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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2375/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10713/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Delle Pa Ludi Di Napoli E Volla - 80015070636
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500062882 CONTRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2352/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTI DI BONIFICA 2010 2013
2014 2015, lamentando che nessun atto prodromico è mai stato notificato e comunque il tributo è ormai estinto per prescrizione quinquennale;
che inoltre l'intimazione è priva di motivazione.
Resistente_1 ha controdedotto che la notifica degli atti prodromici è stata eseguita correttamente, come da relazioni di notificazione in atti;
che il termine di prescrizione dei contributi di bonifica è decennale;
che la motivazione dell'intimazione è completa.
Il Consorzio di bonifica non si è costituito in giudizio entro il termine decadenziale ex art. 32 dlgs n. 546/1992, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso via pec il 07.5.2025 all'indirizzo dedicato ed essendo stata correttamente indicato nella nota di iscrizione a ruolo quale resistente, unitamente all'indirizzo pec.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
Resistente_1 ha documentato che le notificazioni degli atti prodromici all'intimazione impugnata sono state eseguite:
- il 09.7.2014, mediante raccomandata postale;
- il 05.8.2015, mediante notifica postale, a mani di persona addetta alla casa, con rituale spedizione della CAN;
- il 07.12.2017, mediante raccomandata postale;
- il 08.8.2018, mediante notifica postale, a mani del destinatario, odierno ricorrente;
- il 18.11.2019 mediante notifica postale consegnata a persona addetta alla casa, con rituale spedizione della CAN. A tanto deve aggiungersi che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità il termine di prescrizione per i contributi di bonifica è decennale, e non quinquennale, dal momento che la prestazione del Consorzio non corrisponde ad un servizio che si ripete eguale ogni anno, come la TARI o l'IMU, ma è un servizio stabile e continuo, né muta natura per effetto dell'approvazione annuale del bilancio.
A tanto consegue che la notificazione del 09.4.2025, indicata nel ricorso, dell'atto oggetto dell'odierno giudizio
è largamente tempestiva rispetto al termine decennale, tenuto anche conto delle interruzioni della prescrizione determinate dagli atti sopra elencati.
Dal punto di vista formale, l'atto impugnato non contiene alcuna illegittimità, essendo precisamente indicato il titolo, il dettaglio e le ragioni della pretesta tributaria, con tutti gli avvisi connessi, tanto che il ricorrente ha impugnato correttamente e tempestivamente l'intimazione, prendendo posizione circa ogni aspetto in contestazione.
Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso a favore della Resistente_1 delle spese di lite, che liquida in 300,00 euro, oltre al rimborso spese generali, cpa e iva, con distrazione in favore del'avv
Difensore_2, procuratore della Resistente_1, resosene antistatario.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10713/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Delle Pa Ludi Di Napoli E Volla - 80015070636
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500062882 CONTRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2352/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTI DI BONIFICA 2010 2013
2014 2015, lamentando che nessun atto prodromico è mai stato notificato e comunque il tributo è ormai estinto per prescrizione quinquennale;
che inoltre l'intimazione è priva di motivazione.
Resistente_1 ha controdedotto che la notifica degli atti prodromici è stata eseguita correttamente, come da relazioni di notificazione in atti;
che il termine di prescrizione dei contributi di bonifica è decennale;
che la motivazione dell'intimazione è completa.
Il Consorzio di bonifica non si è costituito in giudizio entro il termine decadenziale ex art. 32 dlgs n. 546/1992, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso via pec il 07.5.2025 all'indirizzo dedicato ed essendo stata correttamente indicato nella nota di iscrizione a ruolo quale resistente, unitamente all'indirizzo pec.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
Resistente_1 ha documentato che le notificazioni degli atti prodromici all'intimazione impugnata sono state eseguite:
- il 09.7.2014, mediante raccomandata postale;
- il 05.8.2015, mediante notifica postale, a mani di persona addetta alla casa, con rituale spedizione della CAN;
- il 07.12.2017, mediante raccomandata postale;
- il 08.8.2018, mediante notifica postale, a mani del destinatario, odierno ricorrente;
- il 18.11.2019 mediante notifica postale consegnata a persona addetta alla casa, con rituale spedizione della CAN. A tanto deve aggiungersi che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità il termine di prescrizione per i contributi di bonifica è decennale, e non quinquennale, dal momento che la prestazione del Consorzio non corrisponde ad un servizio che si ripete eguale ogni anno, come la TARI o l'IMU, ma è un servizio stabile e continuo, né muta natura per effetto dell'approvazione annuale del bilancio.
A tanto consegue che la notificazione del 09.4.2025, indicata nel ricorso, dell'atto oggetto dell'odierno giudizio
è largamente tempestiva rispetto al termine decennale, tenuto anche conto delle interruzioni della prescrizione determinate dagli atti sopra elencati.
Dal punto di vista formale, l'atto impugnato non contiene alcuna illegittimità, essendo precisamente indicato il titolo, il dettaglio e le ragioni della pretesta tributaria, con tutti gli avvisi connessi, tanto che il ricorrente ha impugnato correttamente e tempestivamente l'intimazione, prendendo posizione circa ogni aspetto in contestazione.
Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso a favore della Resistente_1 delle spese di lite, che liquida in 300,00 euro, oltre al rimborso spese generali, cpa e iva, con distrazione in favore del'avv
Difensore_2, procuratore della Resistente_1, resosene antistatario.