TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 1525
TAR
Sentenza 5 marzo 2026

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  • Rigettato
    Irragionevolezza del punteggio tecnico

    La Corte ha ritenuto che l'esperienza documentata dalla ricorrente riguardasse la sfera visiva (restauro virtuale di affreschi) e non l'elaborazione del linguaggio naturale applicata a testi antichi frammentari, come richiesto dal bando. La distinzione tra visione artificiale e NLP applicato a testi antichi è stata evidenziata come fondamentale, con competenze e finalità differenti. Pertanto, la valutazione di zero punti per il subcriterio 2.2 è stata ritenuta non illogica.

  • Rigettato
    Contraddittorietà tra le valutazioni tecniche

    La Corte ha ritenuto che i criteri 2.1 e 2.2 avessero ambiti tecnici e metodologici distinti. Il criterio 2.1 si focalizza sullo sviluppo di sistemi di riconoscimento di caratteri, mentre il criterio 2.2 premia la capacità di gestire la complessità dei testi frammentari e antichi. Il criterio 3.1 valuta le competenze tecniche e accademiche dei singoli ricercatori. Pertanto, la valutazione non è apparsa illogica.

  • Rigettato
    Interpretazione restrittiva dei 'testi frammentari'

    La Corte ha evidenziato che la ricostruzione di testi frammentari richiede competenze linguistiche e filologiche centrali per ottenere risultati scientificamente validi, cosa che la visione artificiale applicata ad artefatti visivi non presuppone. L'offerta della ricorrente riguardava la sfera visiva, non l'elaborazione del linguaggio naturale applicata a testi antichi frammentari.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione sull'assegnazione del punteggio

    La Corte ha ritenuto che il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione integra di per sé una sufficiente motivazione, quando i criteri sono predeterminati con chiarezza e dettaglio, come avvenuto in questo caso.

  • Rigettato
    Omessa attivazione del soccorso istruttorio

    La Corte ha escluso l'esperibilità del soccorso istruttorio in quanto avrebbe comportato un'inammissibile integrazione o modifica dell'offerta tecnica, in contrasto con il principio della par condicio competitorum e dell'autoresponsabilità dei concorrenti.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per omessa indicazione dei criteri di valutazione

    La Corte ha ritenuto che il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché siano prefissati con chiarezza i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento, come avvenuto in questo caso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 1525
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1525
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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