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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/12/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 869/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 16/12/2025 ad ore 9.00 il Giudice, dott. AN GO, dà atto che:
Per l'Avv. PEDRAZZINI DIEGO ha depositato le note di trattazione Parte_1 scritta.
Per l'Avv. GAMBACCIANI MARCO ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN GO
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN GO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 869/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Farini 53 41121 Parte_1 P.IVA_1
41121 Modena Italia, rappresentato e difeso dall'avv. PEDRAZZINI DIEGO
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO MALIPIERO 29 CP_1 P.IVA_2
MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. MAGLIONE STEFANIA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.5.2024, lo ha proposto opposizione avverso la Parte_2 cartella di pagamento n. 070 202 00100810 01 000 recante l'intimazione di pagare “sanzioni integrativo”(sic) relative agli anni 2018 (€ 125,00) e 2019 (€ 130,00) oltre i diritti di notifica spettanti all'Agente della Riscossione, e così pari a complessivi Euro 260,88, notificata in data 17/04/2024, nonché una ulteriore intimazione di pagamento per “sanzioni” relative all'anno 2021, pari a Euro 140,00, inviata da in data 14/05/2024, eccependo che a) il socio unico e amministratore unico della società CP_1 odierna ricorrente – sig. – non sia un ingegnere né un architetto, essendo diplomato Parte_3 perito industriale e iscritto al Collegio dei periti industriali di Modena al n.1859 b) non sussistano i pagina 2 di 7 presupposti per considerare la una “società di ingegneria” iscrivibile alla Cassa Parte_1 di previdenza di ingegneri e architetti.
Si è costituita l' Controparte_2
deducendo l'infondatezza del ricorso e spiegando le seguenti conclusioni:
[...]
“rigettare il ricorso proposto dalla in quanto infondato per i motivi esposti nel Parte_2 presente atto, con la conferma della cartella di pagamento opposta, e in ogni caso accertare e dichiarare che la ha omesso di presentare ad la dichiarazione reddituale Parte_2 CP_1 obbligatoria per gli anni 2018 e 2019 e, per l'effetto, condannare la al Parte_2 pagamento in favore di della somma recata dalla cartella esattoriale opposta pari ad € CP_1
260,88, a titolo di sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione reddituale obbligatoria per gli anni 2018 e 2019, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, calcolati ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento Generale Previdenza, dalla data delle singole scadenze e sino al soddisfo;
ii) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la Parte_2 ha omesso di presentare ad la dichiarazione reddituale obbligatoria anche per gli anni
[...] CP_1
2020 e 2021 e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore di Parte_2 CP_1 della somma pari ad € 275,00, come da prospetti allegati sub docc. nn. 34 e 35, a titolo di sanzioni per
l'omessa presentazione della dichiarazione reddituale obbligatoria anche per gli anni 2020 e 2021, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, calcolati ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento Generale Previdenza, dalla data delle singole scadenze e sino al soddisfo”.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Nell'odierna controversia sono in contestazione gli importi asseritamente dovuti dalla Parte_2
a a titolo di sanzioni per l'omissione dichiarativa relativa agli anni 2018 e 2019, azionati
[...] CP_1 in riscossione dall'Agenzia delle Entrate per conto della nonché – quanto alla domanda CP_2 riconvenzionale – per l'omissione dichiarativa relativa agli anni 2020 e 2021.
Nel caso che ci occupa, ha considerato l'opponente come una società di ingegneria. In base CP_1 alla normativa richiamata anche in memoria difensiva, ai fini dell'assunzione di tale qualificazione è necessaria la ricorrente di due presupposti:
- Presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative a compagine mista (soci professionisti e non professionisti);
pagina 3 di 7 - Presupposto oggettivo: avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale.
Pacifica la sussistenza del requisito soggettivo, si controverte esclusivamente in merito alla sussistenza di quello oggettivo, escluso dall'opponente.
Ai fini della ricostruzione della fattispecie, si richiama ex art. 118 disp. Att. C.p.c. la decisione della
Corte d'Appello di Milano n. 605/2025, del 04/08/2025, la quale ha così argomentato: “Ad avviso di questo Collegio, quindi, è sufficiente l'idoneità o, meglio, la potenzialità della società a svolgere
(eventualmente attraverso consulenti) le predette attività ingegneristiche a determinare gli obblighi in esame, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico.
In quest'ultimo caso, infatti, la registrazione determina unicamente il sorgere dell'obbligo di comunicare il volume di affari IVA complessivo ai sensi dell'art. 2 del RGP (obbligo sussistente anche nel caso in cui il volume d'affari imponibile sia pari a zero) e non anche dell'obbligo di versare la contribuzione ai sensi dell'art. 5 del RGP, atteso che il contributo integrativo dev'essere versato solo su quella parte del volume d'affari IVA imponibile perché derivante dallo svolgimento di attività tipicamente professionali.
Per tali motivi, nulla esclude che a seguito dell'accertamento dei volumi d'affari IVA della società, possa emergere che nulla debba a titolo di contribuzione integrativa, ferma però l'iscrizione al registro e l'obbligo di auto-dichiarare annualmente i volumi d'affari IVA prodotti nell'anno precedente alla e di auto-dichiarare la parte del volume d'affari derivante da attività tipicamente ingegneristiche, con conseguente soggezione alle relative sanzioni in caso di omissioni dichiarative.
Non si ritiene che l'obbligo formale di comunicare annualmente il volume di affari sia un adempimento eccessivamente oneroso, atteso che, da un lato, il mancato svolgimento dell'attività ingegneristica ricompresa nell'oggetto sociale non dà luogo ad alcun esborso contributivo e, dall'altro, agevola i controlli (doverosi) da parte di . CP_1
Sul punto, buona parte della giurisprudenza di merito ha confermato che, per la genesi dell'obbligo di registrazione e di comunicazione in esame, deve ritenersi rilevante la mera possibilità della società di svolgere le attività gestite dalla “è infatti questo lo scopo che il legislatore presume del 'contenitore' come concepito dai professionisti, scopo che giustifica la registrazione ad e l'obbligo di periodico invio delle comunicazioni di volume d'affari di sua competenza (e negative, laddove in concreto non vi sia stata attività rilevante in questo ambito)”. È dunque l'idoneità della società a svolgere attività di contenuto propriamente ingegneristico a legittimare il controllo della per la possibilità, appunto, che la società
pagina 4 di 7 svolga attività soggette a contribuzione (App. Bologna, sent. n. 449 del 01/12/2020).
In definitiva, per l'attribuzione alla società della qualificazione di società di ingegneria è richiesta la forma giuridica di società di capitali e l'inclusione nell'oggetto sociale della astratta previsione di svolgere attività proprie delle società di ingegneria e non rileva l'esercizio in concreto di attività protetta, essendo comunque dovuta dalla società di ingegneria, anche in presenza di volume d'affari nullo o negativo, la comunicazione del complessivo volume d'affari e della quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo (cfr. Appello Trieste, sent. n. 14/2021 del
26.02.2021).
In senso conforme, CDA Bologna sentenza 449/2020: “deve infatti ritenersi rilevante, per la genesi dell'obbligo di registrazione e di comunicazione di cui qui si discute, la mera possibilità della società di svolgere le attività gestite dalla Parte appellata. E' infatti questo lo scopo che il legislatore presume del
“contenitore” come concepito dai professionisti, scopo che giustifica la registrazione a CP_1
l'obbligo di periodico invio delle comunicazioni di volume d'affari di sua competenza (e dunque negative, laddove in concreto, come nel caso di specie, non vi sia stata attività rilevante in questo ambito). Né il fatto storico che, all'epoca della costituzione della società, altra possibilità non avessero
i professionisti per operare in forma associata vale a condizionare l'interpretazione della norma”.
Quanto, poi, all'idoneità della società a svolgere attività di contenuto propriamente 'ingegneristico',
l'indicazione nella visura CCIAA (doc. 2 ricorrente) è molto eloquente;
vi si legge infatti, (tra
l'altro):….” In applicazione di tale interpretazione, che il Collegio condivide e intende riaffermare, si deve rilevare che nella fattispecie, come ritenuto dal primo giudice, entrambi i requisiti sussistono in capo all'appellante. La società è infatti costituta in forma di società di capitali (requisito soggettivo)
l'oggetto sociale descritto nello statuto comprende, come detto, l'esecuzione di “..lavori di progettazione di impianti industriali e di lavori di ingegneria in genere per gli stessi”.
Nel caso di specie, l'oggetto sociale descrive un compendio di attività (“progettazione, ideazione, servizi di consulenza e di gestione, studi di fattibilità, ricerche, analisi e misurazioni, programmazione e promozione, nell'ambito delle fonti energetiche rinnovabili”) sì ampio da ricadere nell'alveo del citato requisito oggettivo.
Si consideri altresì che la società risulta iscritta col codice ATECO 72.19.09 recante l'attività di "Ricerca
e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria", circostanza utilizzabile quale ulteriore argomento di prova ex art. 116 c.p.c.
Non paiono rilevanti le circostanze secondo cui che il socio unico e amministratore della società non pagina 5 di 7 sarebbe ingegnere né architetto e che la Società non avrebbe tra i suoi soci e/o amministratori alcun ingegnere o architetto iscritto all'albo, giacché le attività professionali possono essere svolte non soltanto da ingegneri ed architetti soci o dipendenti della Società ma anche da ingegneri e architetti collaboratori esterni.
Non è decisiva la dichiarazione resa dal dirigente di Dott. in data 17/01/2022, CP_1 Persona_1 la quale non potrebbe assumere in ogni caso valenza confessoria trattandosi di valutazioni giuridiche e non di fatti, giusta peraltro l'indisponibilità della materia contributiva e la provenienza da un soggetto non munito del relativo potere.
Si condivide, infine, quanto eccepito da , ovvero che sia irrilevante anche che il signor CP_1 come perito industriale già sarebbe iscritto e verserebbe i contributi all'Ente di Parte_3 previdenza dei periti industriali, in quanto gli obblighi dichiarativi ed eventualmente contributivi previsti dal Regolamento di Inarcassa sono imputabili alla Società come soggetto di interessi e contribuente autonomo distinto dai propri soci e dipendenti e riguardano (come detto) soltanto la parte di attività relativa ad attività professionali eseguite da ingegneri ed architetti iscritti all'albo.
L'opposizione non merita dunque accoglimento mentre, specularmente, è fondata la domanda riconvenzionale, essendo pacifico che l'opponente abbia omesso di presentare ad la CP_1 dichiarazione reddituale obbligatoria anche per gli anni 2020 e 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore fino a € 1200,00), e si determina in € 321,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., in via Parte_1 riconvenzionale, al pagamento in favore di della somma pari a € 275,00, per le CP_1 causali indicate in parte motiva;
3. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 in favore di delle spese di lite, liquidate in € 43 per esborsi ed € 321 per compensi, CP_1 oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 16 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN GO
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 869/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 16/12/2025 ad ore 9.00 il Giudice, dott. AN GO, dà atto che:
Per l'Avv. PEDRAZZINI DIEGO ha depositato le note di trattazione Parte_1 scritta.
Per l'Avv. GAMBACCIANI MARCO ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN GO
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN GO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 869/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Farini 53 41121 Parte_1 P.IVA_1
41121 Modena Italia, rappresentato e difeso dall'avv. PEDRAZZINI DIEGO
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO MALIPIERO 29 CP_1 P.IVA_2
MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. MAGLIONE STEFANIA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.5.2024, lo ha proposto opposizione avverso la Parte_2 cartella di pagamento n. 070 202 00100810 01 000 recante l'intimazione di pagare “sanzioni integrativo”(sic) relative agli anni 2018 (€ 125,00) e 2019 (€ 130,00) oltre i diritti di notifica spettanti all'Agente della Riscossione, e così pari a complessivi Euro 260,88, notificata in data 17/04/2024, nonché una ulteriore intimazione di pagamento per “sanzioni” relative all'anno 2021, pari a Euro 140,00, inviata da in data 14/05/2024, eccependo che a) il socio unico e amministratore unico della società CP_1 odierna ricorrente – sig. – non sia un ingegnere né un architetto, essendo diplomato Parte_3 perito industriale e iscritto al Collegio dei periti industriali di Modena al n.1859 b) non sussistano i pagina 2 di 7 presupposti per considerare la una “società di ingegneria” iscrivibile alla Cassa Parte_1 di previdenza di ingegneri e architetti.
Si è costituita l' Controparte_2
deducendo l'infondatezza del ricorso e spiegando le seguenti conclusioni:
[...]
“rigettare il ricorso proposto dalla in quanto infondato per i motivi esposti nel Parte_2 presente atto, con la conferma della cartella di pagamento opposta, e in ogni caso accertare e dichiarare che la ha omesso di presentare ad la dichiarazione reddituale Parte_2 CP_1 obbligatoria per gli anni 2018 e 2019 e, per l'effetto, condannare la al Parte_2 pagamento in favore di della somma recata dalla cartella esattoriale opposta pari ad € CP_1
260,88, a titolo di sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione reddituale obbligatoria per gli anni 2018 e 2019, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, calcolati ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento Generale Previdenza, dalla data delle singole scadenze e sino al soddisfo;
ii) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la Parte_2 ha omesso di presentare ad la dichiarazione reddituale obbligatoria anche per gli anni
[...] CP_1
2020 e 2021 e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore di Parte_2 CP_1 della somma pari ad € 275,00, come da prospetti allegati sub docc. nn. 34 e 35, a titolo di sanzioni per
l'omessa presentazione della dichiarazione reddituale obbligatoria anche per gli anni 2020 e 2021, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi, calcolati ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento Generale Previdenza, dalla data delle singole scadenze e sino al soddisfo”.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Nell'odierna controversia sono in contestazione gli importi asseritamente dovuti dalla Parte_2
a a titolo di sanzioni per l'omissione dichiarativa relativa agli anni 2018 e 2019, azionati
[...] CP_1 in riscossione dall'Agenzia delle Entrate per conto della nonché – quanto alla domanda CP_2 riconvenzionale – per l'omissione dichiarativa relativa agli anni 2020 e 2021.
Nel caso che ci occupa, ha considerato l'opponente come una società di ingegneria. In base CP_1 alla normativa richiamata anche in memoria difensiva, ai fini dell'assunzione di tale qualificazione è necessaria la ricorrente di due presupposti:
- Presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative a compagine mista (soci professionisti e non professionisti);
pagina 3 di 7 - Presupposto oggettivo: avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale.
Pacifica la sussistenza del requisito soggettivo, si controverte esclusivamente in merito alla sussistenza di quello oggettivo, escluso dall'opponente.
Ai fini della ricostruzione della fattispecie, si richiama ex art. 118 disp. Att. C.p.c. la decisione della
Corte d'Appello di Milano n. 605/2025, del 04/08/2025, la quale ha così argomentato: “Ad avviso di questo Collegio, quindi, è sufficiente l'idoneità o, meglio, la potenzialità della società a svolgere
(eventualmente attraverso consulenti) le predette attività ingegneristiche a determinare gli obblighi in esame, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico.
In quest'ultimo caso, infatti, la registrazione determina unicamente il sorgere dell'obbligo di comunicare il volume di affari IVA complessivo ai sensi dell'art. 2 del RGP (obbligo sussistente anche nel caso in cui il volume d'affari imponibile sia pari a zero) e non anche dell'obbligo di versare la contribuzione ai sensi dell'art. 5 del RGP, atteso che il contributo integrativo dev'essere versato solo su quella parte del volume d'affari IVA imponibile perché derivante dallo svolgimento di attività tipicamente professionali.
Per tali motivi, nulla esclude che a seguito dell'accertamento dei volumi d'affari IVA della società, possa emergere che nulla debba a titolo di contribuzione integrativa, ferma però l'iscrizione al registro e l'obbligo di auto-dichiarare annualmente i volumi d'affari IVA prodotti nell'anno precedente alla e di auto-dichiarare la parte del volume d'affari derivante da attività tipicamente ingegneristiche, con conseguente soggezione alle relative sanzioni in caso di omissioni dichiarative.
Non si ritiene che l'obbligo formale di comunicare annualmente il volume di affari sia un adempimento eccessivamente oneroso, atteso che, da un lato, il mancato svolgimento dell'attività ingegneristica ricompresa nell'oggetto sociale non dà luogo ad alcun esborso contributivo e, dall'altro, agevola i controlli (doverosi) da parte di . CP_1
Sul punto, buona parte della giurisprudenza di merito ha confermato che, per la genesi dell'obbligo di registrazione e di comunicazione in esame, deve ritenersi rilevante la mera possibilità della società di svolgere le attività gestite dalla “è infatti questo lo scopo che il legislatore presume del 'contenitore' come concepito dai professionisti, scopo che giustifica la registrazione ad e l'obbligo di periodico invio delle comunicazioni di volume d'affari di sua competenza (e negative, laddove in concreto non vi sia stata attività rilevante in questo ambito)”. È dunque l'idoneità della società a svolgere attività di contenuto propriamente ingegneristico a legittimare il controllo della per la possibilità, appunto, che la società
pagina 4 di 7 svolga attività soggette a contribuzione (App. Bologna, sent. n. 449 del 01/12/2020).
In definitiva, per l'attribuzione alla società della qualificazione di società di ingegneria è richiesta la forma giuridica di società di capitali e l'inclusione nell'oggetto sociale della astratta previsione di svolgere attività proprie delle società di ingegneria e non rileva l'esercizio in concreto di attività protetta, essendo comunque dovuta dalla società di ingegneria, anche in presenza di volume d'affari nullo o negativo, la comunicazione del complessivo volume d'affari e della quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo (cfr. Appello Trieste, sent. n. 14/2021 del
26.02.2021).
In senso conforme, CDA Bologna sentenza 449/2020: “deve infatti ritenersi rilevante, per la genesi dell'obbligo di registrazione e di comunicazione di cui qui si discute, la mera possibilità della società di svolgere le attività gestite dalla Parte appellata. E' infatti questo lo scopo che il legislatore presume del
“contenitore” come concepito dai professionisti, scopo che giustifica la registrazione a CP_1
l'obbligo di periodico invio delle comunicazioni di volume d'affari di sua competenza (e dunque negative, laddove in concreto, come nel caso di specie, non vi sia stata attività rilevante in questo ambito). Né il fatto storico che, all'epoca della costituzione della società, altra possibilità non avessero
i professionisti per operare in forma associata vale a condizionare l'interpretazione della norma”.
Quanto, poi, all'idoneità della società a svolgere attività di contenuto propriamente 'ingegneristico',
l'indicazione nella visura CCIAA (doc. 2 ricorrente) è molto eloquente;
vi si legge infatti, (tra
l'altro):….” In applicazione di tale interpretazione, che il Collegio condivide e intende riaffermare, si deve rilevare che nella fattispecie, come ritenuto dal primo giudice, entrambi i requisiti sussistono in capo all'appellante. La società è infatti costituta in forma di società di capitali (requisito soggettivo)
l'oggetto sociale descritto nello statuto comprende, come detto, l'esecuzione di “..lavori di progettazione di impianti industriali e di lavori di ingegneria in genere per gli stessi”.
Nel caso di specie, l'oggetto sociale descrive un compendio di attività (“progettazione, ideazione, servizi di consulenza e di gestione, studi di fattibilità, ricerche, analisi e misurazioni, programmazione e promozione, nell'ambito delle fonti energetiche rinnovabili”) sì ampio da ricadere nell'alveo del citato requisito oggettivo.
Si consideri altresì che la società risulta iscritta col codice ATECO 72.19.09 recante l'attività di "Ricerca
e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria", circostanza utilizzabile quale ulteriore argomento di prova ex art. 116 c.p.c.
Non paiono rilevanti le circostanze secondo cui che il socio unico e amministratore della società non pagina 5 di 7 sarebbe ingegnere né architetto e che la Società non avrebbe tra i suoi soci e/o amministratori alcun ingegnere o architetto iscritto all'albo, giacché le attività professionali possono essere svolte non soltanto da ingegneri ed architetti soci o dipendenti della Società ma anche da ingegneri e architetti collaboratori esterni.
Non è decisiva la dichiarazione resa dal dirigente di Dott. in data 17/01/2022, CP_1 Persona_1 la quale non potrebbe assumere in ogni caso valenza confessoria trattandosi di valutazioni giuridiche e non di fatti, giusta peraltro l'indisponibilità della materia contributiva e la provenienza da un soggetto non munito del relativo potere.
Si condivide, infine, quanto eccepito da , ovvero che sia irrilevante anche che il signor CP_1 come perito industriale già sarebbe iscritto e verserebbe i contributi all'Ente di Parte_3 previdenza dei periti industriali, in quanto gli obblighi dichiarativi ed eventualmente contributivi previsti dal Regolamento di Inarcassa sono imputabili alla Società come soggetto di interessi e contribuente autonomo distinto dai propri soci e dipendenti e riguardano (come detto) soltanto la parte di attività relativa ad attività professionali eseguite da ingegneri ed architetti iscritti all'albo.
L'opposizione non merita dunque accoglimento mentre, specularmente, è fondata la domanda riconvenzionale, essendo pacifico che l'opponente abbia omesso di presentare ad la CP_1 dichiarazione reddituale obbligatoria anche per gli anni 2020 e 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore fino a € 1200,00), e si determina in € 321,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., in via Parte_1 riconvenzionale, al pagamento in favore di della somma pari a € 275,00, per le CP_1 causali indicate in parte motiva;
3. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 in favore di delle spese di lite, liquidate in € 43 per esborsi ed € 321 per compensi, CP_1 oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 16 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN GO
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