Articolo 6 della Legge 11 dicembre 2012, n. 220
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 giugno 2013
Art. 6. 1. L' articolo 1122 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1122. - (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). - Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».
Entrata in vigore il 18 giugno 2013
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