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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1123 / 2023
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 667/2023 emessa dal Tribunale di Massa e pubblicata in data 03/11/2023 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA VOLPI, come da mandato in atti C.F._2
appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ILARIA Controparte_1 C.F._3 GIANNECCHINI e dall'avv. BEATRICE IRENE TONELLI, come da mandato in atti
appellata
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, ogni contraria istanza disattesa, in riforma parziale della sentenza appellata, accogliere la domanda spiegata nel primo grado di giudizio, cpn le conclusioni ivi formulate, per i motivi meglio sopra esposti in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
* Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova − rigettare integralmente l'appello avversario, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento dell'importo che si indica nel doppio delle spese di lite del presente grado di giudizio o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso delle anticipazioni.”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Massa la sig.ra riferendo che: Controparte_1
- essi erano proprietari di un'unità abitativa sita al primo piano di un edificio residenziale bifamiliare sito in Massa, via Silcia 74, nonché di una porzione del circostante giardino;
- al primo piano abitava la sig.ra la quale era proprietaria della relativa unità Controparte_1 abitativa, nonché della restante porzione di giardino;
- la sig.ra nel 2017 aveva compiuto alcuni lavori sul proprio fondo;
CP_1
- in particolare, aveva eretto due pergolati in legno sovrastati da un telo impermeabile (cd.
“pompeiane”) in aderenza al fabbricato, tali da comportare la lesione del diritto di veduta degli attori dal proprio terrazzo sul fondo della convenuta, nonché il disagio recato dal rilesso della luce solare sul telo impermeabile bianco;
aveva innalzato il piano di campagna del prato del giardino di sua proprietà determinando un dislivello tale da provocare allagamenti in un vialetto di accesso comune alle due proprietà e nel giardino di proprietà esclusiva degli attori in caso di pioggia;
aveva rialzato il marciapiede che circondava la struttura, determinando un disagio alla sig.ra affetta da problemi di deambulazione;
osservano a tal fine che il Parte_2 marciapiede nella parte dinnanzi alla scala che conduce al piano degli attori è di proprietà della ma gravata da servitù di passaggio in favore del fondo degli attori, e il rialzo CP_1 compiuto ne determina un ostacolo al godimento;
- a seguito di tali violazioni avevano subito un danno morale indicato nell'ammontare di
€5.000,00. Si è costituita in giudizio opponendo che: Controparte_1
- i pergolati non violavano le distanze legali;
- in ogni caso essi erano amovibili, per cui non si rendeva necessaria la demolizione;
- il telo di copertura era trasparente, e che i pergolati erano strutture leggere, di talché non poteva dirsi violato il diritto di veduta degli attori;
in ogni caso, il diritto di veduta degli attori non corrispondeva al diritto di vedere l'interezza del fondo della convenuta, poiché ciò sarebbe stato in contrasto con il diritto alla riservatezza di questa;
- le opere di innalzamento del piano di campagna e del marciapiede non potevano essere la causa degli allagamenti;
- non erano sussistenti i danni dedotti, che comunque non erano provati. Il Tribunale ha istruito la causa mediante CTU formulando il seguente quesito:
“Descriva, anche fotograficamente, lo stato dei luoghi, le proprietà individuali delle parti e quelle comuni. - Descriva, anche fotograficamente, il pergolato indicato in atto di citazione verificando se lo stesso rispetti le prescrizioni dell'art. 907 c.c. indicando le caratteristiche (permeabilità ecc.) del telo posto a copertura (il consulente si asterrà comunque da ogni considerazione di carattere giuridico limitandosi alla descrizione tecnica delle opere e delle loro caratteristiche e alla indicazione delle distanze). - Descriva, anche fotograficamente, il marciapiede perimetrale ed il piano di campagna del giardino di proprietà della convenuta, lato Viareggio e lato monti indicando l'altezza del piano di campagna e le dimensioni del marciapiede. - Descriva, anche fotograficamente,
2 le caratteristiche tecniche del gradino di accesso alla scala che porta alla proprietà degli attori, ne indichi la proprietà, precisi se esso per le sue caratteristiche costituisca ostacolo alla deambulazione.
- Descriva il percorso di accesso alla proprietà degli attori. - Verifichi se, in ipotesi di evento meteorico, la proprietà dei ricorrenti sia soggetta ad allagamenti e ne individui le cause. Indichi le opere necessarie per rimuovere le cause degli eventuali allagamenti”. Al termine dell'istruttoria il Tribunale tratteneva la causa in decisione e pronunciava la sentenza gravata, così statuendo:
“Il Tribunale di Massa in composizione monocratica definitivamente pronunciando 1) NA
ad abbassare la tettoia raffigurata dalle foto 15 e 16 ctu e posta sul lato Controparte_1 Per_1 mare dell'edificio sito a Massa via Silcia 74 per cui è causa ad almeno tre metri dalla parte più alta del parapetto del soprastante terrazzo. 2) NA ad abbassare la tettoia Controparte_1 raffigurata dalla foto 17 ctu e posta sul lato levante dell'edificio sito a Massa via Silcia 74 Per_1 ad almeno tre metri dalla parte più bassa delle soprastanti finestre. 3) DICHIARA INAMMISSIBILE E RIGETTA ogni altra domanda 4) NA a rifondere a e a Controparte_1 Parte_1
