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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SEVERINI PAOLO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4251/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1896 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6428/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento TARI, notificato dal Comune di Angri per l'anno 2021, "per il negozio sito in Angri alla Indirizzo_1", dell'importo di € 311.00; allegava "il pagamento della Nominativo_1 (rectius: evidentemente, della ricorrente Ricorrente_1) per € 24.00 per la Tari 2021, eseguito in data 12.01.2022"; lamentava che "dalla lettura dell'avviso, nessuna somma sembra invece essere stata detratta dal Comune di Angri"; deduceva, altresì, che "tra l'altro, il pagamento, riferibile alla Tari 2021, Tari la cui richiesta il Comune di Angri invia solo a fine luglio di ogni anno, è a saldo"; ed esponeva che "già solo per questo pagamento, seppur dovesse essere ritenuto parziale, l'avviso di accertamento notificato andrebbe annullato, poiché contenente un grave errore".
Il Comune di Angri non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 22.12.2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente solleva, come unica censura, l'esistenza di un pagamento parziale, per € 21,00, che sostiene essere riferito alla TARI 2021, eseguito in data 12.01.2022, ed afferma che detta sola circostanza sarebbe in grado d'inficiare la legittimità dell'avviso d'accertamento gravato, riferito per l'appunto alla TARI anno 2021, per un negozio alla Indirizzo_1.
Pur tuttavia, dal documento allegato - vale a dire dalla ricevuta del bollettino postale, attestante il pagamento di € 21,00 in data 12.01.2022 - non è dato ricavare - di là dall'Ufficio ricevente ("Comune di Angri Ufficio
TARI) - alcuna informazione circa l'annualità di pagamento del tributo, se effettivamente trattasi - come affermato in ricorso - di pagamento a saldo, e in generale ogni informazione in grado di collegare con certezza il pagamento parziale de quo alla somma, pretesa con l'avviso d'accertamento in epigrafe.
Tampoco lumi in proposito vengono forniti dal Comune di Angri, non costituito in giudizio.
In ogni caso, è evidente come - contrariamente a quanto asserito in ricorso e stante il deficit probatorio dianzi evidenziato - è da escludere che detto solo pagamento parziale potesse - quand'anche riferibile effettivamente, in ipotesi, alla TARI 2021 - comportare l'annullamento della intera pretesa, portata dall'avviso gravato, relativo alla somma di € 311,00, per TARI 2021 (ma soltanto, eventualmente, la riduzione di detta pretesa, per l'importo corrispondente).
Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RESPINGE IL RICORSO. NULLA PER LE SPESE.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SEVERINI PAOLO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4251/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1896 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6428/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento TARI, notificato dal Comune di Angri per l'anno 2021, "per il negozio sito in Angri alla Indirizzo_1", dell'importo di € 311.00; allegava "il pagamento della Nominativo_1 (rectius: evidentemente, della ricorrente Ricorrente_1) per € 24.00 per la Tari 2021, eseguito in data 12.01.2022"; lamentava che "dalla lettura dell'avviso, nessuna somma sembra invece essere stata detratta dal Comune di Angri"; deduceva, altresì, che "tra l'altro, il pagamento, riferibile alla Tari 2021, Tari la cui richiesta il Comune di Angri invia solo a fine luglio di ogni anno, è a saldo"; ed esponeva che "già solo per questo pagamento, seppur dovesse essere ritenuto parziale, l'avviso di accertamento notificato andrebbe annullato, poiché contenente un grave errore".
Il Comune di Angri non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 22.12.2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente solleva, come unica censura, l'esistenza di un pagamento parziale, per € 21,00, che sostiene essere riferito alla TARI 2021, eseguito in data 12.01.2022, ed afferma che detta sola circostanza sarebbe in grado d'inficiare la legittimità dell'avviso d'accertamento gravato, riferito per l'appunto alla TARI anno 2021, per un negozio alla Indirizzo_1.
Pur tuttavia, dal documento allegato - vale a dire dalla ricevuta del bollettino postale, attestante il pagamento di € 21,00 in data 12.01.2022 - non è dato ricavare - di là dall'Ufficio ricevente ("Comune di Angri Ufficio
TARI) - alcuna informazione circa l'annualità di pagamento del tributo, se effettivamente trattasi - come affermato in ricorso - di pagamento a saldo, e in generale ogni informazione in grado di collegare con certezza il pagamento parziale de quo alla somma, pretesa con l'avviso d'accertamento in epigrafe.
Tampoco lumi in proposito vengono forniti dal Comune di Angri, non costituito in giudizio.
In ogni caso, è evidente come - contrariamente a quanto asserito in ricorso e stante il deficit probatorio dianzi evidenziato - è da escludere che detto solo pagamento parziale potesse - quand'anche riferibile effettivamente, in ipotesi, alla TARI 2021 - comportare l'annullamento della intera pretesa, portata dall'avviso gravato, relativo alla somma di € 311,00, per TARI 2021 (ma soltanto, eventualmente, la riduzione di detta pretesa, per l'importo corrispondente).
Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RESPINGE IL RICORSO. NULLA PER LE SPESE.