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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/12/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1654 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 26.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1654/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], con l'avv. Donatella
BARALDI;
Attore - OPPONENTE contro nata a [...] il [...] – C.F.: Controparte_1 C.F._2 residente in [...], con l'avv. Simonetta
BUONTEMPI;
Creditrice Convenuta - OPPOSTA
***
Parte attrice ha concluso come da nota 4.07.2025:
“Ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito: ACCERTATA e DICHIARATA la nullità/annullabilità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto nella parte in cui intima il pagamento di somme eccedenti l'importo di 4.755,27 euro, DARSI ATTO che il sig. ha già Parte_1 corrisposto la predetta somma in data 18 aprile 2025, come da distinta di pagamento sub. D) depositata in data 4.7.25 in allegato alle note di precisazione delle conclusioni, quindi DIRSI che nulla
è dovuto alla convenuta opposta.
Vinte le spese, tenuto conto delle maggiori somme richieste e precettate”. Parte convenuta ha concluso dichiarando, come da nota 19.06.2025. “di voler rinunciare all'azione, chiedendo la compensazione delle spese”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione ex art. 615, 1° comma, Parte_1
c.p.c. avverso l'atto di precetto (doc. 3 parte convenuta) notificato il
15.03.2024, intimante il pagamento della somma di € 15.733,98, asseritamente dovuti quale contributo al mantenimento del coniuge separato in forza dell'ordinanza presidenziale Controparte_1
23.02.2023 interinalmente emessa nella causa di divorzio contenzioso rubricata al n. 5682/2022 R.G. Trib. Modena, nella parte in cui ha confermato “le condizioni economiche della separazione” del 6.07.1987
(omologa del 14.07.1987: cfr. doc. 1 parte convenuta) “come modificate su accordo delle parti il 26.06.1992” nonché della sentenza non definitiva emessa in data 26/10/2023 (all.6 parte convenuta), irrevocabile in data
9.05.2024, con cui il Tribunale di Modena ha confermato in sede divorzile i provvedimenti presidenziali relativi alle condizioni (patrimoniali) della separazione.
1.1. Parte opponente ha eccepito:
- L'intervenuta prescrizione ex art. 2953 e/o 2948 c.c. del credito dell'opposta;
- La compensazione del credito di cui al precetto con “il finanziamento di € 58.000,00 erogato alla moglie” per l'acquisto, in data 20.07.2017 (cfr. copia della nota di trascrizione della compravendita conclusa per scrittura privata autenticata: doc. denominato “CESSIONE.pdf” allegato all'atto di citazione) di un immobile sito in Sirmione;
- La non debenza dell'adeguamento secondo gli indici di rivalutazione
ISTAT del contributo al mantenimento della opposta, atteso che “la rivalutazione dell'assegno non era stata volutamente prevista dalle parti in sede di separazione” e comunque:
- La mancata e/o erronea determinazione dell'importo del credito di cui all'intimazione, con particolare riferimento ai parametri di calcolo dell'aggiornamento ISTAT.
1.2. L'opponente ha quindi formulato le seguenti 1.4. Costituitosi (17.12.2024) a mezzo di nuovo difensore, l'opponente
(cfr. doc. C) ha documentato di aver versato assegni di mantenimento
(mediante bonifico con causale “elargizione”) dal mese di febbraio 2023 al mese di febbraio 2024, dell'importo di 1.550 euro al mese, per complessivi 20.150,00 euro (oltre ad una ulteriore “elargizione” di euro
1.309,00): l'opposta avrebbe percepito quindi “un totale di 21.459,00 euro a fronte dei 26.214,27 euro dovuti”, di tal ché “la differenza tra il pagato ed il dovuto non” [sarebbe] “15.451,72 euro del precetto, ma euro 4.755,27”.
