Articolo 8 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 aprile 1941
Art. 8.

Il contributo annuo a carico di ogni insegnante iscritto al Monte-pensioni, in attivita' di servizio, e' determinato nella misura di 8 centesimi dell'ammontare del rispettivo stipendio effettivo e degli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, salvo il disposto dei successivi articoli 10 e 11.

Gli Enti corrispondono, a favore del Monte-pensioni, un contributo nella misura di 8 centesimi dei predetti stipendi ed assegni, salvo le eccezioni previste dai successivi articoli 10, 11, 12, comma secondo, 13 e 16.

Il contributo nella misura complessiva di 16 centesimi dell'ammontare degli stipendi ed assegni predetti e' dovuto dagli Enti, salvo il diritto di rivalsa della quota a carico degli insegnanti.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941
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