la metà delle spese legali, compensando la residua metà, che liquida in Parte_2 complessivi euro 3809, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa (quota da rifondere pertanto pari ad euro 1904, 50). 5) PONE le spese di consulenza definitivamente a carico di nella misura del 75% e di e nella residua Controparte_1 Parte_1 Parte_2 misura del 25% e ferma la solidarietà di tutti nei confronti del consulente”. Respinte le eccezioni di carattere rituale e preliminare (su cui vi è acquiescenza), il Tribunale ha delibato dapprima la domanda inerente ai pergolati, ritenendo inammissibile la domanda di accertamento dell'irregolarità urbanistica per carenza d'interesse. Diversamente, ha accolto la domanda ripristinatoria fondata sulla violazione delle distanze legali di cui all'art. 907 c.c., avendo i un diritto di veduta sul fondo della convenuta in parte impedito dall'erezione delle Parte_3 pompeiane. In particolare, il C.T.U. aveva rilevato: “la prima (struttura, ndr) lato mare posta a uno degli ingressi dell'unità immobiliare di dimensioni planimetriche di circa ml 2,50 di larghezza per 3,50 di lunghezza mentre la seconda posta nel lato di levante di dimensioni di circa 4,10 di larghezza per 5,00 di lunghezza. Entrambe con struttura in legno con montanti (pilastri) di dimensioni di cm 15x15 travetti ad interasse di cm. 48 delle dimensioni di cm. 10x12. La trave di collegamento tra montanti di appoggio ha dimensioni di cm 16x16. I montanti sono infissi a terra con sistema strutturale a “bicchiere” chiuso”. Inoltre, aveva precisato che le coperture delle strutture dei teli ombreggianti in PVC microforato di colore crema permeabile all'acqua consentono la visuale tra interno ed esterno a determinate angolazioni e distanze, ma senza essere completamente trasparenti. Dato che le due strutture, seppur amovibili, erano stabilmente infisse al suolo, e collocate a meno di tre metri dall'affaccio degli attori, ne ordinava l'abbassamento di tre metri dal bordo dei parapetti e delle finestre in rispettiva corrispondenza. In merito al rialzo del piano di campagna della convenuta ed al ruscellamento delle acque piovane verso il giardino degli attori, il Tribunale ha rigettato la domanda di ripristino ritenendo che il (pacifico) fatto del rialzo del prato non sia causale agli allagamenti che normalmente interessano il giardino degli attori in occasione delle precipitazioni piovose più intense. Il giudice ha condiviso le conclusioni del C.T.U. secondo cui il rialzo effettivo provoca un ruscellamento verso il vialetto di proprietà comune, il quale poi si immette nel giardino degli attori contribuendo ad allagarlo;
tuttavia, ciò accade a prescindere dallo scolo del prato della poiché il vialetto ha un suolo CP_1 impermeabile a causa dell'azione meccanica dei veicoli che vi passano sopra comprimendo il terreno, essendo questo la causa principale degli allagamenti. Il contributo dato dal prato della CP_1 direttamente al fondo degli attori è stato considerato trascurabile, mentre lo stato del vialetto comune non è stato oggetto di alcuna domanda. La domanda ripristinatoria riguardante il rialzo del marciapiede circostante all'immobile è stata rigettata perché non è stata provata una sua correlazione con gli allagamenti. Sull'ulteriore profilo dell'ostacolo al godimento della servitù di passo per via delle difficoltà che la sig.ra incontra Parte_2 nel superare lo scalino rialzato, il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che l'aumento
3 dell'altezza attuale dello zoccolo fino a 25 cm non costituisca un concreto ostacolo al passo di una persona, e che in ogni caso gli attori potevano facilmente ovviare alle loro peculiari difficoltà posizionando dei mattoni per graduare l'altezza. Infine, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno morale connessa alle dedotte violazioni in quanto genericamente allegata e non provata.
* Propongono appello i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Con il primo motivo di appello (“A”) lamentano l'erroneità della sentenza laddove ha rigettato la domanda di ripristino del piano di campagna per essere la causa degli allagamenti. Ad avviso degli appellanti il giudice ha mal interpretato la consulenza tecnica, che ha indicato gli inopportuni innalzamenti di terreno e l'aumento delle aree impermeabili come le cause degli allagamenti, accertando un dislivello tra i due fondi compreso tra un massimo di 43 cm ed un minimo di 36 cm. Inoltre, insistono nell'affermare la violazione delle norme urbanistiche e la presenza di provvedimenti amministrativi contenenti ordini ripristinatori. Con secondo motivo di appello (“B”) lamentano la violazione dell'art. 1067 c.c. laddove il giudice, mutuando indebite considerazioni giuridiche del C.T.U., ha ritenuto che lo scalino di 25 cm risultante dal rialzo del marciapiede non costituisca ostacolo al godimento della servitù prediale di passo, e che il rimedio prospettato dei mattoni amovibili sia sufficiente. Ad avviso degli appellanti il CTU ha rilevato un eccessivo rialzo del marciapiede, di talché lo stesso va ripristinato alla precedente altezza, non essendo idoneo il rimedio dei mattoni. Con il terzo motivo di appello (“C”) censurano il mancato riconoscimento del danno morale. Sostengono gli attori che il danno da liquidarsi in via equitativa sia conseguente “in re ipsa” alle violazioni urbanistiche evidenziate, e che il medesimo sia comunque dimostrato dal cambio di residenza degli stessi per via degli illeciti di controparte. Si è costituita chiedendo l'integrale rigetto dell'impugnazione e la condanna degli Controparte_1 appellanti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
* Preliminarmente è opportuno sciogliere ogni questione inerente alle dedotte violazioni urbanistiche, argomento immanente alle difese degli appellanti. La violazione di norme urbanistiche lede l'interesse pubblico all'ordinato sfruttamento del territorio e alla tutela dell'ambiente. In quanto interesse della collettività esso è perseguito della pubblica amministrazione quale depositaria del relativo potere di regolazione e di accertamento, e ad essa sola competono le valutazioni di bilanciamento tra l'interesse pubblico e gli interessi privati, che si traducono nel contenuto dei provvedimenti concreti di cui sono destinatari i cittadini. Inoltre, trattandosi nella quasi totalità dei casi di provvedimenti connotati da elementi di discrezionalità, le conseguenze dell'accertamento di una irregolarità non sono automatiche e predeterminate, e non hanno necessariamente natura demolitoria o ripristinatoria. In ogni caso, appare evidente l'estraneità di siffatte soluzioni ai rimedi a disposizione dei privati, i quali si pongono su un piano distinto e non sempre coincidente con l'interesse pubblico. Per tale ragione, la pretesa degli attori non può essere valutata alla luce dell'interesse di parte, né soddisfatta con un mezzo che compete al potere pubblico. Tanto premesso, vengono delibati i motivi di appello, già respinti laddove propugnano rimedi ripristinatori fondati sull'accertamento delle violazioni urbanistiche.
* Il primo motivo verte sul dedotto rialzo del piano di campagna sulla proprietà della CP_1 asseritamente causa del ruscellamento e del conseguente allagamento sul fondo A Parte_3 tal riguardo gli appellanti menzionano la consulenza tecnica dell'Ing. il quale avrebbe Per_1 indicato negli inopportuni rialzi del terreno la causa “principale” degli allagamenti. Tali affermazioni sono in frontale contrasto con il contenuto della consulenza, e discendono da una lettura parziale della stessa. Espressamente il C.T.U. ha individuato la causa principale nella quantità (volume) di pioggia precipitata sull'areale d'interesse, dovendosene inferire che il fenomeno non riguarda la normalità dei
4 casi ma si verifica solo in occasioni di precipitazioni più consistenti (“Nella fattispecie in caso di eventi meteorici estremi si manifestano fenomeni di tale portata”, CTU pag. 37). L'altra causa rilevante è la conformazione morfologica del vialetto di proprietà comune, il quale essendo soggetto alla continua azione meccanica compressiva degli autoveicoli che vi transitano presenta una depressione e una ridotta capacità di assorbimento (“Nella situazione in esame il fenomeno dell'allagamento è dovuto ad una depressione, rilevata durante il rilievo altimetrico, del terreno. L'abbassamento del terreno appare non naturale ma avvenuta e mantenuta nel tempo per azioni meccaniche esterne ad esempio transito di autoveicoli.” C.T.U. p. 37 cit.; “L'abbassamento del terreno fa si che le acque vengano convogliate naturalmente nel parte più bassa dell'area e con l'azione di compattamento si riduca la capacità di assorbimento” C.T.U. pag. 39). Ne deriva che l'accumulo di acqua che si forma nel vialetto si espande fino al giardino complanare dei
[...] (“Come ebbi modo di constatare l'acqua affluisce maggiormente nella zona indicata nel Parte_4 grafico, allegato 11, proveniente dal vialetto di accesso e dalla strada comunale”). Infine, ulteriori concause sono state individuate nell'approssimativo smaltimento dell'acqua proveniente dai pluviali della copertura del fabbricato, dalla scarsa manutenzione dei canali di scolo e dall'antropizzazione del territorio in spregio al reticolo idrografico minore (cfr. C.T.U. pag 39). Il complessivo esito degli accertamenti tecnici individua con logicità e completezza argomentativa le cause degli allagamenti nelle criticità sopra menzionate, comprendendovi il ruscellamento delle acque dalla superficie erbosa del terreno di proprietà della il quale però è stato ritenuto di CP_1 incidenza quasi trascurabile. In ogni caso, la pendenza del terreno non è contestata, e la stessa parte appellata ha ammesso di aver compiuto lavori di livellamento del terreno, senza tuttavia riconoscere l'innalzamento del piano di campagna nei termini intesi dagli appellanti. Sul punto la Corte osserva che il ruscellamento superficiale è un fenomeno naturale dovuto all'azione della gravità e come tale inevitabile;
invero, la legge contempla e disciplina tale fenomeno all'art. 913 c.c.. Tanto premesso, il piano di campagna del terreno della risulta in armonia con la posizione dello zoccolo dell'immobile de quo, e CP_1
– al netto di qualsiasi lavoro di innalzamento o livellamento – la pendenza di tale terreno a sfavore del terreno inferiore dei preesisteva ai lavori del 2017. I due terreni appaiono fuor Parte_3 d'ogni dubbio conformati in modo da essere l'uno superiore all'altro, e la fondazione dell'immobile comune ad un'altezza più elevata rispetto al terreno degli appellanti ne è la prova. D'altro canto, il dedotto innalzamento del marciapiede circostante l'abitazione non è tale da alterare la complessiva geologia e le pendenze dei prati. Il motivo di appello è perciò rigettato.
* Il secondo motivo di appello ha ad oggetto l'ostacolo al godimento della servitù di passaggio a favore del fondo e a carico di una piccola porzione del marciapiede della Va Parte_3 CP_1 premesso che la scala che porta al piano superiore dove si trova l'abitazione degli appellanti risulta poggiata interamente sul marciapiede di proprietà sicché costituisce fondo intercluso e può CP_1 essere raggiunto solo mediante la previa salita sul marciapiede. La domanda veicolata nel motivo di appello riguarda l'innalzamento di circa 5 cm dell'altezza del marciapiede “servente” della CP_1 per cui la sig.ra lamenta difficoltà di accesso per patologie locomotorie. Parte_2 È bene osservare innanzitutto che la sussistenza della servitù è pacifica perché non contestata, ma anzi presupposta alle controdeduzioni della Tuttavia, gli appellanti non hanno indicato CP_1 quale sia la fonte di tale servitù, per cui non è possibile conoscerne le modalità di godimento. In questi termini, il contenuto della servitù va ricondotto all'essenziale, ossia alla modalità di godimento meno gravosa per il fondo servente tra i possibili. Da questo punto fermo deve muovere la valutazione in merito all'innovazione compiuta dalla alla luce dell'art. 1067, c. 2, c.c.. L'aggravamento CP_1 della servitù a seguito della modificazione dello stato dei luoghi deve essere valutato in concreto, con indagine di fatto riservata al giudice di merito, in relazione alla effettiva incidenza che tale mutamento ha comportato sul contenuto del diritto (cfr. C. App. Torino n. 612/2021; Cass. n. 10990/1998).
5 A tale riguardo va considerato come la maggiore gravosità non può certamente essere ravvisata in re ipsa nel fatto di dover compiere uno scalino alto pochi cm di più del precedente status quo. Peraltro, va osservata la pretestuosità delle doglienze degli appellanti, i quali hanno prodotto una documentazione medica della sig.ra datata 30/04/2019, a fronte di un'innovazione compiuta Parte_2 nel 2017. In altri termini, è chiaro che la difficoltà di attraversare il gradino è sorta ben dopo i lavori compiuti dalla e comunque per una ragione afferente alla sola sfera degli appellanti. CP_1 In merito alle conclusioni del CTU risulta fuorviante l'affermazione contenuta nell'atto di appello a pagina 7 per cui “Premesso che il CTU afferma con chiarezza che il gradino è stato rialzato e che tale rialzo è oltre il consentito”, quando il CTU nella pagina 35 citata ha correttamente posto la questione in termini ipotetici e subordinati alla qualificazione della fattispecie sotto il piano giuridico, ossia “Per quanto concerne la risposta sulla possibilità all'ostacolo alla deambulazione. Le immagini precedentemente inserite foto n°35-36-37 sono sufficientemente esaurienti affinché l'organo giudicante possa avere una corretta visione dell'incidenza sulla deambulazione rispetto al gradino. La fattispecie non è contemplata da nessun riferimento normativo non potendosi definire il gradino facente parte di una scala ma di accesso a un marciapiedi. Generalmente una persona di media statura, senza eccessivi sforzi e con relativa facilità supera un dislivello fra due piani (gradino) avente un'altezza di un minimo di 16 centimetri a un massimo di 20-22 centimetri. Qualora la deambulazione dovesse rispettare la legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (L.13/89 e s.m.i.) creerebbero ostacolo alla deambulazione gradini superiori ai 2,5 centimetri”. La erronea, se non capziosa, lettura degli appellanti è tradita dal fatto che non vi sia un “consentito” a cui far riferimento, e ciò sia in termini assoluti, non essendovi alcuna norma civile che imponga un'altezza massima del marciapiede, sia in termini relativi al godimento della servitù dato che – come già detto
– gli appellanti non hanno avuto cura di allegare il titolo e ancor meno il contenuto della loro servitù. Inoltre, dall'attenta lettura della CTU si nota che l'altezza dello scalino si pone sostanzialmente sulla linea di confine tra i due fondi, sicché gli appellanti avrebbero potuto provvedere ad una soluzione di rialzo (come fatto in via provvisionale con i mattoni citati dal Tribunale) a spese proprie e sul proprio fondo, come correttamente osservato dalla difesa appellata, in modo da agevolare la loro necessità di passare sul fondo altrui con più facilità rispetto a quanto ci si può normalmente aspettare per una essenziale servitù di passo. Infine, la censura appare davvero mossa da intento emulativo se viene considerato il fatto che dopo lo scalino de quo gli appellanti dovevano attraversare comunque un'intera rampa di scale per raggiungere la loro unità abitativa al piano superiore. Il motivo è pertanto integralmente rigettato.
* Il terzo motivo di appello verte sul mancato riconoscimento del “danno morale” quantificato in € 5.000,00 asseritamente patito dagli appellanti per gli illeciti della CP_1 Le deduzioni di parte appellante sul punto confondono il concetto di “illecito” con il concetto di
“danno”, intendendo il secondo come conseguenza automatica del primo (“in re ipsa” v. pag. 9 appello), sia sul piano naturalistico sia su quello giuridico, e si pongono in palese contrasto con i noti principi di onere della prova, di causalità giuridica e di liquidazione in via equitativa del danno. Anche nell'individuazione dell'illecito si confonde l'illecito civile con quello amministrativo, affermando con insistenza la sussistenza di un danno di cui, tuttavia, non si dà alcuna allegazione o prova. È appena il caso di precisare, per completezza, che l'accertamento di un illecito civile, come occorso in primo grado con riguardo ai pergolati, ha come conseguenza l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge, senza – tuttavia – dar luogo ad alcun automatismo. Il rimedio ripristinatorio ottenuto in primo grado è stato accolto per esserne stati dimostrati i presupposti, ma il rimedio risarcitorio, avendo diverso fondamento, esigeva la prova di un pregiudizio distinto e ulteriore a quello già riparato con il ripristino. Inoltre, la liquidazione equitativa invocata dagli appellanti esenta in parte l'attore dal provare il quantum del pregiudizio, ma certamente non lo esenta dalla prova – anche per presunzioni
– dell'an, prova che, nel caso di specie, gli appellanti hanno sempre rifiutato di offrire, propugnando invece l'erroneo automatismo tra illecito e danno.
6 Infine, l'argomento del cambio di residenza risulta addirittura sfavorevole agli appellanti alla luce di quanto motivato per il secondo motivo, poiché è del tutto ragionevole ritenere che il mancato adeguamento del proprio fondo all'altezza dello scalino della e la necessità ineliminabile CP_1 di compiere la rampa di scale per raggiungere la propria abitazione siano motivi del tutto probabili per un cambio di residenza, sicché nessuna responsabilità ne può avere la sig.ra CP_1 Il motivo, così come l'intero appello, è rigettato.
* L'esito dell'impugnazione si riflette sul riparto delle spese processuali, che andranno integralmente rimborsate alla sig.ra come da dispositivo, ed è altresì titolo per il raddoppio del Contributo CP_1 Unificato. Vengono applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 con riferimento agli importi medi per cause di valore indeterminabile di media complessità.
PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, rigetta integralmente l'appello proposto da e da e conferma la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata. Condanna e in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite di Parte_1 Parte_2 questo grado nei confronti di che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge. Visto l'integrale rigetto dell'impugnazione si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del Contributo unificato.
Così deciso in Genova, 23/09/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario AUPP dr. Matteo Laganaro.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1123 / 2023
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 667/2023 emessa dal Tribunale di Massa e pubblicata in data 03/11/2023 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA VOLPI, come da mandato in atti C.F._2
appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ILARIA Controparte_1 C.F._3 GIANNECCHINI e dall'avv. BEATRICE IRENE TONELLI, come da mandato in atti
appellata
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, ogni contraria istanza disattesa, in riforma parziale della sentenza appellata, accogliere la domanda spiegata nel primo grado di giudizio, cpn le conclusioni ivi formulate, per i motivi meglio sopra esposti in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
* Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova − rigettare integralmente l'appello avversario, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento dell'importo che si indica nel doppio delle spese di lite del presente grado di giudizio o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso delle anticipazioni.”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Massa la sig.ra riferendo che: Controparte_1
- essi erano proprietari di un'unità abitativa sita al primo piano di un edificio residenziale bifamiliare sito in Massa, via Silcia 74, nonché di una porzione del circostante giardino;
- al primo piano abitava la sig.ra la quale era proprietaria della relativa unità Controparte_1 abitativa, nonché della restante porzione di giardino;
- la sig.ra nel 2017 aveva compiuto alcuni lavori sul proprio fondo;
CP_1
- in particolare, aveva eretto due pergolati in legno sovrastati da un telo impermeabile (cd.
“pompeiane”) in aderenza al fabbricato, tali da comportare la lesione del diritto di veduta degli attori dal proprio terrazzo sul fondo della convenuta, nonché il disagio recato dal rilesso della luce solare sul telo impermeabile bianco;
aveva innalzato il piano di campagna del prato del giardino di sua proprietà determinando un dislivello tale da provocare allagamenti in un vialetto di accesso comune alle due proprietà e nel giardino di proprietà esclusiva degli attori in caso di pioggia;
aveva rialzato il marciapiede che circondava la struttura, determinando un disagio alla sig.ra affetta da problemi di deambulazione;
osservano a tal fine che il Parte_2 marciapiede nella parte dinnanzi alla scala che conduce al piano degli attori è di proprietà della ma gravata da servitù di passaggio in favore del fondo degli attori, e il rialzo CP_1 compiuto ne determina un ostacolo al godimento;
- a seguito di tali violazioni avevano subito un danno morale indicato nell'ammontare di
€5.000,00. Si è costituita in giudizio opponendo che: Controparte_1
- i pergolati non violavano le distanze legali;
- in ogni caso essi erano amovibili, per cui non si rendeva necessaria la demolizione;
- il telo di copertura era trasparente, e che i pergolati erano strutture leggere, di talché non poteva dirsi violato il diritto di veduta degli attori;
in ogni caso, il diritto di veduta degli attori non corrispondeva al diritto di vedere l'interezza del fondo della convenuta, poiché ciò sarebbe stato in contrasto con il diritto alla riservatezza di questa;
- le opere di innalzamento del piano di campagna e del marciapiede non potevano essere la causa degli allagamenti;
- non erano sussistenti i danni dedotti, che comunque non erano provati. Il Tribunale ha istruito la causa mediante CTU formulando il seguente quesito:
“Descriva, anche fotograficamente, lo stato dei luoghi, le proprietà individuali delle parti e quelle comuni. - Descriva, anche fotograficamente, il pergolato indicato in atto di citazione verificando se lo stesso rispetti le prescrizioni dell'art. 907 c.c. indicando le caratteristiche (permeabilità ecc.) del telo posto a copertura (il consulente si asterrà comunque da ogni considerazione di carattere giuridico limitandosi alla descrizione tecnica delle opere e delle loro caratteristiche e alla indicazione delle distanze). - Descriva, anche fotograficamente, il marciapiede perimetrale ed il piano di campagna del giardino di proprietà della convenuta, lato Viareggio e lato monti indicando l'altezza del piano di campagna e le dimensioni del marciapiede. - Descriva, anche fotograficamente,
2 le caratteristiche tecniche del gradino di accesso alla scala che porta alla proprietà degli attori, ne indichi la proprietà, precisi se esso per le sue caratteristiche costituisca ostacolo alla deambulazione.
- Descriva il percorso di accesso alla proprietà degli attori. - Verifichi se, in ipotesi di evento meteorico, la proprietà dei ricorrenti sia soggetta ad allagamenti e ne individui le cause. Indichi le opere necessarie per rimuovere le cause degli eventuali allagamenti”. Al termine dell'istruttoria il Tribunale tratteneva la causa in decisione e pronunciava la sentenza gravata, così statuendo:
“Il Tribunale di Massa in composizione monocratica definitivamente pronunciando 1) NA
ad abbassare la tettoia raffigurata dalle foto 15 e 16 ctu e posta sul lato Controparte_1 Per_1 mare dell'edificio sito a Massa via Silcia 74 per cui è causa ad almeno tre metri dalla parte più alta del parapetto del soprastante terrazzo. 2) NA ad abbassare la tettoia Controparte_1 raffigurata dalla foto 17 ctu e posta sul lato levante dell'edificio sito a Massa via Silcia 74 Per_1 ad almeno tre metri dalla parte più bassa delle soprastanti finestre. 3) DICHIARA INAMMISSIBILE E RIGETTA ogni altra domanda 4) NA a rifondere a e a Controparte_1 Parte_1
la metà delle spese legali, compensando la residua metà, che liquida in Parte_2 complessivi euro 3809, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa (quota da rifondere pertanto pari ad euro 1904, 50). 5) PONE le spese di consulenza definitivamente a carico di nella misura del 75% e di e nella residua Controparte_1 Parte_1 Parte_2 misura del 25% e ferma la solidarietà di tutti nei confronti del consulente”. Respinte le eccezioni di carattere rituale e preliminare (su cui vi è acquiescenza), il Tribunale ha delibato dapprima la domanda inerente ai pergolati, ritenendo inammissibile la domanda di accertamento dell'irregolarità urbanistica per carenza d'interesse. Diversamente, ha accolto la domanda ripristinatoria fondata sulla violazione delle distanze legali di cui all'art. 907 c.c., avendo i un diritto di veduta sul fondo della convenuta in parte impedito dall'erezione delle Parte_3 pompeiane. In particolare, il C.T.U. aveva rilevato: “la prima (struttura, ndr) lato mare posta a uno degli ingressi dell'unità immobiliare di dimensioni planimetriche di circa ml 2,50 di larghezza per 3,50 di lunghezza mentre la seconda posta nel lato di levante di dimensioni di circa 4,10 di larghezza per 5,00 di lunghezza. Entrambe con struttura in legno con montanti (pilastri) di dimensioni di cm 15x15 travetti ad interasse di cm. 48 delle dimensioni di cm. 10x12. La trave di collegamento tra montanti di appoggio ha dimensioni di cm 16x16. I montanti sono infissi a terra con sistema strutturale a “bicchiere” chiuso”. Inoltre, aveva precisato che le coperture delle strutture dei teli ombreggianti in PVC microforato di colore crema permeabile all'acqua consentono la visuale tra interno ed esterno a determinate angolazioni e distanze, ma senza essere completamente trasparenti. Dato che le due strutture, seppur amovibili, erano stabilmente infisse al suolo, e collocate a meno di tre metri dall'affaccio degli attori, ne ordinava l'abbassamento di tre metri dal bordo dei parapetti e delle finestre in rispettiva corrispondenza. In merito al rialzo del piano di campagna della convenuta ed al ruscellamento delle acque piovane verso il giardino degli attori, il Tribunale ha rigettato la domanda di ripristino ritenendo che il (pacifico) fatto del rialzo del prato non sia causale agli allagamenti che normalmente interessano il giardino degli attori in occasione delle precipitazioni piovose più intense. Il giudice ha condiviso le conclusioni del C.T.U. secondo cui il rialzo effettivo provoca un ruscellamento verso il vialetto di proprietà comune, il quale poi si immette nel giardino degli attori contribuendo ad allagarlo;
tuttavia, ciò accade a prescindere dallo scolo del prato della poiché il vialetto ha un suolo CP_1 impermeabile a causa dell'azione meccanica dei veicoli che vi passano sopra comprimendo il terreno, essendo questo la causa principale degli allagamenti. Il contributo dato dal prato della CP_1 direttamente al fondo degli attori è stato considerato trascurabile, mentre lo stato del vialetto comune non è stato oggetto di alcuna domanda. La domanda ripristinatoria riguardante il rialzo del marciapiede circostante all'immobile è stata rigettata perché non è stata provata una sua correlazione con gli allagamenti. Sull'ulteriore profilo dell'ostacolo al godimento della servitù di passo per via delle difficoltà che la sig.ra incontra Parte_2 nel superare lo scalino rialzato, il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che l'aumento
3 dell'altezza attuale dello zoccolo fino a 25 cm non costituisca un concreto ostacolo al passo di una persona, e che in ogni caso gli attori potevano facilmente ovviare alle loro peculiari difficoltà posizionando dei mattoni per graduare l'altezza. Infine, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno morale connessa alle dedotte violazioni in quanto genericamente allegata e non provata.
* Propongono appello i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Con il primo motivo di appello (“A”) lamentano l'erroneità della sentenza laddove ha rigettato la domanda di ripristino del piano di campagna per essere la causa degli allagamenti. Ad avviso degli appellanti il giudice ha mal interpretato la consulenza tecnica, che ha indicato gli inopportuni innalzamenti di terreno e l'aumento delle aree impermeabili come le cause degli allagamenti, accertando un dislivello tra i due fondi compreso tra un massimo di 43 cm ed un minimo di 36 cm. Inoltre, insistono nell'affermare la violazione delle norme urbanistiche e la presenza di provvedimenti amministrativi contenenti ordini ripristinatori. Con secondo motivo di appello (“B”) lamentano la violazione dell'art. 1067 c.c. laddove il giudice, mutuando indebite considerazioni giuridiche del C.T.U., ha ritenuto che lo scalino di 25 cm risultante dal rialzo del marciapiede non costituisca ostacolo al godimento della servitù prediale di passo, e che il rimedio prospettato dei mattoni amovibili sia sufficiente. Ad avviso degli appellanti il CTU ha rilevato un eccessivo rialzo del marciapiede, di talché lo stesso va ripristinato alla precedente altezza, non essendo idoneo il rimedio dei mattoni. Con il terzo motivo di appello (“C”) censurano il mancato riconoscimento del danno morale. Sostengono gli attori che il danno da liquidarsi in via equitativa sia conseguente “in re ipsa” alle violazioni urbanistiche evidenziate, e che il medesimo sia comunque dimostrato dal cambio di residenza degli stessi per via degli illeciti di controparte. Si è costituita chiedendo l'integrale rigetto dell'impugnazione e la condanna degli Controparte_1 appellanti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
* Preliminarmente è opportuno sciogliere ogni questione inerente alle dedotte violazioni urbanistiche, argomento immanente alle difese degli appellanti. La violazione di norme urbanistiche lede l'interesse pubblico all'ordinato sfruttamento del territorio e alla tutela dell'ambiente. In quanto interesse della collettività esso è perseguito della pubblica amministrazione quale depositaria del relativo potere di regolazione e di accertamento, e ad essa sola competono le valutazioni di bilanciamento tra l'interesse pubblico e gli interessi privati, che si traducono nel contenuto dei provvedimenti concreti di cui sono destinatari i cittadini. Inoltre, trattandosi nella quasi totalità dei casi di provvedimenti connotati da elementi di discrezionalità, le conseguenze dell'accertamento di una irregolarità non sono automatiche e predeterminate, e non hanno necessariamente natura demolitoria o ripristinatoria. In ogni caso, appare evidente l'estraneità di siffatte soluzioni ai rimedi a disposizione dei privati, i quali si pongono su un piano distinto e non sempre coincidente con l'interesse pubblico. Per tale ragione, la pretesa degli attori non può essere valutata alla luce dell'interesse di parte, né soddisfatta con un mezzo che compete al potere pubblico. Tanto premesso, vengono delibati i motivi di appello, già respinti laddove propugnano rimedi ripristinatori fondati sull'accertamento delle violazioni urbanistiche.
* Il primo motivo verte sul dedotto rialzo del piano di campagna sulla proprietà della CP_1 asseritamente causa del ruscellamento e del conseguente allagamento sul fondo A Parte_3 tal riguardo gli appellanti menzionano la consulenza tecnica dell'Ing. il quale avrebbe Per_1 indicato negli inopportuni rialzi del terreno la causa “principale” degli allagamenti. Tali affermazioni sono in frontale contrasto con il contenuto della consulenza, e discendono da una lettura parziale della stessa. Espressamente il C.T.U. ha individuato la causa principale nella quantità (volume) di pioggia precipitata sull'areale d'interesse, dovendosene inferire che il fenomeno non riguarda la normalità dei
4 casi ma si verifica solo in occasioni di precipitazioni più consistenti (“Nella fattispecie in caso di eventi meteorici estremi si manifestano fenomeni di tale portata”, CTU pag. 37). L'altra causa rilevante è la conformazione morfologica del vialetto di proprietà comune, il quale essendo soggetto alla continua azione meccanica compressiva degli autoveicoli che vi transitano presenta una depressione e una ridotta capacità di assorbimento (“Nella situazione in esame il fenomeno dell'allagamento è dovuto ad una depressione, rilevata durante il rilievo altimetrico, del terreno. L'abbassamento del terreno appare non naturale ma avvenuta e mantenuta nel tempo per azioni meccaniche esterne ad esempio transito di autoveicoli.” C.T.U. p. 37 cit.; “L'abbassamento del terreno fa si che le acque vengano convogliate naturalmente nel parte più bassa dell'area e con l'azione di compattamento si riduca la capacità di assorbimento” C.T.U. pag. 39). Ne deriva che l'accumulo di acqua che si forma nel vialetto si espande fino al giardino complanare dei
[...] (“Come ebbi modo di constatare l'acqua affluisce maggiormente nella zona indicata nel Parte_4 grafico, allegato 11, proveniente dal vialetto di accesso e dalla strada comunale”). Infine, ulteriori concause sono state individuate nell'approssimativo smaltimento dell'acqua proveniente dai pluviali della copertura del fabbricato, dalla scarsa manutenzione dei canali di scolo e dall'antropizzazione del territorio in spregio al reticolo idrografico minore (cfr. C.T.U. pag 39). Il complessivo esito degli accertamenti tecnici individua con logicità e completezza argomentativa le cause degli allagamenti nelle criticità sopra menzionate, comprendendovi il ruscellamento delle acque dalla superficie erbosa del terreno di proprietà della il quale però è stato ritenuto di CP_1 incidenza quasi trascurabile. In ogni caso, la pendenza del terreno non è contestata, e la stessa parte appellata ha ammesso di aver compiuto lavori di livellamento del terreno, senza tuttavia riconoscere l'innalzamento del piano di campagna nei termini intesi dagli appellanti. Sul punto la Corte osserva che il ruscellamento superficiale è un fenomeno naturale dovuto all'azione della gravità e come tale inevitabile;
invero, la legge contempla e disciplina tale fenomeno all'art. 913 c.c.. Tanto premesso, il piano di campagna del terreno della risulta in armonia con la posizione dello zoccolo dell'immobile de quo, e CP_1
– al netto di qualsiasi lavoro di innalzamento o livellamento – la pendenza di tale terreno a sfavore del terreno inferiore dei preesisteva ai lavori del 2017. I due terreni appaiono fuor Parte_3 d'ogni dubbio conformati in modo da essere l'uno superiore all'altro, e la fondazione dell'immobile comune ad un'altezza più elevata rispetto al terreno degli appellanti ne è la prova. D'altro canto, il dedotto innalzamento del marciapiede circostante l'abitazione non è tale da alterare la complessiva geologia e le pendenze dei prati. Il motivo di appello è perciò rigettato.
* Il secondo motivo di appello ha ad oggetto l'ostacolo al godimento della servitù di passaggio a favore del fondo e a carico di una piccola porzione del marciapiede della Va Parte_3 CP_1 premesso che la scala che porta al piano superiore dove si trova l'abitazione degli appellanti risulta poggiata interamente sul marciapiede di proprietà sicché costituisce fondo intercluso e può CP_1 essere raggiunto solo mediante la previa salita sul marciapiede. La domanda veicolata nel motivo di appello riguarda l'innalzamento di circa 5 cm dell'altezza del marciapiede “servente” della CP_1 per cui la sig.ra lamenta difficoltà di accesso per patologie locomotorie. Parte_2 È bene osservare innanzitutto che la sussistenza della servitù è pacifica perché non contestata, ma anzi presupposta alle controdeduzioni della Tuttavia, gli appellanti non hanno indicato CP_1 quale sia la fonte di tale servitù, per cui non è possibile conoscerne le modalità di godimento. In questi termini, il contenuto della servitù va ricondotto all'essenziale, ossia alla modalità di godimento meno gravosa per il fondo servente tra i possibili. Da questo punto fermo deve muovere la valutazione in merito all'innovazione compiuta dalla alla luce dell'art. 1067, c. 2, c.c.. L'aggravamento CP_1 della servitù a seguito della modificazione dello stato dei luoghi deve essere valutato in concreto, con indagine di fatto riservata al giudice di merito, in relazione alla effettiva incidenza che tale mutamento ha comportato sul contenuto del diritto (cfr. C. App. Torino n. 612/2021; Cass. n. 10990/1998).
5 A tale riguardo va considerato come la maggiore gravosità non può certamente essere ravvisata in re ipsa nel fatto di dover compiere uno scalino alto pochi cm di più del precedente status quo. Peraltro, va osservata la pretestuosità delle doglienze degli appellanti, i quali hanno prodotto una documentazione medica della sig.ra datata 30/04/2019, a fronte di un'innovazione compiuta Parte_2 nel 2017. In altri termini, è chiaro che la difficoltà di attraversare il gradino è sorta ben dopo i lavori compiuti dalla e comunque per una ragione afferente alla sola sfera degli appellanti. CP_1 In merito alle conclusioni del CTU risulta fuorviante l'affermazione contenuta nell'atto di appello a pagina 7 per cui “Premesso che il CTU afferma con chiarezza che il gradino è stato rialzato e che tale rialzo è oltre il consentito”, quando il CTU nella pagina 35 citata ha correttamente posto la questione in termini ipotetici e subordinati alla qualificazione della fattispecie sotto il piano giuridico, ossia “Per quanto concerne la risposta sulla possibilità all'ostacolo alla deambulazione. Le immagini precedentemente inserite foto n°35-36-37 sono sufficientemente esaurienti affinché l'organo giudicante possa avere una corretta visione dell'incidenza sulla deambulazione rispetto al gradino. La fattispecie non è contemplata da nessun riferimento normativo non potendosi definire il gradino facente parte di una scala ma di accesso a un marciapiedi. Generalmente una persona di media statura, senza eccessivi sforzi e con relativa facilità supera un dislivello fra due piani (gradino) avente un'altezza di un minimo di 16 centimetri a un massimo di 20-22 centimetri. Qualora la deambulazione dovesse rispettare la legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (L.13/89 e s.m.i.) creerebbero ostacolo alla deambulazione gradini superiori ai 2,5 centimetri”. La erronea, se non capziosa, lettura degli appellanti è tradita dal fatto che non vi sia un “consentito” a cui far riferimento, e ciò sia in termini assoluti, non essendovi alcuna norma civile che imponga un'altezza massima del marciapiede, sia in termini relativi al godimento della servitù dato che – come già detto
– gli appellanti non hanno avuto cura di allegare il titolo e ancor meno il contenuto della loro servitù. Inoltre, dall'attenta lettura della CTU si nota che l'altezza dello scalino si pone sostanzialmente sulla linea di confine tra i due fondi, sicché gli appellanti avrebbero potuto provvedere ad una soluzione di rialzo (come fatto in via provvisionale con i mattoni citati dal Tribunale) a spese proprie e sul proprio fondo, come correttamente osservato dalla difesa appellata, in modo da agevolare la loro necessità di passare sul fondo altrui con più facilità rispetto a quanto ci si può normalmente aspettare per una essenziale servitù di passo. Infine, la censura appare davvero mossa da intento emulativo se viene considerato il fatto che dopo lo scalino de quo gli appellanti dovevano attraversare comunque un'intera rampa di scale per raggiungere la loro unità abitativa al piano superiore. Il motivo è pertanto integralmente rigettato.
* Il terzo motivo di appello verte sul mancato riconoscimento del “danno morale” quantificato in € 5.000,00 asseritamente patito dagli appellanti per gli illeciti della CP_1 Le deduzioni di parte appellante sul punto confondono il concetto di “illecito” con il concetto di
“danno”, intendendo il secondo come conseguenza automatica del primo (“in re ipsa” v. pag. 9 appello), sia sul piano naturalistico sia su quello giuridico, e si pongono in palese contrasto con i noti principi di onere della prova, di causalità giuridica e di liquidazione in via equitativa del danno. Anche nell'individuazione dell'illecito si confonde l'illecito civile con quello amministrativo, affermando con insistenza la sussistenza di un danno di cui, tuttavia, non si dà alcuna allegazione o prova. È appena il caso di precisare, per completezza, che l'accertamento di un illecito civile, come occorso in primo grado con riguardo ai pergolati, ha come conseguenza l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge, senza – tuttavia – dar luogo ad alcun automatismo. Il rimedio ripristinatorio ottenuto in primo grado è stato accolto per esserne stati dimostrati i presupposti, ma il rimedio risarcitorio, avendo diverso fondamento, esigeva la prova di un pregiudizio distinto e ulteriore a quello già riparato con il ripristino. Inoltre, la liquidazione equitativa invocata dagli appellanti esenta in parte l'attore dal provare il quantum del pregiudizio, ma certamente non lo esenta dalla prova – anche per presunzioni
– dell'an, prova che, nel caso di specie, gli appellanti hanno sempre rifiutato di offrire, propugnando invece l'erroneo automatismo tra illecito e danno.
6 Infine, l'argomento del cambio di residenza risulta addirittura sfavorevole agli appellanti alla luce di quanto motivato per il secondo motivo, poiché è del tutto ragionevole ritenere che il mancato adeguamento del proprio fondo all'altezza dello scalino della e la necessità ineliminabile CP_1 di compiere la rampa di scale per raggiungere la propria abitazione siano motivi del tutto probabili per un cambio di residenza, sicché nessuna responsabilità ne può avere la sig.ra CP_1 Il motivo, così come l'intero appello, è rigettato.
* L'esito dell'impugnazione si riflette sul riparto delle spese processuali, che andranno integralmente rimborsate alla sig.ra come da dispositivo, ed è altresì titolo per il raddoppio del Contributo CP_1 Unificato. Vengono applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 con riferimento agli importi medi per cause di valore indeterminabile di media complessità.
PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, rigetta integralmente l'appello proposto da e da e conferma la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata. Condanna e in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite di Parte_1 Parte_2 questo grado nei confronti di che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge. Visto l'integrale rigetto dell'impugnazione si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del Contributo unificato.
Così deciso in Genova, 23/09/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario AUPP dr. Matteo Laganaro.
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