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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 871/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3645/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004971863000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004971863000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110054483715000 IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 626/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente (memoria del 4.2.2026): “1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la contumacia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in ragione dell'invalida costituzione in giudizio, avvenuta per il tramite di Avvocato del libero foro anziché dell'Avvocatura generale dello Stato, in difetto di delibera dell'Ente e, dunque, in difetto dello ius postulandi;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità derivata dell'intimazione di pagamento n. 10020259004971863000, in ragione dell'illegittimità della cartella di pagamento n. 10020110054483715000 per irritualità della relativa notifica, con conseguente declaratoria di nullità anche di quest'ultima cartella;
3) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del credito erariale mosso attraverso l'intimazione di pagamento n. 10020259004971863000, maturata in ragione dell'illegittimità, nonché inesistenza, dell'atto interruttivo, individuabile nell'intimazione di pagamento intermedia, n. 10020199003816450000, emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Salerno in carenza di potere 9 e difetto di competenza territoriale, in patente violazione degli artt. 24 e 46 del D.P.R. n. 602/1973;
4) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale della quota di credito relativa agli interessi e alle sanzioni accessorie;
5) disporre la condanna alle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
6) condannare controparte al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge.”.
Agenzia delle Entrate - Riscossione: “Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria adita, contraria reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione avanzata dall'avversa difesa per i motivi di cui in narrativa e per ogni altro ritenuto di giustizia:
IN VIA PRELIMINARE - Accertare e dichiarare stante quanto argomentato, l'inammissibilità del ricorso del ricorso per genericità del “petitum mediato”
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata - Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria odiernamente adita riconoscere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione rispetto a quanto concerna le cartelle n.10020110041798818000 e n.10020120019427647000, nella parte in cui hanno ad oggetto crediti di natura contributiva – previdenziale, in favore del Giudice Ordinario, Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, competente per materia e territorio. ANCORA IN VIA PRELIMINARE e nella denegata ipotesi in cui non vengono accolte le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate - Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione di cui all'art. 14, comma 6 bis del D.Lgs. 546/1992 o in subordine ordinare l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in qualità di litisconsorte necessario, con contestuale fissazione di nuova udienza di comparizione;
ED ANCORA IN VIA PRELIMINARE - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società deducente rispetto alle eccezioni mosse da parte attrice e riferibili unicamente all'operato dell'ente impositore, tenendo indenne Agenzia Entrate Riscossione da qualsiasi onere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda.
NEL MERITO - Accertare e dichiarare che il ricorso proposto dal sig. Nominativo_1 è inammissibile per non aver il ricorrente impugnato gli atti presupposti nei termini di legge, nonostante la regolare notifica di questi ultimi, di cui è versata in atti la regolare prova;
- Per l'effetto rigettare l'opposizione proposta da parte attrice perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa, confermando l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione;
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 9.7.2025 e depositato in pari data, il ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha allegato di aver ricevuto, in data 16.5.2025, l'intimazione di pagamento n. 10020259004971863000, portante richiesta di pagamento della somma complessiva di € 4.278,74, pretesa in forza della propedeutica cartella di pagamento n. 10020110054483715000, notificata in data 16.10.2014 e derivante da due distinti ruoli esattoriali, di cui il primo relativo al presunto omesso versamento della ICP per l'anno d'imposta 2010, per un importo pari ad € 2.352,82, oltre sanzione ed interessi;
il secondo ruolo relativo a presunto omesso versamento dei CCIAA, per l'anno d'imposta 2007, per un importo pari ad € 18,37.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) nullità dell'intimazione per via dell'omessa notifica degli atti presupposti, ossia la cartella esattoriale n.
10020110054483715000 e l'intimazione di pagamento n. 10020199003816450000, quest'ultima asseritamente notificata il 25.5.2019; inoltre, tale ultimo atto risulta notificato, dall'Ufficio dell'ADER di Salerno, in ambito territoriale (Pavia) diverso da quello di competenza, con conseguente invalidità dell'atto impositivo;
2) illegittimità dell'intimazione perché relativa a credito ormai prescritto, quanto meno con riferimento a sanzioni e interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva e resistendo agli altri motivi. L'ente ha anche depositato le relate di notifica dei due atti prodromici a quello impugnato.
In data 4.2.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha eccepito la carenza di ius postulandi in capo al difensore di controparte e ha contestato la validità della notifica della cartella e dell'intimazione n. 10020199003816450000.
All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. In particolare, osserva il giudicante, in primo luogo, che l'intimazione di pagamento n.
10020199003816450000, presupposta all'atto impugnato, risulta notificata a mezzo invio di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento.
A norma dell'art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario (come il licenziamento) si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione.
Tuttavia, affinché tale presunzione possa operare si rende necessario che il procedimento di notificazione si sia utilmente perfezionato.
Il d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 («Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni»), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”. Analoga disciplina è dettata dagli artt. 22 - 25 del d. m. 1 ottobre 2008 (recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale). L'articolo 22, terzo comma, di tale ultimo decreto dispone, inoltre che “Gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.” Deriva da ciò che, non essendo stato reperito il destinatario, la notifica dell'atto impositivo risulta nulla.
Pertanto, stante l'invalidità dell'atto interruttivo precedente a quello impugnato in questa sede, deve ritenersi ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, previsto, ex art. 2948, comma 4, c.c., per entrambi i tributi di cui ai ruoli portati dalla cartella, ossia l'I.C.P., tributo locale, e il diritto camerale, anch'esso a prescrizione quinquennale (“Il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale.”: Cass. Sez. 5, 21/07/2022, n. 22897, Rv. 665290 - 01).
La condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario. E' necessario comunicare la presente sentenza alla Commissione per l'ammissione al patrocinio in favore dello Stato, avendo, il ricorrente, già fruito dell'anticipazione delle spese da parte del proprio difensore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il resistente alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 68,75 per C.U. ed euro 350,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3645/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004971863000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004971863000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110054483715000 IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 626/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente (memoria del 4.2.2026): “1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la contumacia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in ragione dell'invalida costituzione in giudizio, avvenuta per il tramite di Avvocato del libero foro anziché dell'Avvocatura generale dello Stato, in difetto di delibera dell'Ente e, dunque, in difetto dello ius postulandi;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità derivata dell'intimazione di pagamento n. 10020259004971863000, in ragione dell'illegittimità della cartella di pagamento n. 10020110054483715000 per irritualità della relativa notifica, con conseguente declaratoria di nullità anche di quest'ultima cartella;
3) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del credito erariale mosso attraverso l'intimazione di pagamento n. 10020259004971863000, maturata in ragione dell'illegittimità, nonché inesistenza, dell'atto interruttivo, individuabile nell'intimazione di pagamento intermedia, n. 10020199003816450000, emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Salerno in carenza di potere 9 e difetto di competenza territoriale, in patente violazione degli artt. 24 e 46 del D.P.R. n. 602/1973;
4) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale della quota di credito relativa agli interessi e alle sanzioni accessorie;
5) disporre la condanna alle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
6) condannare controparte al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge.”.
Agenzia delle Entrate - Riscossione: “Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria adita, contraria reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione avanzata dall'avversa difesa per i motivi di cui in narrativa e per ogni altro ritenuto di giustizia:
IN VIA PRELIMINARE - Accertare e dichiarare stante quanto argomentato, l'inammissibilità del ricorso del ricorso per genericità del “petitum mediato”
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata - Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria odiernamente adita riconoscere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione rispetto a quanto concerna le cartelle n.10020110041798818000 e n.10020120019427647000, nella parte in cui hanno ad oggetto crediti di natura contributiva – previdenziale, in favore del Giudice Ordinario, Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, competente per materia e territorio. ANCORA IN VIA PRELIMINARE e nella denegata ipotesi in cui non vengono accolte le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate - Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione di cui all'art. 14, comma 6 bis del D.Lgs. 546/1992 o in subordine ordinare l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in qualità di litisconsorte necessario, con contestuale fissazione di nuova udienza di comparizione;
ED ANCORA IN VIA PRELIMINARE - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società deducente rispetto alle eccezioni mosse da parte attrice e riferibili unicamente all'operato dell'ente impositore, tenendo indenne Agenzia Entrate Riscossione da qualsiasi onere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda.
NEL MERITO - Accertare e dichiarare che il ricorso proposto dal sig. Nominativo_1 è inammissibile per non aver il ricorrente impugnato gli atti presupposti nei termini di legge, nonostante la regolare notifica di questi ultimi, di cui è versata in atti la regolare prova;
- Per l'effetto rigettare l'opposizione proposta da parte attrice perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa, confermando l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione;
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 9.7.2025 e depositato in pari data, il ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha allegato di aver ricevuto, in data 16.5.2025, l'intimazione di pagamento n. 10020259004971863000, portante richiesta di pagamento della somma complessiva di € 4.278,74, pretesa in forza della propedeutica cartella di pagamento n. 10020110054483715000, notificata in data 16.10.2014 e derivante da due distinti ruoli esattoriali, di cui il primo relativo al presunto omesso versamento della ICP per l'anno d'imposta 2010, per un importo pari ad € 2.352,82, oltre sanzione ed interessi;
il secondo ruolo relativo a presunto omesso versamento dei CCIAA, per l'anno d'imposta 2007, per un importo pari ad € 18,37.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) nullità dell'intimazione per via dell'omessa notifica degli atti presupposti, ossia la cartella esattoriale n.
10020110054483715000 e l'intimazione di pagamento n. 10020199003816450000, quest'ultima asseritamente notificata il 25.5.2019; inoltre, tale ultimo atto risulta notificato, dall'Ufficio dell'ADER di Salerno, in ambito territoriale (Pavia) diverso da quello di competenza, con conseguente invalidità dell'atto impositivo;
2) illegittimità dell'intimazione perché relativa a credito ormai prescritto, quanto meno con riferimento a sanzioni e interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva e resistendo agli altri motivi. L'ente ha anche depositato le relate di notifica dei due atti prodromici a quello impugnato.
In data 4.2.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha eccepito la carenza di ius postulandi in capo al difensore di controparte e ha contestato la validità della notifica della cartella e dell'intimazione n. 10020199003816450000.
All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. In particolare, osserva il giudicante, in primo luogo, che l'intimazione di pagamento n.
10020199003816450000, presupposta all'atto impugnato, risulta notificata a mezzo invio di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento.
A norma dell'art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario (come il licenziamento) si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione.
Tuttavia, affinché tale presunzione possa operare si rende necessario che il procedimento di notificazione si sia utilmente perfezionato.
Il d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 («Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni»), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”. Analoga disciplina è dettata dagli artt. 22 - 25 del d. m. 1 ottobre 2008 (recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale). L'articolo 22, terzo comma, di tale ultimo decreto dispone, inoltre che “Gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.” Deriva da ciò che, non essendo stato reperito il destinatario, la notifica dell'atto impositivo risulta nulla.
Pertanto, stante l'invalidità dell'atto interruttivo precedente a quello impugnato in questa sede, deve ritenersi ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, previsto, ex art. 2948, comma 4, c.c., per entrambi i tributi di cui ai ruoli portati dalla cartella, ossia l'I.C.P., tributo locale, e il diritto camerale, anch'esso a prescrizione quinquennale (“Il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale.”: Cass. Sez. 5, 21/07/2022, n. 22897, Rv. 665290 - 01).
La condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario. E' necessario comunicare la presente sentenza alla Commissione per l'ammissione al patrocinio in favore dello Stato, avendo, il ricorrente, già fruito dell'anticipazione delle spese da parte del proprio difensore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il resistente alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 68,75 per C.U. ed euro 350,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario.