/2007 e CGT II grado del Lazio n. 1549/2025).
2)Nullità della cartella per inesistenza della notifica in quanto notificata a mezzo pec da indirizzo di posta elettronica non contenuto in pubblici registri. Il motivo è infondato.
Sul punto si rammenta che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'orientamento di privilegiare la sostanza sulla forma per cui in materia di notifiche a mezzo pec, laddove l'indirizzo di provenienza della notifica sia riconducibile alla PA notificante, anche se non risultante negli elenchi INIPEC, ciò costituisce una mera irregolarità che non inficia la validità della notifica, a meno che il contribuente provi che dalla irregolarità di cui sopra abbia subito un concreto e sostanziale pregiudizio al diritto di difesa che non può limitarsi alla eccezione di un ipotetico rischio di incorrere in un malware (Cass. SS.UU n.
15979/2022, Cass n. 18684/2023, Cass. n.15710/2025), pregiudizio che nel caso in esame non è stato in alcun modo provato dall'appellante, considerato che l' indirizzo di provenienza
Email_3della notifica della cartella ,seppure non risultante negli elenchi, è inequivocabilmente riferibile all'agente della riscossione notificante.
Conseguentemente deve considerarsi validamente notificata la cartella impugnata. 3)Nullità della sentenza per omessa valutazione da parte della Corte di primo grado della violazione dell'art. 17 bis del dlgs n. 546/92 a fronte dell'omesso riscontro di AdER al reclamo mediazione proposto dal ricorrente .
Il motivo è infondato. In proposito si osserva che l'art. 17 bis citato non prevede alcun obbligo di riscontro al reclamo-mediazione formulato dal contribuente, ragion per cui laddove, come nel caso in esame, nel termine previsto di 90 giorni non sia stata definita la procedura di reclamo, la notifica dell'istanza vale come notifica del ricorso che da inizio alla fase contenziosa giurisdizionale. 4)Nullità della sentenza in quanto emessa senza previa fissazione dell'udienza cautelare richiesta dal contribuente ex art. 47 dlgs n.546/92.
Il motivo è infondato. Si osserva in proposito che l'omessa valutazione dell'istanza cautelare non viola il diritto di difesa del contribuente in quanto gli effetti della sospensiva sono assorbiti dalla pronuncia sul merito della controversia, ragion per cui l'omessa pronuncia sull'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato non è, di per sé, causa di nullità della sentenza (Cass. n.1149/2025).
5)Nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla nullità della procura alle liti conferita dall'Ufficio ad avvocato del libero foro. Il motivo è infondato.
Osserva questa Corte che l'Ufficio si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni stipulate con la stessa, potendosi avvalere di avvocato del libero foro senza necessità di adottare apposita delibera o altra formalità se la convenzione non riserva all'Avvocatura dello Stato la difesa, circostanza della quale non vi è prova nel presente giudizio (Cass. ord. 16040/2025).
Conseguentemente la costituzione in giudizio a ministero di un avvocato del libero foro appare legittima e validamente effettuata.
6)Erroneità della condanna del ricorrente alle spese del giudizio di primo grado in favore di
AdER.
Il motivo è infondato. In proposito si rammenta che la condanna alle spese del giudizio sono la conseguenza del principio della soccombenza ragion per cui la parte soccombente nel giudizio è condannata al pagamento delle spese a meno che non sussistano valide ragioni per compensare le stesse. Nel caso in esame il ricorrente è risultato soccombente in primo grado e non risulta agli atti alcun elemento per ritenere sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite dovendosi, conseguentemente, ritenere legittima la regolazione delle spese operata dal giudice di primo grado.
7)Nullità della sentenza per omessa, carente o apparente motivazione.
Il motivo è inammissibile in quanto generico atteso che non sono esplicitati in modo specifico e puntuale quali sarebbero le domande sulle quali il giudice non si è pronunciato o non ha dato conto del percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione, apparendo il motivo di impugnazione una generale doglianza non riferibile a passaggi della decisione specificamente individuati. Con riferimento poi ai motivi di impugnativa formulati in primo grado riproposti in questa sede ritiene questa Corte:
-la validità della cartella esattoriale senza la firma del funzionario competente, sia essa sul documento cartaceo che in forma digitale, poiché l'esistenza dell'atto non dipende dall'apposizione della sottoscrizione ma dalla inequivocabile riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che la cartella, ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/1973 deve essere predisposta secondo l'apposito modello che deve essere approvato con decreto ministeriale, il quale non prevede la sottoscrizione dell'agente
(Cass. n. 19327/2024), essendo stato altresì enunciato il principio di equivalenza del documento in formato “pdf” ed in formato “p7m” con riferimento alla firma digitale (Cass. ord. n. 26259/2025).
-la validità dell'atto impugnato con riferimento al metodo di calcolo degli interessi e delle sanzioni in quanto si tratta di elementi normativamente previsti, dovendosi sul punto ritenere congruamente motivata la cartella che fa seguito all'adozione di altro atto fiscale che ha già determinato l'ammontare della pretesa tributaria e degli interessi, con il semplice richiamo all'atto precedente (Cass. ord. n. 11597/2025).
Ricorrente_1Conclusivamente l'appello proposto dalla srl è infondato e deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata n. 8970/2024 della CGT di primo grado di Roma.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1000,00 oltre accessori.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri