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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 05/02/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 713/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3123/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 424/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113 ICP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 842 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TRE ESSE ITALIA s.r.l. impugna la Sentenza N.424/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1°
Grado di Frosinone con la quale veniva accolto il Ricorso e annullati gli avvisi di accertamento.
L'appellante, divenuta concessionaria per l'accertamento e la riscossione della TOSAP per il Comune di
Pontecorvo, rappresenta che sussistono elementi essenziali di identificazione dell'imposta e della tipologia avanzata che consentono al contribuente una adeguata valutazione dell'avviso di accertamento;
evidenzia che nessun vizio di motivazione poteva opporsi in merito agli avvisi dovendosi ritenere chiara la motivazione rapportata alla normativa di riferimento ed alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
Resistente_1 si costituisce in giudizio;
contesta l'atto di appello, si riporta agli scritti difensivi e sottolinea gli errori di calcolo dimostrati negli atti;
chiede il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte rileva che l'avviso manca di tutti gli elementi relativi alla identificazione delle ragioni dell'imposta e della tipologia di violazione che costituiscono per il contribuente una corretta fase di valutazione dell'avviso e pertanto una precisa attività di difesa.
La Corte rappresenta inoltre che si ritiene una motivazione apparente peraltro generica priva di dettagliati elementi che consentano all'appellato interessato di conoscere non soltanto gli elementi intervenuti nelle verifiche e nei controlli, ma peraltro anche di versamenti effettuati parzialmente o completamente omessi.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto.
La Corte, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive, ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3123/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 424/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113 ICP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 842 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TRE ESSE ITALIA s.r.l. impugna la Sentenza N.424/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1°
Grado di Frosinone con la quale veniva accolto il Ricorso e annullati gli avvisi di accertamento.
L'appellante, divenuta concessionaria per l'accertamento e la riscossione della TOSAP per il Comune di
Pontecorvo, rappresenta che sussistono elementi essenziali di identificazione dell'imposta e della tipologia avanzata che consentono al contribuente una adeguata valutazione dell'avviso di accertamento;
evidenzia che nessun vizio di motivazione poteva opporsi in merito agli avvisi dovendosi ritenere chiara la motivazione rapportata alla normativa di riferimento ed alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
Resistente_1 si costituisce in giudizio;
contesta l'atto di appello, si riporta agli scritti difensivi e sottolinea gli errori di calcolo dimostrati negli atti;
chiede il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte rileva che l'avviso manca di tutti gli elementi relativi alla identificazione delle ragioni dell'imposta e della tipologia di violazione che costituiscono per il contribuente una corretta fase di valutazione dell'avviso e pertanto una precisa attività di difesa.
La Corte rappresenta inoltre che si ritiene una motivazione apparente peraltro generica priva di dettagliati elementi che consentano all'appellato interessato di conoscere non soltanto gli elementi intervenuti nelle verifiche e nei controlli, ma peraltro anche di versamenti effettuati parzialmente o completamente omessi.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto.
La Corte, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive, ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.