Art. 17.
Tutti i documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza dal diritto ai contributi stessi:
a) per le navi mercantili, i pontoni di sollevamento, le draghe ed i rimorchiatori pontati di nuova costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in effettivo esercizio;
b) per gli apparati motori completi, per i singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e per gli apparecchi ausiliari di bordo, destinati a navi mercantili gia' in esercizio, non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;
c) per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni, non oltre sei mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori relativi.
Tutti i documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza dal diritto ai contributi stessi:
a) per le navi mercantili, i pontoni di sollevamento, le draghe ed i rimorchiatori pontati di nuova costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in effettivo esercizio;
b) per gli apparati motori completi, per i singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e per gli apparecchi ausiliari di bordo, destinati a navi mercantili gia' in esercizio, non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;
c) per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni, non oltre sei mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori relativi.