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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AR Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorziodi Bonifica IO AT - 03216950794
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12980089 CONTRIBUTICONSO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 12980089, notificato il 21.07.2022, per contributi consortili presuntivamente dovuti al Consorzio di Bonifica Jonio-AT per l'anno d'imposta 2017, emesso dalla società AR SR, quale agente della riscossione.
Deduceva quale motivo di impugnazione, in particolare, che il Consorzio di Bonifica non aveva mai eseguito sulle particelle intestate ad essa ricorrente, alcun tipo di intervento e, segnatamente, opere in grado di apportare miglioramenti diretti e specifici a tali fondi, per cui non poteva esercitare la potestà impositiva azionata con il provvedimento impugnato;
il difetto di motivazione, poiché non vi era nessun richiamo all'esecuzione di opere di canalizzazione, benefici irrigui, altre opere idrauliche, opere di difesa del suolo, giacché, indipendentemente dalla formale adozione dei Piani di Classifica, non si vi era nessun richiamo alle opera di bonifica eseguite in vantaggio del Territorio sul quale si trovavano i terreni di proprietà di essa ricorrente.
Depositava perizia giurata ed allegati riproducenti lo stato dei luoghi .
Si costituiva in giudizio AR SR contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Consorzio di Bonifica non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie, la ricorrente insisteva nell'accoglimento della domanda e nelle conclusioni in essa rassegnate.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, non vi è prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge nazionale e regionale ai fini dell'imposizione del contributo consortile di che trattasi. Segnatamente, non è provato che gli immobili della ricorrente abbiano effettivamente beneficiato dei vantaggi derivanti dai lavori di bonifica riconducibili all'atto impugnato che, peraltro, sul punto è assolutamente carentedi qualsivoglia specificazione, limitandosi soltanto ad indicare la tipologia del tributo e l'annualità di riferimento.
Al contrario, la perizia giurata prodotta in giudizio da parte ricorrente dà atto della assoluta mancanza di opere consortili a servizio di detti immobili..
Conclusivamente, l'atto impugnato deve essere annullato.
3. Le spese devono essere poste a carico del Consorzio di Bonifica IO AT e compensate nei confronti di AR Srl, alla quale non sono imputabili i vizi dedotti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
2) Condanna il Consorzio di Bonifica IO AT, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro
349,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA;
compensa le spese nei confronti di AR SR .
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AR Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorziodi Bonifica IO AT - 03216950794
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12980089 CONTRIBUTICONSO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 12980089, notificato il 21.07.2022, per contributi consortili presuntivamente dovuti al Consorzio di Bonifica Jonio-AT per l'anno d'imposta 2017, emesso dalla società AR SR, quale agente della riscossione.
Deduceva quale motivo di impugnazione, in particolare, che il Consorzio di Bonifica non aveva mai eseguito sulle particelle intestate ad essa ricorrente, alcun tipo di intervento e, segnatamente, opere in grado di apportare miglioramenti diretti e specifici a tali fondi, per cui non poteva esercitare la potestà impositiva azionata con il provvedimento impugnato;
il difetto di motivazione, poiché non vi era nessun richiamo all'esecuzione di opere di canalizzazione, benefici irrigui, altre opere idrauliche, opere di difesa del suolo, giacché, indipendentemente dalla formale adozione dei Piani di Classifica, non si vi era nessun richiamo alle opera di bonifica eseguite in vantaggio del Territorio sul quale si trovavano i terreni di proprietà di essa ricorrente.
Depositava perizia giurata ed allegati riproducenti lo stato dei luoghi .
Si costituiva in giudizio AR SR contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Consorzio di Bonifica non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie, la ricorrente insisteva nell'accoglimento della domanda e nelle conclusioni in essa rassegnate.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, non vi è prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge nazionale e regionale ai fini dell'imposizione del contributo consortile di che trattasi. Segnatamente, non è provato che gli immobili della ricorrente abbiano effettivamente beneficiato dei vantaggi derivanti dai lavori di bonifica riconducibili all'atto impugnato che, peraltro, sul punto è assolutamente carentedi qualsivoglia specificazione, limitandosi soltanto ad indicare la tipologia del tributo e l'annualità di riferimento.
Al contrario, la perizia giurata prodotta in giudizio da parte ricorrente dà atto della assoluta mancanza di opere consortili a servizio di detti immobili..
Conclusivamente, l'atto impugnato deve essere annullato.
3. Le spese devono essere poste a carico del Consorzio di Bonifica IO AT e compensate nei confronti di AR Srl, alla quale non sono imputabili i vizi dedotti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
2) Condanna il Consorzio di Bonifica IO AT, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro
349,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA;
compensa le spese nei confronti di AR SR .
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Presidente relatore