Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 428
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per violazione legge 241/90, 212/2000, e art.2697 c.c.

    Il motivo è infondato poiché la cartella riporta chiaramente il tributo, il periodo di riferimento e gli inviti al pagamento sottesi, consentendo al contribuente di esercitare il diritto di difesa. Gli inviti al pagamento, sebbene atipici, possono essere impugnati nel merito a seguito della notifica della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per inesistenza della notifica a mezzo Pec da indirizzo non contenuto in pubblici registri

    Il motivo è infondato in quanto la giurisprudenza privilegia la sostanza sulla forma. Una mera irregolarità nell'indirizzo PEC di provenienza non inficia la validità della notifica se l'indirizzo è riconducibile alla PA notificante e il contribuente non prova un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa valutazione della violazione dell'art. 17 bis dlgs n. 546/92 a fronte dell'omesso riscontro di AdER al reclamo mediazione

    Il motivo è infondato poiché l'art. 17 bis citato non prevede un obbligo di riscontro al reclamo-mediazione. La mancata definizione entro 90 giorni rende l'istanza valida come notifica del ricorso.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza in quanto emessa senza previa fissazione dell'udienza cautelare richiesta

    Il motivo è infondato in quanto l'omessa valutazione dell'istanza cautelare non viola il diritto di difesa, poiché gli effetti della sospensiva sono assorbiti dalla pronuncia sul merito.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla nullità della procura alle liti conferita dall'Ufficio ad avvocato del libero foro

    Il motivo è infondato poiché l'Ufficio può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di delibere specifiche, salvo che la convenzione con l'Avvocatura dello Stato riservi la difesa a quest'ultima, circostanza non provata.

  • Rigettato
    Erroneità della condanna del ricorrente alle spese del giudizio di primo grado

    Il motivo è infondato poiché la condanna alle spese segue il principio della soccombenza e non risultano elementi per compensare le spese.

  • Inammissibile
    Nullità della sentenza per omessa, carente o apparente motivazione

    Il motivo è inammissibile in quanto generico, non specificando le domande su cui il giudice non si è pronunciato o il percorso logico-giuridico seguito.

  • Rigettato
    Validità della cartella esattoriale senza firma del funzionario competente

    La validità dell'atto non dipende dall'apposizione della sottoscrizione ma dall'inequivocabile riferibilità dell'atto all'organo amministrativo. Il modello approvato non prevede la sottoscrizione dell'agente e si riconosce l'equivalenza tra formato PDF e P7M per la firma digitale.

  • Rigettato
    Validità dell'atto impugnato con riferimento al metodo di calcolo degli interessi e delle sanzioni

    Il motivo è infondato poiché interessi e sanzioni sono elementi normativamente previsti. La cartella che fa seguito ad un atto precedente che ha già determinato l'ammontare della pretesa tributaria e degli interessi è congruamente motivata con il semplice richiamo all'atto precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 428
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 428
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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