2. Si è costituita la convenuta, L'opposta ha eccepito Controparte_1
l'inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio per difetto della firma del procuratore di parte attrice, evidenziando in fatto che “l'atto di precetto (all.3) notificato per cui è causa richiede il pagamento della differenza non versata da a nel Parte_1 Controparte_1 periodo dal febbraio 2023 al febbraio 2024 (con esclusione pertanto di qualsiasi contributo a favore della figlia, precedentemente revocato)”.
2.1. ha quindi chiesto “respingersi, perché infondata in Controparte_1 fatto e diritto l'opposizione proposta”.
3. Con ordinanza in data 7.03.2025 è stata sospeso “per l'importo eccedente quello di euro 4.755,27 l'efficacia esecutiva dei titoli portati in precetto” e segnatamente:
- dell'ordinanza presidenziale 23.02.2023 interinalmente emessa nella causa di divorzio contenzioso rubricata al n. 5682/2022 R.G. Trib.
Modena, nella parte in cui ha confermato “le condizioni economiche della separazione” del 6.07.1987 (omologa del 14.07.1987: cfr. doc.
1 parte convenuta) “come modificate su accordo delle parti il
26.06.1992”;
- della sentenza non definitiva emessa in data 26/10/2023 (all.6 parte convenuta), irrevocabile in data 9.05.2024, con cui il
Tribunale di Modena, rimessa la causa in istruttoria, ha confermato i provvedimenti presidenziali relativi alle condizioni
(patrimoniali) della separazione.
3.1. Con il medesimo provvedimento è stata fissata udienza ex art. 281quinquies c.p.c. e assegnato termine per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c. (nel testo vigente dal 28.02.2023).
3.2. Parte opponente, all'atto della precisazione delle conclusioni, ha depositato (doc. d) allegato alla nota dep. 4.07.2025), la contabile di bonifico in favore della opposta dell'importo di euro 4.755,27, riferibile allo “atto di precetto notificato il 15.03.2024 come limitato dal giudice con provvedimento del 7.03.2025”:
3.3. “dato atto dell'intervenuto spontaneo pagamento Controparte_1 dell'importo di € 4.755,27 da parte di conformemente Parte_1 all'importo, non sospeso dalla richiamata ordinanza (NDR: dep.
7.03.2025), portato dall'atto di precetto” ha quindi modificato le proprie conclusioni “rinunciando all'azione” e chiedendo la compensazione delle spese.
4. La rinuncia “all'azione”, siccome espressa da parte convenuta che non ha proposto domanda riconvenzionale, va interpretata quale dichiarazione di rinuncia alla preannunciata esecuzione forzata: ciò che determina la cessazione della materia del contendere.
4.1. Simile statuizione, peraltro, comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale: il giudice deve all'uopo “valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione” della domanda (Cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 15230 del 07/06/2025).
5. Giova passere sinteticamente in rassegna i motivi di opposizione formulati da , preliminarmente evidenziando che, contrariamente Parte_1
a quanto affermato da parte convenuta, l'atto introduttivo del giudizio depositato risulta debitamente “Firmato Da: Emesso Da: Persona_1
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#:
”; il sistema ha invero riconosciuto come CodiceFiscale_3
“valido” il certificato di firma del procuratore dell'attore: infondata di conseguenza l'eccezione di nullità/inesistenza dell'atto di citazione.
5.1. Infondata l'eccezione di prescrizione del credito.
Quanto all'eccepita prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., essa si riferirebbe a ratei del mantenimento maturati anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, ed invero non computati nella somma di cui al precetto: materia estranea pertanto al thema decidendum della presente causa.
Appare inconferente e/o comunque infondato il riferimento alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. dell'actio iudicati, il credito esatto trovando causa (i) nel provvedimento interinale del 23.02.2023 insuscettibile di giudicato, ovvero (ii) nella sentenza non definitiva del 26.10.2023, irrevocabile solo a far data dal 9.05.2024.
5.2. Non risulta ammissibile il motivo di opposizione incentrato sulla eccezione di compensazione (tra il credito precettato e l'importo del
“finanziamento” di euro 58.000,00 erogato da alla convenuta Parte_1 per consentire l'acquisto, nell'anno 2017, di un immobile sito in
Sirmione), atteso che il credito opposto in compensazione sarebbe sorto prima della formazione del titolo esecutivo. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6 n. 3463 del 2022) “non può essere proposta opposizione avverso precetto per titolo esecutivo giudiziale deducendo un fatto estintivo, quale la compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., antecedente la formazione del titolo esecutivo giudiziale”, in ossequio al generale indirizzo (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020) secondo cui in tema di opposizione all'esecuzione “promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo”): di tal ché, in difetto di allegazione della compensazione avanti giudice della separazione e/o del divorzio, appare inammissibile la domanda volta a farla accertare in sede di opposizione a precetto.
5.3. Infondata la pretesa dell'opponente a veder dichiarato insussistente il diritto dell'opposta alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento.
Oggetto dell'intimazione formulata in precetto è il pagamento nell'esatto ammontare dell'assegno di mantenimento in favore della sola CP_1
, quale coniuge separato (e successivamente divorziato)
[...] dell'opponente.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 8570 del 07/08/1993), la disposizione “dell'art. 5, settimo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art. 9 della legge 6 marzo 1987 n. 74” - secondo cui la sentenza deve stabilire
[…] anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno di divorzio,
"almeno" con riferimento agli indici di svalutazione monetaria” impone, anche in difetto di domanda di parte “la prefissione necessaria di un sistema di adeguamento automatico che, in relazione alla funzione assistenziale dell'assegno, valga a mantenere inalterata la condizione economica del coniuge titolare dell'assegno”.
Ne consegue che il riferimento “agli indici ufficiali di svalutazione monetaria costituisce - come è dato desumere dal termine "almeno" - il criterio minimo di adeguamente garantito”, sicché, anche in difetto di specificazione nel titolo ove il contributo di mantenimento trova causa, lo stesso va interpretato nel senso di esigere la rivalutazione dell'importo ivi stabilito (quantomeno) secondo gli indici ISTAT.
La giurisprudenza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004) precisa ancora che la previsione dell'art. 5, settimo comma, della legge
1 dicembre 1970, n. 898 “è applicabile in via analogica anche all'assegno
(di separazione) previsto dall'art. 155 cod. civ. Ne consegue che esso è rivalutabile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici ISTAT”.
Va riconosciuta quindi la fondatezza della pretesa di parte opposta a percepire, per il “periodo dal febbraio 2023 al febbraio 2024”, anche la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento come determinato nei titoli esecutivi di formazione giudiziale portati in precetto.
5.4. In parte fondato il motivo di opposizione incentrato sulla parziale insussistenza del diritto di credito portato in precetto, ferma la validità dello stesso: costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 19.2.2013, n. 4008); l'eventuale eccessività della somma portata nel precetto, inoltre, non lo travolge per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020 (Rv. 659767 - 01), Cass. n. 27032 del
19 dicembre 2014, Cass. n. 5515/2008 e Cass. n. 2938/1992).
Con l'ordinanza presidenziale del 23.02.2023, è stata ribadita la misura del mantenimento, nella parte dovuta in favore della sola convenuta
; tanto trova conferma anche nella precisazione (cfr. comparsa di CP_1 costituzione e risposta) che l'atto di precetto (all.3 convenuta) notificato per cui è causa “richiede il pagamento della differenza non versata da a nel periodo dal febbraio Parte_1 Controparte_1
2023 al febbraio 2024 (con esclusione […] di qualsiasi contributo a favore della figlia, precedentemente revocato)”.
Con riferimento al periodo in cui sarebbe maturato il credito indicato in precetto, e stando alle risultanze di cui al doc. B prodotto da parte attrice, l'importo rivalutato secondo indici ISTAT del contributo al mantenimento della convenuta opposta (originariamente quantificato negli accordi di separazione omologati del 1987 in lire 1.500.000) risulta determinato in Euro 1.948,15 (da febbraio a giugno 2023) e in Euro
2.059,19 (da luglio 2023 a febbraio 2024); pertanto, il credito della
ammonterebbe ad euro [(1.948,15x5)+(2.059,19x8)] = [9.740,75 + CP_1
16.473,52] = 26.214,27;
Per converso, come si desume dall'analisi del doc. 7 di parte convenuta, ha posto a base del calcolo della rivalutazione del Controparte_1 credito reclamato l'importo mensile di euro 1.032,91, all'evidenza corrispondente alla sommatoria (lire 1.500.000 + 500.000 = lire
2.000.000,00) del contributo dovuto a lei e alla figlia Persona_2 ; il credito precettato è pertanto essere errato per eccesso.
[...]
L'opponente (cfr. doc. C) ha documentato di aver versato assegni divorzili dal mese di febbraio 2023 al mese di febbraio 2024, dell'importo di 1.550 euro, per complessivi 20.150,00 euro (oltre ad una ulteriore “elargizione” di euro 1.309,00).
L'opposta avrebbe percepito quindi “un totale di 21.459,00 euro a fronte dei 26.214,27 euro dovuti”, di tal ché la differenza tra quanto già pagato e quanto ancora dovuto da , al momento di proposizione Parte_1 della domanda, assommerebbe ad € 4.755,27 (non già, come indicato in precetto, € 15.451,72); detto importo, come già posto in evidenza, è stato corrisposto alla creditrice convenuta nelle more del giudizio.
6. Deve ritenersi, per quanto sopra argomentato, che l'azione promossa da non fosse in chiave prognostica che parzialmente Parte_1 fondata (in relazione al solo quarto e ultimo motivo di opposizione) ciò che conduce a ritenere la reciproca soccombenza virtuale. Consegue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;
- COMPENSA integralmente le spese di lite;
Si comunichi.
MODENA, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 26.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1654/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], con l'avv. Donatella
BARALDI;
Attore - OPPONENTE contro nata a [...] il [...] – C.F.: Controparte_1 C.F._2 residente in [...], con l'avv. Simonetta
BUONTEMPI;
Creditrice Convenuta - OPPOSTA
***
Parte attrice ha concluso come da nota 4.07.2025:
“Ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito: ACCERTATA e DICHIARATA la nullità/annullabilità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto nella parte in cui intima il pagamento di somme eccedenti l'importo di 4.755,27 euro, DARSI ATTO che il sig. ha già Parte_1 corrisposto la predetta somma in data 18 aprile 2025, come da distinta di pagamento sub. D) depositata in data 4.7.25 in allegato alle note di precisazione delle conclusioni, quindi DIRSI che nulla
è dovuto alla convenuta opposta.
Vinte le spese, tenuto conto delle maggiori somme richieste e precettate”. Parte convenuta ha concluso dichiarando, come da nota 19.06.2025. “di voler rinunciare all'azione, chiedendo la compensazione delle spese”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione ex art. 615, 1° comma, Parte_1
c.p.c. avverso l'atto di precetto (doc. 3 parte convenuta) notificato il
15.03.2024, intimante il pagamento della somma di € 15.733,98, asseritamente dovuti quale contributo al mantenimento del coniuge separato in forza dell'ordinanza presidenziale Controparte_1
23.02.2023 interinalmente emessa nella causa di divorzio contenzioso rubricata al n. 5682/2022 R.G. Trib. Modena, nella parte in cui ha confermato “le condizioni economiche della separazione” del 6.07.1987
(omologa del 14.07.1987: cfr. doc. 1 parte convenuta) “come modificate su accordo delle parti il 26.06.1992” nonché della sentenza non definitiva emessa in data 26/10/2023 (all.6 parte convenuta), irrevocabile in data
9.05.2024, con cui il Tribunale di Modena ha confermato in sede divorzile i provvedimenti presidenziali relativi alle condizioni (patrimoniali) della separazione.
1.1. Parte opponente ha eccepito:
- L'intervenuta prescrizione ex art. 2953 e/o 2948 c.c. del credito dell'opposta;
- La compensazione del credito di cui al precetto con “il finanziamento di € 58.000,00 erogato alla moglie” per l'acquisto, in data 20.07.2017 (cfr. copia della nota di trascrizione della compravendita conclusa per scrittura privata autenticata: doc. denominato “CESSIONE.pdf” allegato all'atto di citazione) di un immobile sito in Sirmione;
- La non debenza dell'adeguamento secondo gli indici di rivalutazione
ISTAT del contributo al mantenimento della opposta, atteso che “la rivalutazione dell'assegno non era stata volutamente prevista dalle parti in sede di separazione” e comunque:
- La mancata e/o erronea determinazione dell'importo del credito di cui all'intimazione, con particolare riferimento ai parametri di calcolo dell'aggiornamento ISTAT.
1.2. L'opponente ha quindi formulato le seguenti 1.4. Costituitosi (17.12.2024) a mezzo di nuovo difensore, l'opponente
(cfr. doc. C) ha documentato di aver versato assegni di mantenimento
(mediante bonifico con causale “elargizione”) dal mese di febbraio 2023 al mese di febbraio 2024, dell'importo di 1.550 euro al mese, per complessivi 20.150,00 euro (oltre ad una ulteriore “elargizione” di euro
1.309,00): l'opposta avrebbe percepito quindi “un totale di 21.459,00 euro a fronte dei 26.214,27 euro dovuti”, di tal ché “la differenza tra il pagato ed il dovuto non” [sarebbe] “15.451,72 euro del precetto, ma euro 4.755,27”.
2. Si è costituita la convenuta, L'opposta ha eccepito Controparte_1
l'inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio per difetto della firma del procuratore di parte attrice, evidenziando in fatto che “l'atto di precetto (all.3) notificato per cui è causa richiede il pagamento della differenza non versata da a nel Parte_1 Controparte_1 periodo dal febbraio 2023 al febbraio 2024 (con esclusione pertanto di qualsiasi contributo a favore della figlia, precedentemente revocato)”.
2.1. ha quindi chiesto “respingersi, perché infondata in Controparte_1 fatto e diritto l'opposizione proposta”.
3. Con ordinanza in data 7.03.2025 è stata sospeso “per l'importo eccedente quello di euro 4.755,27 l'efficacia esecutiva dei titoli portati in precetto” e segnatamente:
- dell'ordinanza presidenziale 23.02.2023 interinalmente emessa nella causa di divorzio contenzioso rubricata al n. 5682/2022 R.G. Trib.
Modena, nella parte in cui ha confermato “le condizioni economiche della separazione” del 6.07.1987 (omologa del 14.07.1987: cfr. doc.
1 parte convenuta) “come modificate su accordo delle parti il
26.06.1992”;
- della sentenza non definitiva emessa in data 26/10/2023 (all.6 parte convenuta), irrevocabile in data 9.05.2024, con cui il
Tribunale di Modena, rimessa la causa in istruttoria, ha confermato i provvedimenti presidenziali relativi alle condizioni
(patrimoniali) della separazione.
3.1. Con il medesimo provvedimento è stata fissata udienza ex art. 281quinquies c.p.c. e assegnato termine per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c. (nel testo vigente dal 28.02.2023).
3.2. Parte opponente, all'atto della precisazione delle conclusioni, ha depositato (doc. d) allegato alla nota dep. 4.07.2025), la contabile di bonifico in favore della opposta dell'importo di euro 4.755,27, riferibile allo “atto di precetto notificato il 15.03.2024 come limitato dal giudice con provvedimento del 7.03.2025”:
3.3. “dato atto dell'intervenuto spontaneo pagamento Controparte_1 dell'importo di € 4.755,27 da parte di conformemente Parte_1 all'importo, non sospeso dalla richiamata ordinanza (NDR: dep.
7.03.2025), portato dall'atto di precetto” ha quindi modificato le proprie conclusioni “rinunciando all'azione” e chiedendo la compensazione delle spese.
4. La rinuncia “all'azione”, siccome espressa da parte convenuta che non ha proposto domanda riconvenzionale, va interpretata quale dichiarazione di rinuncia alla preannunciata esecuzione forzata: ciò che determina la cessazione della materia del contendere.
4.1. Simile statuizione, peraltro, comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale: il giudice deve all'uopo “valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione” della domanda (Cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 15230 del 07/06/2025).
5. Giova passere sinteticamente in rassegna i motivi di opposizione formulati da , preliminarmente evidenziando che, contrariamente Parte_1
a quanto affermato da parte convenuta, l'atto introduttivo del giudizio depositato risulta debitamente “Firmato Da: Emesso Da: Persona_1
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#:
”; il sistema ha invero riconosciuto come CodiceFiscale_3
“valido” il certificato di firma del procuratore dell'attore: infondata di conseguenza l'eccezione di nullità/inesistenza dell'atto di citazione.
5.1. Infondata l'eccezione di prescrizione del credito.
Quanto all'eccepita prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., essa si riferirebbe a ratei del mantenimento maturati anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, ed invero non computati nella somma di cui al precetto: materia estranea pertanto al thema decidendum della presente causa.
Appare inconferente e/o comunque infondato il riferimento alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. dell'actio iudicati, il credito esatto trovando causa (i) nel provvedimento interinale del 23.02.2023 insuscettibile di giudicato, ovvero (ii) nella sentenza non definitiva del 26.10.2023, irrevocabile solo a far data dal 9.05.2024.
5.2. Non risulta ammissibile il motivo di opposizione incentrato sulla eccezione di compensazione (tra il credito precettato e l'importo del
“finanziamento” di euro 58.000,00 erogato da alla convenuta Parte_1 per consentire l'acquisto, nell'anno 2017, di un immobile sito in
Sirmione), atteso che il credito opposto in compensazione sarebbe sorto prima della formazione del titolo esecutivo. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6 n. 3463 del 2022) “non può essere proposta opposizione avverso precetto per titolo esecutivo giudiziale deducendo un fatto estintivo, quale la compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., antecedente la formazione del titolo esecutivo giudiziale”, in ossequio al generale indirizzo (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020) secondo cui in tema di opposizione all'esecuzione “promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo”): di tal ché, in difetto di allegazione della compensazione avanti giudice della separazione e/o del divorzio, appare inammissibile la domanda volta a farla accertare in sede di opposizione a precetto.
5.3. Infondata la pretesa dell'opponente a veder dichiarato insussistente il diritto dell'opposta alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento.
Oggetto dell'intimazione formulata in precetto è il pagamento nell'esatto ammontare dell'assegno di mantenimento in favore della sola CP_1
, quale coniuge separato (e successivamente divorziato)
[...] dell'opponente.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 8570 del 07/08/1993), la disposizione “dell'art. 5, settimo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art. 9 della legge 6 marzo 1987 n. 74” - secondo cui la sentenza deve stabilire
[…] anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno di divorzio,
"almeno" con riferimento agli indici di svalutazione monetaria” impone, anche in difetto di domanda di parte “la prefissione necessaria di un sistema di adeguamento automatico che, in relazione alla funzione assistenziale dell'assegno, valga a mantenere inalterata la condizione economica del coniuge titolare dell'assegno”.
Ne consegue che il riferimento “agli indici ufficiali di svalutazione monetaria costituisce - come è dato desumere dal termine "almeno" - il criterio minimo di adeguamente garantito”, sicché, anche in difetto di specificazione nel titolo ove il contributo di mantenimento trova causa, lo stesso va interpretato nel senso di esigere la rivalutazione dell'importo ivi stabilito (quantomeno) secondo gli indici ISTAT.
La giurisprudenza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004) precisa ancora che la previsione dell'art. 5, settimo comma, della legge
1 dicembre 1970, n. 898 “è applicabile in via analogica anche all'assegno
(di separazione) previsto dall'art. 155 cod. civ. Ne consegue che esso è rivalutabile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici ISTAT”.
Va riconosciuta quindi la fondatezza della pretesa di parte opposta a percepire, per il “periodo dal febbraio 2023 al febbraio 2024”, anche la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'assegno di mantenimento come determinato nei titoli esecutivi di formazione giudiziale portati in precetto.
5.4. In parte fondato il motivo di opposizione incentrato sulla parziale insussistenza del diritto di credito portato in precetto, ferma la validità dello stesso: costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 19.2.2013, n. 4008); l'eventuale eccessività della somma portata nel precetto, inoltre, non lo travolge per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020 (Rv. 659767 - 01), Cass. n. 27032 del
19 dicembre 2014, Cass. n. 5515/2008 e Cass. n. 2938/1992).
Con l'ordinanza presidenziale del 23.02.2023, è stata ribadita la misura del mantenimento, nella parte dovuta in favore della sola convenuta
; tanto trova conferma anche nella precisazione (cfr. comparsa di CP_1 costituzione e risposta) che l'atto di precetto (all.3 convenuta) notificato per cui è causa “richiede il pagamento della differenza non versata da a nel periodo dal febbraio Parte_1 Controparte_1
2023 al febbraio 2024 (con esclusione […] di qualsiasi contributo a favore della figlia, precedentemente revocato)”.
Con riferimento al periodo in cui sarebbe maturato il credito indicato in precetto, e stando alle risultanze di cui al doc. B prodotto da parte attrice, l'importo rivalutato secondo indici ISTAT del contributo al mantenimento della convenuta opposta (originariamente quantificato negli accordi di separazione omologati del 1987 in lire 1.500.000) risulta determinato in Euro 1.948,15 (da febbraio a giugno 2023) e in Euro
2.059,19 (da luglio 2023 a febbraio 2024); pertanto, il credito della
ammonterebbe ad euro [(1.948,15x5)+(2.059,19x8)] = [9.740,75 + CP_1
16.473,52] = 26.214,27;
Per converso, come si desume dall'analisi del doc. 7 di parte convenuta, ha posto a base del calcolo della rivalutazione del Controparte_1 credito reclamato l'importo mensile di euro 1.032,91, all'evidenza corrispondente alla sommatoria (lire 1.500.000 + 500.000 = lire
2.000.000,00) del contributo dovuto a lei e alla figlia Persona_2 ; il credito precettato è pertanto essere errato per eccesso.
[...]
L'opponente (cfr. doc. C) ha documentato di aver versato assegni divorzili dal mese di febbraio 2023 al mese di febbraio 2024, dell'importo di 1.550 euro, per complessivi 20.150,00 euro (oltre ad una ulteriore “elargizione” di euro 1.309,00).
L'opposta avrebbe percepito quindi “un totale di 21.459,00 euro a fronte dei 26.214,27 euro dovuti”, di tal ché la differenza tra quanto già pagato e quanto ancora dovuto da , al momento di proposizione Parte_1 della domanda, assommerebbe ad € 4.755,27 (non già, come indicato in precetto, € 15.451,72); detto importo, come già posto in evidenza, è stato corrisposto alla creditrice convenuta nelle more del giudizio.
6. Deve ritenersi, per quanto sopra argomentato, che l'azione promossa da non fosse in chiave prognostica che parzialmente Parte_1 fondata (in relazione al solo quarto e ultimo motivo di opposizione) ciò che conduce a ritenere la reciproca soccombenza virtuale. Consegue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;
- COMPENSA integralmente le spese di lite;
Si comunichi.
MODENA, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO